Sentenza 27 giugno 2006
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e di quello di fissazione dell'udienza preliminare, in quanto effettuate presso l'abitazione dell'imputato, mentre invece risultava dagli atti che lo stesso era detenuto, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notifica.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 30828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30828 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/06/2006
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2248
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 46913/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TRANI;
contro l'ordinanza 8 novembre 2005 del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di Trani;
emessa nei confronti di:
EO NL, n. il 20 novembre 1980;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LIVIO PEPINO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale D.ssa Anna Maria De Sandro che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. OSSERVA
1. Con ordinanza 8 novembre 2005, nel procedimento a carico di PA NL, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha dichiarato nulla la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e quella di fissazione dell'udienza preliminare siccome effettuate presso l'abitazione del PA (con ritiro dell'atto da parte, rispettivamente, del padre convivente e di "persona addetta alla casa") benché lo stesso fosse all'epoca detenuto, e ha disposto la restituzione degli anni al Pubblico Ministero per la rinnovazione della notifica.
Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Trani deducendo: a1) l'erroneità del principio di diritto affermato dal giudice secondo cui, in assenza di dichiarazione o elezione di domicilio, l'ufficio procedente ha l'onere di ricerca dell'eventuale luogo di detenzione dell'imputato; a2) l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, che determina una indebita regressione del procedimento dalla fase dell'udienza a quella delle indagini preliminari ponendosi fuori delle singole norme e dell'intero sistema processuale.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il provvedimento abnorme (impugnabile al di là di una espressa previsione legislativa) è solo quello "non inquadrarle nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento" (relazione di accompagnamento al progetto preliminare del codice processuale del 1988) ovvero quello che "per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulta estraneo all'ordinamento processuale o che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere dell'organo che lo ha prodotto, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste" (Cass., sez. unite, 10 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv. 209603). Tutt'altra situazione è, all'evidenza, quella di un provvedimento assunto nei casi previsti dalla legge ancorché, in ipotesi, viziato da errore nella interpretazione della norma applicata. Sulla base di tale principio, in caso di disposta regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, si è in presenza di provvedimento abnorme allorché tale effetto non è neppure in astratto ipotizzabile e si realizza solo a seguito di un esercizio da parte del giudice di poteri non attribuitigli dalla norma (ciò che avviene, per esempio, nell'ipotesi di regressione in presenza di una valida instaurazione del rapporto processuale), mentre il provvedimento è del tutto legittimo (rectius, doveroso, stante il disposto dell'art. 185 c.p.p., comma 3) quando la restituzione degli atti al Pubblico Ministero è determinata dalla (ritenuta) nullità o invalidità di un atto compiuto nel corso delle indagini. È, quest'ultimo, il caso della regressione conseguente a (ritenuta) nullità del decreto di citazione a giudizio per mancata notifica all'imputato dell'avviso ex art. 414 bis c.p.p., trattandosi di vizio espressamente previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 2, deducibile nel giudizio, ex art. 491 c.p.p. e art. 181 c.p.p., comma 3, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti. Superfluo aggiungere che a determinare l'abnormità non può essere la soluzione interpretativa adottata dal giudice, e ciò a prescindere dalla fondatezza della stessa.
Consegue a quanto precede l'inammissibilità del ricorso (nello stesso senso, per tutte, Cass., sez. 1, 4 - 26 novembre 2004, riv. n. 230528, pubblico ministero in processo Istvan, secondo cui "non è abnorme, in quanto esprime l'esercizio di un potere riconosciuto dalla legge e non si pone al di fuori del sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - ritenuta invalida l'elezione di domicilio compiuta dallo straniero alloglotta, non assistito da un interprete durante il compimento dell'atto, presso lo studio del difensore assegnatogli di ufficio - dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari successivamente notificato presso il domicilio eletto e di tutti gli atti conseguenti").
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2006