Sentenza 7 agosto 2002
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 14761 del 12https://www.laleggepertutti.it/
Civile Sent. Sez. L Num. 14761 Anno 2013 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: NOBILE VITTORIO SENTENZA sul ricorso 267-2009 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 contro 1196 AIRO' ALESSANDRA RAILSN68B48H501Z; – intimata a Nonché da: Data pubblicazione: 12/06/2013 AIRO' ALESSANDRA RAILSN68B48H501Z, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell'avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti; -controri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/08/2002, n. 11889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11889 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONG SI SEZIONE SECONDA CIVILE RESTITUUANG DI 1 48 89 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI 63/00 .29498 Dott. Ugo RIGGIO sigliere Cron. - Rep. 3143 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTEN ZA Sole dal Sig. per dirtti € 1,55 sul ricorso proposto da: 07 AGO 2002 .1 ON VITTORIO DI OL ON & C SAS", già IL CANCELLIERE " "1 VITTORIO ON di AR EL ON & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore CANCELLERIA Dott.ssa OL ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato RENATO MARINI, difesa dagli avvocati ERNESTO CESARO, MICHELE SPAGNA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UNIVERSITA' STUDI NAPOLI, FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro tempore, Rettore Prof.2002 477 FULVIO TESSITORE, elettivamente domiciliato in ROMA -1- VIA BOCCIONI 4, presso 10 studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, difeso dall'avvocato RAFFAELE RASCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 2184/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato Roberto SCARLATO per delega dell'Avv.CESARO, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RASCIO Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 5 maggio 1990 TO TR, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.a.s. TO TR. esponeva che negli anni compresi tra il 1975 ed il 1979 il I ed il II Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli gli avevano commissionato la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
che, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'amministrazione dell'Università gli aveva successivamente chiesto la consegna degli ordinativi in originale. consegna cui non aveva fatto seguito il pagamento delle fomiture effettuate, ammontante ad oltre £. 340.000.000; che intendeva agire in giudizio per il recupero del credito ed a tal fine aveva necessità di rientrare in possesso degli ordinativi in questione. Tanto premesso conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l'Università degli Studi Federico II per sentirla condannare alla consegna della documentazione analiticamente indicata nella premessa. Costituitasi. la convenuta contestava la fondatezza della domanda ed all'esito il tribunale. con sentenza del 3 marzo 1995, ritenuto per quanto qui interessa che l'azione proposta doveva essere qualificata di restituzione e non di revindica, onde la stessa era soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, eccepita dalla convenuta nel corso del giudizio e verificatasi rispetto alla data di consegna dei documenti richiesti, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese del giudizio. Avendo la S.a.s. TO TR di MA EL TR & C.. già TO TR S.a.s., proposto impugnazione, cui resisteva l'Università degli Studi di Napoli Federico II, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 1998, confermava la decisione del primo giudice. 63.2000 TR TO di LA TR & C. s.a.s. Università degli studi di Napoli Federico II. Udienza del 21 marzo 2002. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. La corte rilevava che non sussistevano dubbi circa la unicità della domanda proposta dalla società TR. per cui era infondata la tesi dell'appellante secondo cui il tribunale avrebbe esaminato solo la domanda restitutoria. omettendo di pronunziarsi su quella di revindica, formulata solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente, e che l'unica domanda proposta con l'atto di citazione era stata correttamente qualificata dal primo giudice come domanda restitutoria. Con essa infatti l'attrice aveva chiesto all'Università la restituzione della documentazione elencata, sull'esclusivo presupposto di fatto della consegna degli ordinativi a detto ente, al fine di ottenere una più sollecita erogazione dei pagamenti spettantile, senza che sorgesse tra le parti alcuna contestazione circa la proprietà dei documenti, neppure per effetto delle eccezioni della convenuta, che si era limitata ad una contestazione generica della pretesa attc rea. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la TR TO di LA TR & C. s.a.s., in base ad un unico ampio motivo di ricorso, cui resiste l'Università degli Studi di Napoli Federico Il con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando il difetto di motivazione la ricorrente sostiene che entrambi i giudici di merito avrebbero errato nell'interpretare la domanda giudiziale proposta come restitutoria. fondando la propria decisione esclusivamente sull'assenza di contestazioni circa il diritto di proprietà dei documenti oggetto della causa, che è un elemento estraneo alla struttura dell'azione, così come è irrilevante la contestuale richiesta di restituzione, che caratterizza anche le azioni di rivendica. L'affermazione della titolarità dei documenti oggetto di causa 63:2000 TR TO di LA TR & C. s.a.s. Università degli studi di Napoli Federico H Udienza del 21 marzo 2002. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 risultava invece chiaramente dal contenuto dell'azione proposta dall'attore, in cui non vi era cenno ad alcun rapporto obbligatorio con l'Università, ma veniva presupposta l'attualità del diritto di proprietà dei beni dei quali veniva richiesta la cor segna. Rileva inoltre la ricorrente che nella specie l'attrice non avrebbe potuto esercitare alcuna azione personale nei confronti della Università. neanche quella di restituzione di cui all'art. 2037 c.c.. avendo consegnato volontariamente i documenti all'Università, per cui l'unica azione ipotizzabile era quella di revindica. Il motivo non può trovare accoglimento. Con esso, infatti, viene censurata l'interpretazione della domanda da parte dei giudici di primo e secondo grado, che è compito riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che nel caso in esame certamente non sussiste, poiché la sentenza impugnata ha dato и н ampiamente contezza, con argomentazioni esatte, delle ragioni in base alle quali la domanda giudiziale proposta dall'attuale ricorrente aveva solo natura restitutoria e non costituiva certamente una azione di revindica. In proposito la corte di appello ha rilevato infatti che nell'azione di restituzione è controverso esclusivamente il titolo personale sul quale l'istante fonda la pretesa di restituzione dell'oggetto del contendere da parte di un soggetto determinato, e ciò si era verificato nella fattispecie in esame, in cui la s.a.s. TO TR aveva chiesto all'Università la restituzione della documentazione indicata nella premessa sull'esclusivo presupposto di fatto della consegna di essa a tale Ente. al fine di ottenere una più sollecita erogazione dei pagamenti richiesti. E l'oggetto del contendere tra le parti, nonché l'argomento dei mezzi di prova 63-2000 TR TO di LA TR & C. s.a.s. Università degli studi di Napoli Federico II. Udienza del 21 marzo 2002. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. decotti ed espletati, volti all'accertamento della consegna degli ordinativi da parte del TR all'Università, erano rimasti in tali limiti, costituenti l'unica causa petendi della domanda, senza che sorgesse tra le parti alcuna contestazione in ordine alla proprietà dei documenti richiesti. E' quindi evidente che la corte di merito, nel pronunziare la propria decisione, ha tenuto ben presente che in tema di difesa della proprietà l'azione di rivendicazione e quella di restituzione. pur 10 E tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilita T A R T del bene, hanno natura e presupposti diversi. Infatti con la prima, di carattere E L rea e, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso (FFICIO L E S agisce contro chiunque di fatto ne disponga. onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, invece, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve pertanto fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso. e quindi può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi 1097 129,11 DOT 24,66 causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. TOT.149.77 L'infondatezza del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Ricorrono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Ugs Miggest Corte Suprema di Cassazione, il 21 marzo 2002. Manco IL CANCELLIERE C1 63-2700 TR TO di LA TR & C. s.a.s. Università degli studi di apoi l'enje i Francesco Catania Udienza del 21 marzo 2002. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.