Sentenza 31 marzo 2000
Massime • 1
È configurabile il reato di abuso di ufficio nell'attività dei componenti del comitato di gestione di una USL che abbiano stipulato convenzioni con biologi senza rispettare le formalità all'uopo previste dagli accordi collettivi a livello nazionale (che hanno natura regolamentare e sono resi esecutivi, ai sensi dell'art. 48 l. n. 833 del 1978, con decreto del Presidente della Repubblica), e, in particolare, senza attingere alla graduatoria nella quale, a norma dei citati accordi collettivi, devono iscriversi i professionisti che, provvisti dei prescritti requisiti, aspirino a svolgere la propria attività nel Servizio Sanitario, a nulla rilevando la mancata approvazione della suddetta graduatoria per l'anno in corso, atteso che tale circostanza non può esimere il comitato di gestione dal rispetto delle altre formalità previste (quali la pubblicazione degli incarichi da conferire nel bollettino ufficiale della regione e il prioritario interpello dei professionisti già titolari di altro incarico ambulatoriale presso le USL della regione), ne' impedisce di fare ricorso alla graduatoria provvisoria in corso di approvazione, ovvero la graduatoria approvata per l'anno precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2000, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 31/3/2000
Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N. 663
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 35791/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: ST VE e TÒ TO AVVERSO
la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 21 aprile 1999;
Udita la relazione svolta dal Cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost.Procuratore Generale Giuseppe Dr. Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore avv. Luigi Covella, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
P.
1. Con sentenza del 21 aprile 1999 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza in data 10.12.1996 con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva dichiarato non luogo a procedere per essere il reato estinto per effetto dell'amnistia concessa con d.P.R. 1990 n. 75 nei confronti di RD VE, FO TO e altri, imputati del delitto di cui all'art. 323 cod.pen., per avere, con delibera adottata il 28.2.1989 nell'esercizio delle funzioni di componenti del Comitato di gestione dell'U.S.L. di Ugento, conferito l'incarico trimestrale di biologo a cinque professionisti, senza che i loro nomi fossero inseriti nella graduatoria regionale e senza preventivamente pubblicare la notizia sul bollettino ufficiale della regione e, inoltre, per avere con successiva delibera del 18.7.1989 trasformato il predetto incarico da tempo determinato in tempo indeterminato, al fine di favorire i predetti professionisti. La corte d'appello non riteneva di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., perché ravvisava il fatto costitutivo dell'abuso nella violazione delle norme stabilite dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi ambulatoriali, reso esecutivo con d.P.R. 17.9.1987 n. 457, e, pur dando atto che la procedura ivi prevista per il conferimento dell'incarico non era realizzabile, perché non era ancora stata approvata, per l'anno in corso, la graduatoria regionale dei biologi aspiranti all'incarico con le Unità Sanitarie Locali, concludeva che, nel frattempo, il Comitato di gestione avrebbe dovuto astenersi dal provvedere.
Avverso detta sentenza gli imputati sopra nominati hanno proposto ricorso per cassazione con cui denunciano:
1. la nullità della sentenza per mancanza di correlazione con l'accusa contestata, perché, mentre il capo d'imputazione addebita di avere deliberato le note assunzioni in violazione dell'iter procedimentale previsto dal d.P.R. 457/87, il giudice d'appello, invece, ravvisa l'abuso nell'avere deliberato nonostante la temporanea inapplicabilità del citato decreto;
2. la nullità della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado, per essere stata dichiarata l'estinzione del reato per amnistia nonostante che il delitto contestato fosse quello previsto dall'art. 323, comma 2, cod.pen. nella versione dettata dalla legge 26.4.1990 n. 86 (e non - si sostiene - in quella antecedente alla citata novella) e, comunque, nonostante che essi imputati avessero rinunciato, nei motivi d'appello e nella relativa udienza, all'amnistia;
3. illogicità della motivazione, perché l'inapplicabilità della procedura prevista dal d.P.R. 457/87 e l'urgenza di assumere professionisti da destinare al laboratorio di analisi recentemente inaugurato imponevano di deliberare secondo la vecchia disciplina dettata dal d.P.R. 30.10.1979;
4. violazione degli artt. 2, comma 1, e 324 cod.pen., perché la sentenza impugnata, pur avendo rilevato che l'imputazione contesta l'art. 324 cod.pen. ma non la presa di interesse privato, ha omesso di pronunciare assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
P.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché l'argomentazione con cui si sostiene che il giudice d'appello avrebbe modificato il fatto contestato è assolutamente speciosa. La sentenza impugnata, infatti, ha addebitato ai componenti del Comitato di gestione il medesimo fatto descritto nel capo di imputazione, di avere cioè deliberato le assunzioni dei biologi in violazione delle norme dettate dal d.P.R. 457/87. E la risposta data agli imputati che eccepivano l'inapplicabilità dell'anzidetta normativa - ossia che essi avrebbero dovuto attendere, prima di deliberare, l'approvazione della graduatoria regionale - non è che un modo di ribadire il concetto che essi dovevano rispettare le citate norme, e che, violandole, hanno commesso l'abuso contestato. È manifestamente infondato anche il secondo motivo. Ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 12.4.1990 n. 75, la rinuncia all'amnistia deve essere dichiarata "prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Nè il ritardo con cui gli imputati nella fattispecie hanno manifestato la rinuncia può ritenersi giustificato sull'assunto che il delitto sarebbe stato sanzionato ai sensi dell'art. 323, comma secondo, cod.pen., come introdotto dalla legge 1990 n. 86, che, comminando la pena della reclusione fino a cinque anni, avrebbe determinato l'inapplicabilità dell'amnistia. Infatti il reato per cui si procede è stato commesso prima dell'entrata in vigore della citata novella 86/90, per cui, nella successione delle leggi penali, andava pacificamente applicata l'originaria, più favorevole versione dell'art. 323, che puniva l'abuso con la pena della reclusione fino a due anni. Quindi nulla ostava alla tempestiva dichiarazione di rinuncia. Comunque, per sottolineare la pretestuosità del motivo dedotto, si aggiunge che il difensore degli attuali ricorrenti, all'udienza preliminare, chiese esplicitamente, in via subordinata, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Sono manifestamente infondate, infine, le doglianze con cui i ricorrenti deducono che l'urgenza di assumere il personale tecnico necessario per il funzionamento del laboratorio di analisi e la mancanza della graduatoria regionale (fu deliberata dalla Giunta regionale il 18.7.1989 e pubblicata sul Bollettino Regionale il 29.8.1989) avrebbero legittimato la chiamata diretta dei cinque biologi al di fuori di ogni forma di pubblicità e di concorso. A questo proposito occorre rammentare che con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (legge 23 dicembre 1978 n. 833) è stata prevista la facoltà per le Unità Sanitarie Locali di instaurare rapporti di lavoro libero-professionale con medici e altri professionisti (c.d. rapporti di lavoro convenzionale autonomo), rapporti che sono regolati da accordi collettivi nazionali, resi esecutivi, ai sensi dell'art. 48, comma 2, l.cit., con decreto del Presidente della Repubblica, le cui norme hanno valore formale e sostanziale di regolamento (v. Sez. VI, 2.12.1998, Calvano, CED 212.50 3). Uno dei capisaldi di tali accordi è la graduatoria, formata di anno in anno, nella quale devono iscriversi i professionisti, provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino a svolgere la propria attività nelle strutture del Servizio Sanitario. A tale graduatoria, la cui formazione e pubblicazione è dettagliatamente regolamentata dai cennati accordi collettivi, deve attenersi l'U.S.L. che intenda conferire un incarico libero-professionale, interpellando, secondo l'ordine del punteggio riportato, i professionisti iscritti che abbiano presentato domanda. Nel caso di specie il Comitato di gestione ha stipulato la convenzione con i cinque biologi senza attingere alla ridetta graduatoria e, quindi, in palese violazione delle norme di regolamento che disciplinavano la materia.
La giustificazione addotta cioè la mancata approvazione della graduatoria per l'anno 1989 è inaccettabile.
Anzitutto va detto che l'art. 6 d.P.R. 457/87 imponeva all'U.S.L. di dare notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione degli incarichi che intendeva conferire e, poi, di interpellare "prioritariamente" - cioè con precedenza rispetto a quelli iscritti in graduatoria - i professionisti titolari di altro incarico ambulatoriale presso le UU.SS.LL. della regione. E ne' l'una ne' l'altra disposizione è stata osservata, il che è sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato contestato.
In secondo luogo l'asserita ragione di urgenza sicuramente non impediva agli amministratori dell'U.S.L. di avvalersi della graduatoria provvisoria in corso di approvazione, che era stata affissa all'albo dell'assessorato regionale alla Sanità in data 27.2.1989 o, altrimenti, della graduatoria approvata per l'anno precedente.
I ricorsi sono dunque inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di lire unmilione alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e al versamento della somma di lire unmilione ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2000