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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 12404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12404 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI RI IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/06/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Alessandro Nizzoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12404 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/06/2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 17/03/2023 dal Tribunale di Modena, con la quale SI RI IA era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2 comma ibis dl n. 463/1983 e condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN RI IA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte di appello aveva confermato la recidiva contestata nonostante al momento di commissione del fatto le sentenze di condanna riportate successivamente al fatto non erano passate in giudicato Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157, 158 e 161 cod.pen e 546 comma 1 lett e) e comma 3 cod.proc.pen e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza specificare le ragioni del diniego, nonostante la prescrizione fosse maturata in data 30/08/2023. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Costituisce principio consolidato che l'applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (Sez.2, n. 994 del 25/11/2021, dep.13/01/2022, Rv.282515 - 03). 3. Nella specie, come emerge dal certificato penale in atti, del reato commesso in data 27/12/2014 (iscrizioni sub 1) non si può a questi fini tener conto, in quanto manca il presupposto formale costituito dall'anteriorità della data di irrevocabilità della sentenza (passata in giudicato il 22 febbraio 2018) rispetto 2 a quella di commissione dei fatti di cui qui si tratta (commessi dal 1.7.2015 fino al 30/11/2015). Pertanto, alla data di commissione dei reati oggetto del presente processo l'imputato era immune da precedenti penali rilevanti agli effetti della recidiva, che non poteva essere ritenuta, come invece, erroneamente valutato nella sentenza impugnata. 4. Va, poi, osservato che, secondo la giurisprudenza dì questa Corte, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consuniativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez.3,n.47902 del 18/07/2017,Rv.271446 Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Nella specie, non tenuto conto della recidiva contestata, erroneamente ritenuta, ed applicata fa normativa previgente vertendosi in ipotesi di superamento della soglia di punibilità, al momento della pronuncia della sentenza di appello la prescrizione era maturata in ordine a tutte le mensilità indicate in imputazione (periodi da luglio a novembre 2015); è sufficiente osservare che risultava già maturata la prescrizione per la mensilità più recente (novembre 2015) il 16.9.2023 (tenuto conto che il reato si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, del periodo di sospensione di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463/1983 e del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ), mentre la sentenza di appello veniva pronunciata in data 4.6.2024; risulta evidente che era, quindi, già maturata la prescrizione anche per le mensilità precedenti . 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/02/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. Alessandro Nizzoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 12404 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 12/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 04/06/2024, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa in data 17/03/2023 dal Tribunale di Modena, con la quale SI RI IA era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 2 comma ibis dl n. 463/1983 e condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione IN RI IA, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello sul punto, la Corte di appello aveva confermato la recidiva contestata nonostante al momento di commissione del fatto le sentenze di condanna riportate successivamente al fatto non erano passate in giudicato Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 157, 158 e 161 cod.pen e 546 comma 1 lett e) e comma 3 cod.proc.pen e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, senza specificare le ragioni del diniego, nonostante la prescrizione fosse maturata in data 30/08/2023. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Costituisce principio consolidato che l'applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna (Sez.2, n. 994 del 25/11/2021, dep.13/01/2022, Rv.282515 - 03). 3. Nella specie, come emerge dal certificato penale in atti, del reato commesso in data 27/12/2014 (iscrizioni sub 1) non si può a questi fini tener conto, in quanto manca il presupposto formale costituito dall'anteriorità della data di irrevocabilità della sentenza (passata in giudicato il 22 febbraio 2018) rispetto 2 a quella di commissione dei fatti di cui qui si tratta (commessi dal 1.7.2015 fino al 30/11/2015). Pertanto, alla data di commissione dei reati oggetto del presente processo l'imputato era immune da precedenti penali rilevanti agli effetti della recidiva, che non poteva essere ritenuta, come invece, erroneamente valutato nella sentenza impugnata. 4. Va, poi, osservato che, secondo la giurisprudenza dì questa Corte, in tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consuniativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Sez.3,n.47902 del 18/07/2017,Rv.271446 Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308). Nella specie, non tenuto conto della recidiva contestata, erroneamente ritenuta, ed applicata fa normativa previgente vertendosi in ipotesi di superamento della soglia di punibilità, al momento della pronuncia della sentenza di appello la prescrizione era maturata in ordine a tutte le mensilità indicate in imputazione (periodi da luglio a novembre 2015); è sufficiente osservare che risultava già maturata la prescrizione per la mensilità più recente (novembre 2015) il 16.9.2023 (tenuto conto che il reato si consuma il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, del periodo di sospensione di tre mesi di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463/1983 e del termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei ), mentre la sentenza di appello veniva pronunciata in data 4.6.2024; risulta evidente che era, quindi, già maturata la prescrizione anche per le mensilità precedenti . 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12/02/2025