Sentenza 12 gennaio 2000
Massime • 1
Il conflitto che insorga tra giudice del dibattimento e giudice delle indagini preliminari rientra nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 28 cod. proc. pen. e non in quella prevista dal secondo comma dello stesso articolo, poiché il principio della prevalenza della decisione del giudice dibattimentale su quella del giudice dell'udienza preliminare non può essere esteso anche all'ipotesi che il contrasto insorga tra il primo e il giudice delle indagini preliminari. (Nella specie, il Tribunale, dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, perché lo stesso non era stato comunicato al difensore, aveva disposto, ai fini della rinnovazione dell'atto, la trasmissione degli atti al g.i.p., che aveva sollevato conflitto, ritenendo abnorme il provvedimento del tribunale. La S.C., nel condividere l'assunto del g.i.p., ha affermato che la nullità derivante dalla mancata notificazione del decreto di rinvio a giudizio non incide sulla validità del decreto stesso come atto propulsivo della progressione del procedimento e che, in ogni caso, qualora negli atti introduttivi del dibattimento venga accertato un difetto di notificazione, non va ordinata la restituzione degli atti al g.i.p. perché provveda alla nuova emissione di un valido decreto di citazione, in quanto tale incombenza rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2000, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 12/01/2000
1. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 174
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 28313/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE TERNI - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) GL RE n. il 16.03.1927
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Terni;
O S S E R V A:
1. Con ordinanza dibattimentale emessa in data 11 giugno 1999 nel processo
contro
GL AL, imputato del reato di cui all'art. 1 co. 6^ d.l. 10.7.1982 n. 429 convertito con legge 7.8.1982 n. 516 (omessa istituzione di registri obbligatori per legge), il
Tribunale di Terni dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio perché lo stesso non era stata comunicato al difensore e disponeva la trasmissione degli atti al gip. in sede per la rinnovazione dell'atto dichiarato nullo.
Con ordinanza in data 14 giugno 1999 il giudice adito sollevava conflitto di competenza e trasmetteva gli atti alla Corte di cassazione per la sua risoluzione, rilevando che il provvedimento del tribunale era da definirsi abnorme, in quanto l'art. 429 c.p.p. non prevede alcuna forma di comunicazione al difensore del decreto di rinvio a giudizio emesso dal g.u.p. e che, in ogni caso, la rinnovazione dell'atto in questione è di competenza del giudice che procede identificato nel caso di specie nel tribunale. Il conflitto, ammissibile in rito in quanto alla fattispecie in esame non e applicabile il disposto del secondo comma dell'art. 28 c.p.p. (qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo), ma quello del primo comma di detta norma in quanto il contrasto sulla fase in cui si trova il processo, con conseguente regolamentazione della competenza a provvedere dei diversi giudici di fase, configura una ipotesi di conflitto proprio che, pertanto, può insorgere tra g.i.p. e giudice del dibattimento (cfr., sul punto, Cass. Sez. I, 9.7.1991, confl. comp. in proc. Bellini), va risolto nei termini esposti dal g.i.p. confliggente.
Invero questa Corte ha più volte affermato (cfr., tra le tante, Sez. I, 6.2.1998, confl. comp. in proc. Boselli, rv. 209.470) non solo che è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione dell'avviso d'udienza al difensore dell'imputato, dichiari la nullità del decreto di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la sua rinnovazione, dal momento che la nullità derivante dalla suddetta mancata notificazione non incide in alcun modo sulla validità del decreto quale atto propulsivo della progressione del procedimento da una fase all'altra, ma anche che (cfr., tra le tante, Sez. I, 3.6.1997, confl. comp. in proc. Cellitti, rv. 207.777), nell'ipotesi in cui durante gli atti introduttivi al dibattimento - come nella specie che ci occupa - venga accertato un difetto di notifica, non va ordinata la restituzione degli atti al g.i.p. per provvedere alla nuova emissione di un valido decreto di citazione, ma a detta incombenza deve provvedere - ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 co. 1^ c.p.p. e 143 disp. att. attributivi di tale competenza esclusiva "..per qualunque motivo occorra rinnovare la citazione a giudizio o la sua notificazione.." il giudice del dibattimento, atteso che, non refluendo affatto i vizi riguardanti la notifica di detto atto sulla sua validità, è inammissibile la retrocessione del processo alla fase precedente quella del giudizio.
La competenza a rinnovare l'atto dichiarato nullo oggetto del presente conflitto va, pertanto, attribuita al Tribunale di Terni quale giudice del dibattimento.
P. Q. M.
dichiara la competenza del Tribunale di Terni
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2000