Art. 1.
Il punto a), del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , e' sostituito con il seguente:
"a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;".
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 .
La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491 , gia' rettificata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1963, n. 166, e' sostituita da quella allegata alla presente legge.
Il punto a), del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , e' sostituito con il seguente:
"a) ad assegnare in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Pisa i terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, facenti parte della tenuta di Tombolo, gia' in dotazione della Corona, indicati nella planimetria allegata alla presente legge ed aventi complessivamente l'estensione di 1.653 ettari circa.
Nell'assegnazione sono anche compresi i fabbricati che insistono sui terreni medesimi;".
E' soppresso il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 .
La planimetria allegata alla legge 21 febbraio 1963, n. 491 , gia' rettificata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1963, n. 166, e' sostituita da quella allegata alla presente legge.