Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLI0 002 2 / 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. nn. 13029/00 e 16181/00 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 23 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 25 settembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. 13029/2000) proposto da: SUD CARBURANTI s.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da avv.to Vincenzo Ferrari c/o law. Alfredo Samengo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al viale Mazzini n. 134/B, giusta procura in calce al "ricorso";
- ricorrente -
contro
IN NI, rappresentato e difeso dall'avv. Luciana Cannas, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla o y 3 4 6 3 via Sestio Calvino n. 33, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso (r.g. 16181/2000) proposto da: IN NI, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
SUD CARBURANTI s.a.s., rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro n. 1488/99 del 12 novembre 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 822/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Claudio Scognamiglio (per delega dell'avv. Vincenzo Ferrari) e Luciana Cannas;
2 Udito il P.M., in persona Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Rogliano il sign. NT RI conveniva in giudizio la s.a.s. "UD BU" esponendo: *) di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze della cennata società dal 1° dicembre 1988 al 14 dicembre 1991, ma di essere stata regolarmente assunto soltanto in data 28 novembre 1989; *) di avere percepito un trattamento retributivo inferiore a quello legittimamente dovutogli, di non avere goduto delle ferie, di avere prestato lavoro straordinario notturno senza percepire la relativa retribuzione e di avere espletato lavoro durante le festività e nei giorni di riposo settimanale senza ricevere le relative maggiorazioni. Il ricorrente richiedeva, quindi, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di L. 82.841.246 per le cennate causali. La s.a.s. "UD BU" si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro accoglieva parzialmente il ricorso condannando la società convenuta al pagamento della somma di 3 L. 27.000.000 e -su appello "principale" della s.a.s. "UD BU" e su appello "incidentale" dell'RI il Tribunale di Cosenza (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) confermava integralmente la sentenza pretorile, ponendo a carico dell'appellante “principale” le spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) correttamente il primo Giudice ha proceduto, non già ad un giudizio in via equitativa, bensì ad una valutazione equitativa delle prestazioni effettuate dall'RI, per come da questi adeguatamente provate attraverso la prova testimoniale espletata - e mai contestate da controparte che ha evidenziato come il ricorrente avesse iniziato a lavorare per la società almeno un anno prima della effettiva assunzione, percependo per tale periodo uno stipendio di gran lunga inferiore a quello previsto dal contratto collettivo>>; b) il riferimento operato dall'appellata società alle buste paga prodotte agli atti, si appalesa del tutto inconferente, atteso che detti documenti ineriscono alla fase “regolarizzata" del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, mentre nulla la UD BU ha saputo opporre in ordine alla prova fornita dal dipendente circa le sue precedenti prestazioni professionali effettuate>>. Avverso tale sentenza la s.a.s. "UD BU" propone ricorso sostenuto da un motivo. 4 Resiste con controricorso NT RI che, a sua volta, propone ricorso incidentale sostenuto da un motivo, e deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). II -. Con l'unico motivo del ricorso “principale” la società ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 113, 114 e 432 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)" - censura la sentenza impugnata per non avere il Giudice di appello verificato se realmente sussistevano i presupposti previsti dall'art. 432 c.p.c. posto che la liquidazione equitativa è strumento ... riconosciuto al Giudice del Lavoro solo in caso di oggettiva impossibilità di provare altrimenti la misura del credito o, comunque, utilizzabile ove sia ravvisabile almeno una rilevante difficoltà di prova, senza alcuna traccia del giudizio di tipo sillogistico, che normalmente caratterizza le ipotesi di liquidazione in via equitativa, in cui il giudice è chiamato ad integrare l'oggettiva impossibilità di provare altrimenti la quantificazione di un diritto certo>>. Con l'unico motivo del ricorso "incidentale" il ricorrente denunziando "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in 5 ▬ ▬▬ ordine alle prove testimoniali espletate" addebita al Tribunale di Cosenza di avere erroneamente ritenuto che nessuna prova concreta avesse fornito il dipendente circa la prestazione di lavoro notturno, festivo e feriale pronunciandosi in palese contraddizione con le risultanze delle prove testimoniali e documentali che, invece, avevano confermato le circostanze dedotte a sostegno del ricorso>>. - Il ricorso "principale" come dinanzi proposto si appalesa III inammissibile. Infatti, la censura sollevata dalla società ricorrente - secondo cui il Giudice del merito avrebbe dovuto determinare la somma dovuta, dalla s.a.s. "UD BU” all'RI, a titolo di retribuzione e del t.f.r. per il periodo 1° dicembre 1988/27 novembre 1989 non mediante una valutazione equitativa, bensì facendo ricorso all'ausilio di un c.t.u. che, applicando il c.c.n.l., avrebbe determinato le spettanze dovute al lavoratore>> si connota per la mancanza di interesse, in - quanto la ricorrente non ha dedotto (né comunque indicato) quale concreto ed apprezzabile pregiudizio era effettivamente derivato dalla decisione impugnata nella determinazione della somma (sicuramente dovuta per i titoli summenzionati) così come operata dal Tribunale di Cosenza secondo la modalità concretamente adottata ex art. 432 cod. proc. civ. rispetto ad altra genericamente (o, meglio, teoricamente) ipotizzata dal ricorrente. 6 R M Pervero, circa la sussistenza dell'interesse a ricorrere, è stata evidenziata la necessità che dalla decisione impugnata derivi al ricorrente un concreto ed apprezzabile pregiudizio, che dipende dalla possibilità che lo stesso, attraverso l'annullamento della sentenza, consegua un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12653/1992). Possibilità questa nella specie certamente esclusa o, quantomeno, non specificamente indicata dalla ricorrente che non ha dedotto minimamente che l'importo di quanto - dovuto sarebbe stato inferiore se quantificato mediante c.t.u. (come genericamente preteso) rispetto a quello statuito in forza di valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ.(così come operato dai giudici di primo e secondo grado) ; donde resta confermata l'inammissibilità del ricorso "principale". Per quanto concerne, inoltre, le censure inerenti alla valutazione delle risultanze istruttorie così come adottata dal Tribunale di Cosenza, le stesse non sono proponibili in sede di legittimità in quanto indebitamente dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità -della relativa decisione, che da questa risulti come sicuramente 7 .. emerge dalla sentenza -impugnata che i convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati (Cass. n. 10484/2001, Cass. n. 12749/1993). Resta confermata, di conseguenza, l'inammissibilità delle cennate censure in quanto con esse la ricorrente ha inteso irritualmente sollecitare la Corte di Cassazione per un riesame ed una nuova valutazione del “merito della causa", mentre questa Corte ha solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). IV . Anche il ricorso "incidentale" - con cui l'RI ha del tutto genericamente censurato la sentenza del Tribunale di Cosenza sul punto della assoluta assenza di prova circa l'effettiva sussistenza delle ulteriori prestazioni lavorative apoditticamente dedotte (lavoro notturno, festivo, feriale)>> -appare inammissibile e ciò per le stesse 8 argomentazioni da ultimo addotte - circa la non proponibilità in sede di legittimità di censure in ordine alla valutazione delle risultanze - per dichiarare istruttorie da parte del giudice di merito l'inammissibilità del secondo profilo del ricorso "principale". A ciò vale aggiungere che, circa gli asseriti vizi di motivazione denunziati dalla ricorrente, il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte. Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti Giudice di appello, con decisivi della controversia dato che il completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso sulla carenza probatoria in ordine alle pretese circa "l'effettiva sussistenza di ulteriori prestazioni lavorative (lavoro notturno, festivo, feriale)". -In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili لا essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, الا 9 nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo -convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse, nella specie, dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Cosenza - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). 10 V. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata l'inammissibilità sia del ricorso "principale" che del ricorso "incidentale". Ricorrono giusti motivi (idest: reciproca soccombenza) per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale;
compensa le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 25 settembre 2002. Cu m crezent Il Consiglio estensore II Presidente Rr. Pale Ri crturin IL CANCELLIERE SA IMPOSTA DI PA O, DI RO, EDA ODELLADIRITTO AT Depositato in Cancelleria - 7 GEN. 2003 oggi, ASSA R IL CANCELLIERE ART. 10 O * N. 533 11