Sentenza 5 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 0 00 9 1/ 0 1 H/SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. 3000 per diritti L. 5 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE URTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogg.: Lavoro R. G. N. 19863/98 SEZIONE LAVORO Cron. N. 34 composta dai seguenti Magistrati:
1.Dott. Angelo Grieco -Presidente- Rep. N. -Consigliere- 2. " Guglielmo Sciarelli Ud. 28.11.2000 -Consigliere- 3. " Giovanni Prestipino 4. " Pietro Cuoco -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 665. Alessandro De Renzis Rel. Consigliere- Rilasciata copia legale al Sig. IWPS ha pronunciato la seguente per diritti. 29 GEN. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE 2 sul ricorso proposto DA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SOCIETA' COOPERATIVA CENTRALVALLI a r.l., in liqui- Rilasciata copia legale dazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liqui- al SigCENTRALVA per diritti L. datore dott. Carlo Spirito, elettivamente domiciliata presso la 53 of IL CANCELLIERE Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Montano per procura a margine del ricorso Ricorrente CANELLERIA
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Ich 4974 2 Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anto- nietta Coretti, Antonino Sgroi Fabrizio Correra per procura in Notes Linda Blasi di Roma oll speciale del Notors @ 67330; resistente con peurs-9/11/1998, sep. M per la cassazione della sentenza n. 798/97 del Tribunale del La- voro di Potenza del 20.2.1997/14.10.1997 nella causa iscritta al R.G. n. 547 dell'anno 1992. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28.11.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 6.3.1992 la Centralvalli Coop. a r.1., in liquidazione coatta amministrativa, proponeva appello avverso la sentenza n. 1731 del 17.12.1991, con la quale il Pretore del Lavoro di Po- tenza aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo per £. 24.069.963, emesso a favore dell'INPS per contributi previden- ziali relativi al periodo novembre 1980/giugno 1981; aveva ri- gettato la domanda riconvenzionale, proposta da essa società, volta ad ottenere la somma di £. 70.553.717 a titolo di saldo del DM 10M relativo al mese di maggio 1982; aveva condannato la stessa società alle spese di giudizio. L'INPS costituendosi chiedeva il rigetto dell'appello con con- ferma della decisione impugnata. All'esito il Tribunale di Potenza con sentenza Ң 3 20.2.1997/14.10.1997 dichiarava l'improseguibilità della doman- da proposta dall'INPS osservando che l'inderogabilità, ai sensi degli art. 207 e seguenti L.F., della procedura di verificazione del passivo, affidata al Commissario liquidatore, imponeva al giudice, anche in sede di appello, la pronuncia di temporanea im- procedibilità del giudizio in sede ordinaria. Contro la sentenza anzidetta propone ricorso per cassazione la Coop. Centralvalli in L.C.A. con unico articolato motivo. L'intimato INPS non propone difese in questa sede essendosi li- mitato a depositare procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del princi- pio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., nullità del procedimento, violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. a causa della omessa pronuncia e motivazione su punto decisivo della controversia;
il tutto in rela- zione all'art. 360 n. 3., n. 4 e n. 5 c.p.c. Al riguardo sostiene che il Tribunale, risolta in senso positivo la questione del difetto di proponibilità o procedibilità dell'azione proposta dall'INPS, sia pure di ufficio ed in mancanza di ecce- zione da parte del Commissario liquidatore della società, nel frattempo assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, avrebbe dovuto esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa società. Aggiunge che il Tribunale anche nella descrizione dello svolgi- н mento del processo ha completamente omesso di prendere in con- siderazione lo specifico secondo motivo di gravame, con il quale era stato lamentato l'ingiusto rigetto della domanda riconvenzio- nale da parte del giudice di primo grado. Ciò precisato in ordine al contenuto delle doglianze, occorre os- servare che secondo costante indirizzo giurisprudenziale, condi- viso da questa Corte, la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, non trova deroga (in favore del Tribunale fal- limentare) per il fatto che una società sia in liquidazione coatta amministrativa, in quanto l'art. 24 della legge fallimentare non è applicabile a tale procedura (Cass. 14 agosto 1998, n. 8007; Cass. 20 luglio 1995, n. 7907; Cass. 28 novembre 1992, n. 12756; Cass. 19 giugno 1990, n. 5616), per contro, con riguardo a pretesa creditoria verso l'impresa in liquidazione coatta ammi- nistrativa si verifica una situazione di improponibilità, o- se pro- posta di improseguibilità della domanda fino a quando il credito non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura (Cass. 22 agosto 1997, n. 7892; Cass. 20 luglio 1995, n. 7907). Questi principi sono stati correttamente applicati dal Tribunale, che ha emesso pronuncia di improseguibilità dinanzi al giudice ordinario della domanda dell'INPS nei confronti della Central- valli assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, dovendo la verificazione del credito in questione essere effettuata davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 207 e seguenti на 5 della legge fallimentare, fermo restando il fatto che il provvedi- mento riguardante la formazione dello stato passivo può formare oggetto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'art. 209 legge fallimentare, davanti al Tribunale fallimentare.. Ciò puntualizzato ed assodato che la pronuncia sul punto non è stata contrastata dalla parte ricorrente, l'unico profilo da esami- nare riguarda la doglianza circa l'omesso esame della domanda riconvenzionale proposta dalla società in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell'INPS. Orbene la censura va condivisa, non avendo il Tribunale preso in considerazione lo specifico motivo di gravame riguardante l'anzidetta domanda riconvenzionale ed avendo omesso qualsiasi motivazione sul punto, essendosi limitato, peraltro incidenter tantum,ad affermare che l'eventuale proposizione di domande ri- convenzionali da parte dell'impresa in liquidazione coatta ammi- nistrativa non era rilevante ai fini della questione della procedi- bilità dell'azione proposta dall'INPS. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Potenza.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Potenza. Così deciso in Roma addì 28 novembre 2000 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Alessandro De Neud's velo % Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I A B 0 5 GEN. 2001 S , 3 1 Š 3 oggi, O . A 5 L T T L IL COLLABORATORE A , R PLC . M O E A A DI CANCELLERIA N ' R B S P L th e I E U L S 3 P D E S 7 - D I A 8 T N I - S S 1 G O N 1 O P E S A E M I I D G A E A G , D E O O T E L R T T T I S N A I R I E L G S D L E E E R © D