Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2002, n. 15193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15193 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
: Aula 'B' N NG MẺ DEL OPOLO ITA I NO1 5 1 9 3/ 0 2 REPUBBLICA ITALIAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 9483/00 Rel. Consigliere Cron.35440 Dott. Michele DE LUCA Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.09/07/02 Consigliere Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente CANCELLERIA S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: ATM - AZIENDA TORINESE MOBILITA' in persona del elettivamentelegale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINO PACCHIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PARRAVICINI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva - ricorrente contro per diritti € مني NZ NI, LA PASQUALE, DI GATTUSO IL. CANCELLIERE BERNARDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2002 FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO Richiesta copia legale VESCI 3367 VACIRCA, che li rappresenta e difende unitamente dal Sig. per diritti 18.01.02 -1- ESTERN IL CANCELLIERE all'avvocato ALIDA VITALE, giusta delega in atti;
controricorrenti 6909/99 avverso la sentenza n. del Tribunale di TORINO, depositata il 30/04/99 R.G. N. 1342/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Torino confermava la sentenza del Pretore della stessa sede, laddove per quel che ancora - aveva incluso il compenso per lavoro straordinario prestato in interessa - modo continuativo, tra l'altro, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla, I. n. 297 del 1982), dovuto dall'Azienda torinese mobilità (ATM) a AS CI e ad altri dipendenti, ed inoltre aveva, bensì, condannato gli stessi lavoratori a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di quattordicesima mensilità - siccome richiesto dall'Azienda in via riconvenzionale - ma ne aveva calcolato l'importo, tuttavia, "al netto" della ritenuta d'acconto. Osservava, infatti, il giudice d'appello: i compensi per lavoro straordinario risultano connotati da sufficiente - continuità" e, come tali, rientrano nella base di computo del trattamento di fine rapporto (TFR) a norma della contrattazione collettiva - nazionale, alla quale spetta la "competenza esclusiva" in materia di TFR appunto senza che possa derogare "in peius", ancorché potesse - considerarsi accordo aziendale, il c.d. "Nuovo testo unico economico", che, peraltro, ribadisce la "competenza" prospettata e, per quanto concerne gli istituti di contrattazione nazionale, ne recepisce integralmente il contenuto;
la ritenuta d'acconto é stata indebitamente versata all'amministrazione - finanziaria ed é legittimato a ripeterla anche il sostituto d'imposta. Avverso la sentenza d'appello, l'Azienda soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli intimati resistono con controricorso, illustrato de meurer, Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1362,1363, 1366 e 1367 c.C., 2120 c.c., come modificato dalla legge n. 297 del 1982, art. 5 ter d.l. n.702 del 1978, conv. in I. n. 3 del 1979, 1 I. n. 270 del 1988) nonché vizio di motivazione (art. 360, n.3 e 5, c.p.c.) – si censura la sentenza impugnata per avere incluso - il compenso per lavoro straordinario, prestato in modo continuativo, nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (istituito dalla I. n. 297 del 1982), sebbene ne fosse escluso, espressamente, dal "testo unico economico", che aveva formato oggetto di specifico accordo aziendale sottoscritto il 12 marzo 1993 dall'Azienda e dalle organizzazioni sindacali locali. Il primo motivo di ricorso non é fondato.
1.2. Il principio di onnicomprensività' della retribuzione - da porre a base nel calcolo del trattamento di fine rapporto (a norma del comma 2 dell'art. 2120 c.c., come novellato dalla legge n. 297 del 1982, istitutiva di quel trattamento) include la retribuzione per il lavoro straordinario non - occasionale, a meno che la contrattazione collettiva - la cui interpretazione, tuttavia, compete al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici - apporti deroga al principio, alla quale é legittimata, in modo chiaro ed univoco. (in tal senso vedi, per tutte, Cass. n.4251/2001, 11815, 398/98 e, con specifico riferimento agli autoferrotranvieri, 2844, 2858/2002, 5935/96, 2630/94, 413/94, 11 347/93). Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata -- che ha incluso il compenso per lavoro straordinario continuativo (ben più che non occasionale) nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, all'esito dell'interpretazione, rispettosa delle regole di ermeneutica contrattuale ed immune da vizi logici, di tutta la contrattazione collettiva applicabile alla non merita le censure che le vengono mosse con ildedotta fattispecie- primo motivo di ricorso. Parimenti infondato, tuttavia, é il secondo motivo.
2.1.Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2033 c.c., 23 DPR n.600 del 1973 e 38 DPR n.602 del 1973) nonché vizio di motivazione (art.360, n.3 e 5, c.p.c.) - si censura, infatti, la sentenza impugnata per avere condannato i lavoratori a restituire quanto indebitamente percepito a titolo di quattordicesima mensilità - siccome richiesto dall'Azienda in via riconvenzionale - calcolandone tuttavia l'importo "al netto" della ritenuta d'acconto, sebbene questa fosse stata dall'Azienda versata all'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 23 DPR 1 600/73) per conto del dipendente - il quale, peraltro, ne aveva disposto computandola all'atto del conguaglio - senza essere legittimata a chiederne il rimborso. Anche questo motivo di ricorso - come é già stato anticipato - é infondato.
2.2. In caso di tributo pagato tramite sostituto d'imposta, la facoltà di presentare istanza di rimborso dell'indebito spetta (ai sensi dell'art.38 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602) - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze 5927/2001, 1433, 9940/2000) - sia al sostituto che al sostituito. Coerentemente, la sentenza impugnata ha condannato l'attuale resistente a restituire quanto indebitamente percepito dalla datrice di lavoro (ed attuale ricorrente) - "al netto" della ritenuta d'acconto, siccome era stato ricevuto potendo il sostituto d'imposta (quale, appunto, lo stesso datore di lavoro) - che ha versato all'amministrazione finanziaria, a titolo di ritenuta, l'imposta divenuta indebita come il suo presupposto (la mensilità di retribuzione sulla quale era stata versata, appunto) - richiederne il rimborso alla stessa amministrazione (vedi Cass. n. 2844, 2858/2002, cit.).
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 16 oltre euro 2.000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente CELLIERE ato in Cancelleria 696 °N 67-8-11 39D37 VÍÍÍG 28 OTT. 2002 OI IV.T O P OLLINI O VSSVI V A INEO YOT 'ONISTON 10 '0770 VISORS VOHINIS IL CANCEL