Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
L'esecuzione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivamente realizzato non è impedita dall'esistenza di un diritto di comproprietà sul bene di cui sia titolare il coimputato nei cui confronti sia ancora pendente il procedimento per il reato edilizio. (Fattispecie nella quale era stata respinta la richiesta, presentata dal correo non ancora giudicato, avente ad oggetto la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con sentenza già divenuta irrevocabile nei confronti del coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/10/2009, n. 45301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45301 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 07/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 728
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1126/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di TT NA, nata a [...] il 21 dicembre del 1954;
avverso l'ordinanza del tribunale di Civita Castellana del 23 luglio del 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Mauro Iacoviello, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 23 luglio del 2008, il tribunale di Civita Castellana respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di TT NA, diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire disposta dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Viterbo, in esecuzione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna pronunciata dal tribunale anzidetto a carico di GI UC.
Il fatto può essere sintetizzato nei termini seguenti. Originariamente il processo da cui poi è derivata la condanna con il conseguente ordine di demolizione era a carico dell'attuale ricorrente e di GI UC. Successivamente, per una nullità, la posizione della TT è stata stralciata mentre il procedimento a carico del UC è proseguito e si è concluso con la definitiva condanna del predetto. Il processo a carico della TT è invece ancora in corso. La predetta, prospettando la lesione del proprio diritto di difesa, per non avere potuto fare valere le proprie ragioni in merito alla sussistenza dell'illecito e, quindi, all'esistenza dei presupposti per la demolizione, ha chiesto la sospensione dell'ordine di demolizione.
La tesi è stata respinta in base al rilievo che l'esecuzione dell'ordine di demolizione non è impedita dal diritto di comproprietà sull'immobile da abbattere e che la ricorrente aveva comunque avuto la possibilità di intervenire nel processo a carico del UC.
Ricorre per cassazione l'interessata deducendo:
la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 in quanto potrebbe verificarsi un contrasto di giudicati tra la sentenza già definita e quella che dovrà essere pronunciata a carico della ricorrente;
la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 24 per l'omessa citazione della ricorrente quale persona obbligata in solido con l'autore dell'illecito; inoltre essa ricorrente avrebbe dovuto essere chiamata a partecipare al processo a carico del UC, quale parte lesa dell'altrui azione compiuta sulla sua proprietà. Il ricorso va respinto perché infondato. Improprio è il richiamo alla L. n. 689 del 1981, art. 24. La disposizione citata dispone infatti che "Qualora resistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato,e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridottaci giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione........La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio a richiesta del pubblico ministero...". Nella fattispecie l'accertamento della contravvenzione edilizia non dipendeva da alcuna violazione amministrativa non costituente reato per la quale era coobligata l'attuale ricorrente. Quindi la predetta non doveva essere citata nel giudizio non ricorrendo le condizioni per l'applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 24. La ricorrente nel procedimento a carico del coimputato non rivestiva la qualità di parte lesa o di coobbligata per la sanzione amministrativa,ma unicamente quella di comproprietaria dell'immobile abusivo e di concorrente nel medesimo reato, anche se nei suoi confronti si è dovuto procedere separatamente. L'ordine di demolizione però, come rilevato dal tribunale, non è impedito dalla qualità di comproprietaria della ricorrente secondo l'orientamento espresso da questa corte (cfr per tutte cass n. 1879 del 1999), tanto più che non trattasi di comproprietaria in buona fede estranea al reato, ma di coimputata nei cui confronti si procede separatamente.
Come rilevato dal procuratore generale, non sussiste la dedotta lesione del diritto di difesa perché la ricorrente nel processo che la riguarda può provare l'insussistenza del reato o la sua estraneità al fatto. Il problema è un altro e deriva dall'autonomia dei due giudizi,la quale autonomia potrebbe eventualmente dare luogo ad un conflitto di giudicati, qualora l'attuale ricorrente dovesse essere assolta per l'insussistenza del fatto. Si tratta però di un'ipotesi meramente eventuale in base alla quale non è possibile sospendere l'ordine di esecuzione,mancando un interesse concreto ed attuale da parte della ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p.. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2009