Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
In tema di evasione, la responsabilità dell'agente non è esclusa quando, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad allontanamento dal luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari). (Conf. sez. VI, 14 gennaio 2005, Romani, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/03/2005, n. 14250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14250 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 22/03/2005
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 480
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 22378/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO BI;
avverso la sentenza in data 19.2.2004 della Corte di appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. BI MA ricorre per Cassazione avverso la sentenza in data 19.2.2004 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 3.12.2002 che l'aveva dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 385, commi 1 e 2, c.p. (evasione dagli arresti domiciliari) e lo aveva condannato alla pena di un mese di reclusione in continuazione con altro fatto analogo giudicato con sentenza emessa dal Pretore di Palermo, Sezione di Bagheria, il 20.2.1995. 2. Il ricorrente sostiene che egli si è sottratto agli arresti domiciliari durante un periodo in cui era sottoposto illegittimamente alla misura cautelare nell'ambito di un procedimento penale per furto poi conclusosi con una sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. emessa in grado di appello.
Dall'ingiustizia della misura cautelare irrogatagli discendono, secondo il ricorrente, l'insussistenza del reato di evasione e l'errore della Corte di appello che, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di condanna sulla base della "pretesa legittimità della misura cautelare".
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È pacifico che, nel momento in cui il MA si è allontanato dal luogo dell'arresto domiciliare, egli era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari sulla base di un provvedimento legalmente emesso e pienamente valido.
Ciò comportava da parte sua l'obbligo di non allontanarsi dal luogo dell'arresto domiciliare e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dettate nel provvedimento dispositivo della misura cautelare per non incorrere nella sanzione prevista dalla norma incriminatrice di cui all'art. 385, comma 3, c.p., la cui ratio risiede nella necessità che l'imputato agli arresti domiciliari non si sottragga alla costante possibilità di controllo della polizia giudiziaria.
Il fatto che - in epoca successiva all'allontanamento dal luogo dell'arresto domiciliare - tale misura cautelare sia risultata priva di giustificazione in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato non priva la condotta di quest'ultimo del carattere di illiceità penale, illiceità che deve essere valutata con riferimento alle condizioni esistenti all'atto dell'indebito allontanamento e della vanificazione del controllo della polizia giudiziaria.
Il ricorso va pertanto respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2005