CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/06/2026, n. 20672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20672 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI HE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 20672 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12.1.2026 il Tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di UI HE avverso il decreto di sequestro eseguito in data 11.12.2025 dalla Questura di Lucca e convalidato in data 13.12.2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca avente ad oggetto n. 4 confezioni da 10 grammi contenenti inflorescenze di cannabis, n. 66 scatole di cartone con inflorescenza di cannabis del peso netto da gr. 1 a 3 grammi, 18 Kg. di inflorescenza di cannabis, 900 gr. di tavolette di hashish e 216 confezioni contenenti inflorescenza di cannabis dal peso netto da 1 a 3 grammi sequestrati presso il negozio Cannazero Shop sito in Lucca, Via Puccini n. 1293, parte dell’impresa Ecoder Società Cooperativa di cui il Presidente é HE UI, vincolo reale imposto in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, trattandosi di sostanza che, avuto riguardo al rilevante quantitativo ed alle modalità di detenzione, era destinata alla vendita a terzi. 2. A sostegno della conferma del sequestro il Tribunale ha richiamato l’art. 18 d.l. 11/4/25 n. 48 convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 che ha modificato la l. 2/12/16 n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), stabilendo che “Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2 (art. 2, c.
3-bis, l. 2/12/16 n. 242)”. Ha ritenuto che tale novum normativo ha inteso tutelare non tanto la salute attuale o potenziale degli assuntori quanto prevenire in un’ottica precauzionale e con la forma del reato di pericolo presunto i rischi creati dagli assuntori per il resto della collettività di talché all’esito della legge n. 80 del 2025 la commercializzazione professionale delle inflorescenze di cannabis é vietata a prescindere da un esame specifico sull’efficacia drogante della sostanza. 3. Avverso detta ordinanza é stato proposto ricorso per cassazione dalla citata società, persona del Presidente, fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3 Si deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen., 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per mancata applicazione del principio di offensività derivante dal mancato accertamento della concreta efficacia psicotropa o drogante della sostanza sequestrata nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta dell’impianto motivazionale. Si censura l’impostazione adottata dal giudice del riesame secondo cui l’impianto normativo di cui alla novella del 2025 introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2016 avrebbe come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene invece che il principio di offensività debba continuare a trovare applicazione facendo riferimento non tanto alla percentuale di principio attivo quanto alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante. Si rileva peraltro che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulta contraddittorio ed illogico laddove postula una diversa applicazione della normativa di cui al d.p.r. n. 309 del 1990 a seconda che ci si trovi in presenza di sostanza stupefacente propriamente detta o di prodotti di derivazione lecita quali quelli sequestrati tanto più se si valuta la maggiore tutela dei beni ulteriormente tutelati dalla novella. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell’indagato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va preliminarmente chiarito che nella materia che ci occupa il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. ricomprendendo tale vizio sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, [...], non mass., tra le più recenti;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Ne consegue che il ricorso va esaminato entro i limiti prospettati, risultando inammissibili le censure estranee all’ambito di tale sindacato. 4 3. Va rilevato che il tema posto con l’odierno ricorso é se la l. n. 80 del 2025, che ha innovato l’ordinamento in ordine alla tutela penale approntata con riguardo al mercato degli stupefacenti, introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). 4. Va, tuttavia, rilevato che, ben prima di analizzare l’attuale assetto normativo alla luce del principio di offensività (non ignorando il Collegio che é stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi, nell’ambito di procedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attuale disciplina con il principio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.), occorre tenere conto che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto in sequestro (come si evince dallo stesso decreto di sequestro) e quindi anche la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza, necessaria in ossequio al principio di offensività. Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanza impugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenza dell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo da documentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. 5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio il sequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, [...], Rv. 283032 – 01). Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante il fumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefigurata dal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestrati di talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione della normativa applicata. 5 6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IR EN SE
lette le conclusioni del PG GIOVANNI BATTISTA BERTOLINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 20672 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 17/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12.1.2026 il Tribunale di Lucca ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di UI HE avverso il decreto di sequestro eseguito in data 11.12.2025 dalla Questura di Lucca e convalidato in data 13.12.2025 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lucca avente ad oggetto n. 4 confezioni da 10 grammi contenenti inflorescenze di cannabis, n. 66 scatole di cartone con inflorescenza di cannabis del peso netto da gr. 1 a 3 grammi, 18 Kg. di inflorescenza di cannabis, 900 gr. di tavolette di hashish e 216 confezioni contenenti inflorescenza di cannabis dal peso netto da 1 a 3 grammi sequestrati presso il negozio Cannazero Shop sito in Lucca, Via Puccini n. 1293, parte dell’impresa Ecoder Società Cooperativa di cui il Presidente é HE UI, vincolo reale imposto in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, trattandosi di sostanza che, avuto riguardo al rilevante quantitativo ed alle modalità di detenzione, era destinata alla vendita a terzi. 2. A sostegno della conferma del sequestro il Tribunale ha richiamato l’art. 18 d.l. 11/4/25 n. 48 convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 che ha modificato la l. 2/12/16 n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), stabilendo che “Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui alla lettera g-bis) del comma 2 (art. 2, c.
3-bis, l. 2/12/16 n. 242)”. Ha ritenuto che tale novum normativo ha inteso tutelare non tanto la salute attuale o potenziale degli assuntori quanto prevenire in un’ottica precauzionale e con la forma del reato di pericolo presunto i rischi creati dagli assuntori per il resto della collettività di talché all’esito della legge n. 80 del 2025 la commercializzazione professionale delle inflorescenze di cannabis é vietata a prescindere da un esame specifico sull’efficacia drogante della sostanza. 3. Avverso detta ordinanza é stato proposto ricorso per cassazione dalla citata società, persona del Presidente, fondato su un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3 Si deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 354 cod.proc.pen., 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per mancata applicazione del principio di offensività derivante dal mancato accertamento della concreta efficacia psicotropa o drogante della sostanza sequestrata nonché ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza, contraddittorietà ed illogicità manifesta dell’impianto motivazionale. Si censura l’impostazione adottata dal giudice del riesame secondo cui l’impianto normativo di cui alla novella del 2025 introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2016 avrebbe come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante come individuato dalla giurisprudenza di legittimità. Si ritiene invece che il principio di offensività debba continuare a trovare applicazione facendo riferimento non tanto alla percentuale di principio attivo quanto alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante. Si rileva peraltro che l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulta contraddittorio ed illogico laddove postula una diversa applicazione della normativa di cui al d.p.r. n. 309 del 1990 a seconda che ci si trovi in presenza di sostanza stupefacente propriamente detta o di prodotti di derivazione lecita quali quelli sequestrati tanto più se si valuta la maggiore tutela dei beni ulteriormente tutelati dalla novella. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell’indagato ha depositato memoria difensiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 2. Va preliminarmente chiarito che nella materia che ci occupa il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. ricomprendendo tale vizio sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, [...], Rv. 239692 – 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, [...], non mass., tra le più recenti;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, [...], Rv. 285608 – 01). Ne consegue che il ricorso va esaminato entro i limiti prospettati, risultando inammissibili le censure estranee all’ambito di tale sindacato. 4 3. Va rilevato che il tema posto con l’odierno ricorso é se la l. n. 80 del 2025, che ha innovato l’ordinamento in ordine alla tutela penale approntata con riguardo al mercato degli stupefacenti, introducendo l’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativa coltivata ai sensi della l. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto come effetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01). 4. Va, tuttavia, rilevato che, ben prima di analizzare l’attuale assetto normativo alla luce del principio di offensività (non ignorando il Collegio che é stata sollevata questione di legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi, nell’ambito di procedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attuale disciplina con il principio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.), occorre tenere conto che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto in sequestro (come si evince dallo stesso decreto di sequestro) e quindi anche la percentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficacia drogante della sostanza, necessaria in ossequio al principio di offensività. Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanza impugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenza dell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo da documentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale. 5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento in sequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio il sequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, [...], Rv. 283032 – 01). Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante il fumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefigurata dal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestrati di talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione della normativa applicata. 5 6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA IR EN SE