Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di attenuante del risarcimento del danno, alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 62, n.6, cod. pen. fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, deve ritenersi che detta attenuante (da riguardarsi come soggettiva solo relativamente agli effetti mentre, quanto al suo contenuto, è qualificabile come essenzialmente oggettiva), sia riconoscibile anche nel caso in cui il risarcimento sia stato effettuato da un istituto o un'impresa di assicurazione.
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Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46557 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1265
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 5232/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ DO n. a Venezia il 17.1.1948;
avverso la sentenza in data 17.11.2003 della Corte di Appello di Venezia;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Giovanni Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Claudio Beltrame del Foro di Mestre e Francesco Caccavella del foro di Padova che concludono per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza in primo grado emessa in data 18 gennaio 2001 dal Tribunale monocratico della stessa città, con la quale DO BR era stato condannato alla pena di lire 2.250.000 di multa, per il reato di lesioni colpose gravi, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante contestata. Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 22 maggio 1997 ad un lavoratore dipendente della ditta Multiservice s.r.l., che, durante le operazioni di scarico da una nave di un carico di lamiere in ferro, nell'ambito delle quali svolgeva la funzione di "addetto vista comando", essendosi accorto che parte del materiale sollevato dalla gru stava sfilandosi, si era spostato, precipitando da un'altezza di cinque metri all'interno di una stiva, riportando lesioni personali gravi.
L'BR era stato chiamato a risponderne nella qualità di responsabile del turno lavoro, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto dell'art. 4, lettera c), DPR 27 aprile 1955, n. 547, per avere lo stesso omesso, nella sua qualità di sovrintendente alla movimentazione merci, di disporre e pretendere che la persona offesa osservasse le norme di sicurezza e, in particolare, di non aver vigilato affinché il lavoratore non si ponesse, per svolgere il suo lavoro, nella pericolosa posizione ove invece si era posto (sul paramezzale della nave).
Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione DO BR, articolando i seguenti motivi.
Con il primo e quarto motivo, strettamente connessi, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 521 c.p.p., e la manifesta contraddittorietà della sentenza, sostenendo che i giudici di merito gli avrebbero attribuito, diversamente da quanto gli era stato contestato (omessa vigilanza dell'applicazione delle norme di sicurezza), anche la funzione di responsabile della sicurezza e, come tale, quella di titolare del potere di organizzazione e coordinamento della squadra addetta alla movimentazione delle merci.
In sostanza, il ricorrente contesta l'identificazione che il giudice di merito avrebbe fatta tra responsabile del turno di lavoro, come tale responsabile dell'applicazione delle norme di sicurezza, e responsabile della sicurezza, come tale titolare del potere di coordinamento ed organizzazione delle maestranze. Con il secondo e terzo motivo, pure strettamente connessi, lamenta il difetto di motivazione e l'erronea applicazione dell'art. 40 c.p., sostenendo che i giudici di merito avrebbero omesso di motivare in merito alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la mancata organizzazione della squadra da parte dell'imputato ed il verificarsi dell'evento lesivo.
Con il quinto motivo, sostiene, inoltre, il vizio della motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà, in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il comportamento dell'infortunato, avventato ed esorbitante, aveva interrotto il nesso di causalità ponendosi come causa esclusiva dell'infortunio, autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. Con il sesto motivo, prospetta l'inosservanza dell'art. 62 bis c.p. ed il vizio della motivazione sotto il profilo della illogicità, in quanto la Corte di Appello non avrebbe motivato la mancata concessione all'imputato delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.
Con il settimo motivo, infine, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62, n. 6, c.p. La censura viene fondata essenzialmente sul rilievo che il giudicante, asseritamente in violazione alla norma citata, non avrebbe riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno, pur essendo intervenuto, prima del giudizio, il risarcimento da parte dell'assicurazione, in forza delle garanzie patrimoniali prestate al dipendente dall'azienda in ragione del contratto di lavoro.
Tutti i motivi sono infondati, con eccezione dell'ultimo. Con riferimento al primo motivo e quarto motivo, non può sostenersi, con la difesa, che la Corte, evidenziando il ruolo dell'BR, quale responsabile della sicurezza e quindi titolare del potere di organizzazione e coordinamento della squadra, oltre che preposto alla sorveglianza dell'osservanza dell'adempimento delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori, sarebbe incorsa nella violazione del principio di necessaria correlazione tra la sentenza e la contestazione.
Tale violazione non vi è stata alla luce di quella che risulta essere stata la contestazione formulata nei confronti dell'odierno ricorrente, in relazione a tutti i profili di colpa, generica e specifica, addebitatigli.
Del resto, non è inutile ricordare, ad abuntandiam, che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d'imputazione sono stati contestati elementi "generici" e "specifici" di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata;
infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 29 novembre 2000, Musto;
Sez. 4^ 20 giugno 2002, Sabbadini). Non va del resto dimenticato che, per assunto pacifico, il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 6^, 29 aprile 2003, Carboni). Sul punto ha adeguatamente corrisposto la sentenza d'appello, con motivazione esente da censura, mettendo in evidenza che l'BR, nella qualità di responsabile del turno di lavoro, come contestatogli espressamente nel capo di imputazione, era anche e conseguentemente responsabile della sicurezza e, pertanto, tenuto a far rispettare le norme a tutela della incolumità dei lavoratori.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, deve ritenersi che, con riguardo all'apparato argomentativo a supporto del ritenuto nesso di causalità, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento della colpa e di nesso di causalità.
La Corte di appello, sottoponendo ad analisi le emergenze probatorie (in particolare, quelle provenienti dallo stesso imputato, dalla parte offesa e da altro lavoratore) ed evidenziando il ruolo dell'BR, quale garante della incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, ha argomentato diffusamente sulla ritenuta sussistenza del nesso di causalità, corrispondendo con adeguata puntualità rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto, in primo luogo, la prevedibilità dell'evento, in considerazione della lunga permanenza del D'PI (oltre un'ora) in posizione eccentrica sul paramezzale della nave per svolgere le sue mansioni e l'evitabilità dell'incidente, con riferimento alla condotta dell'BR, che, svolgendo adeguatamente il suo ruolo, avrebbe potuto e dovuto richiamare il D'PI a collocarsi in una posizione rispettosa delle norme di sicurezza. Trattasi di una motivazione logica, analitica, aderente alle risultanze processuali così come riportate nel testo del provvedimento impugnato: come tale insuscettibile di essere sottoposta a critica in questa sede, invocando il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.. Infondata è la censura, contenuta nel quinto motivo, che vorrebbe sostenere, nella specie, l'avvenuta interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ascritta all'imputato e l'evento lesivo, sulla base della affermata riconducibilità di quest'ultimo alla condotta "avventata" ed "esorbitante" dell'infortunato. In realtà, il ricorrente vorrebbe che la Corte esercitasse un inammissibile sindacato sull'apprezzamento fattuale della vicenda e, in particolare, sulla condotta dell'infortunato, che esula dai poteri del giudice di legittimità, quando si è in presenza, come nella specie, di una motivazione rigorosa e convincente, in linea con i principi vigenti nella subiecta materia.
Giova al riguardo ricordare che, per assunto pacifico, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionaiità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 13 luglio 2000, Cirimbilli ed altro). Ciò che, in altri termini, può verificarsi solo in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore che o sia posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli (e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro) o rientri nelle mansioni che gli sono proprie, ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (di recente, Cass., Sez. 4^, 5 luglio 2004, Grandi). In ogni caso, inoltre, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2001, Fabbian;
di recente, Cass., Sez. 4^, 4 febbraio 2004, Calabrese). Nella specie, il giudice di merito, con ricostruzione dei fatti e analisi convincenti, ha evidenziato che la posizione dell'PI sul paramezzale è durata ben oltre un'ora e che, pertanto, l'imputato che era rimasto sempre sul posto, aveva avuto tutto il tempo di intervenire per far spostare il lavoratore dalla posizione nella quale si era pericolosamente collocato. Ha, pertanto, con motivazione adeguata, escluso che la condotta dell'infortunato abbia integrato alcunché di esorbitante o di imprevedibile rispetto alle sue mansioni, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, ravvisato come sussistente, invece, rispetto alle inosservanze colpose ascritte all'imputato. A queste ultime, in particolare, si è ritenuto di ricondurre eziologicamente l'infortunio.
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, articolata nel sesto motivo, con riferimento al giudizio di vantazione delle circostanze ex art. 69 c.p., non può trovare accoglimento, giacché il giudicante, facendo riferimento, sia pure in via generica ai parametri di riferimento tratteggiati nell'art. 133 c.p. ed escludendo che la destinazione del D'PI ad altro lavoro dopo l'infortunio non era riconducibile al comportamento dell'imputato, ha fatto uso del proprio potere discrezionale in modo qui incensurabile. Merita accoglimento, invece, l'ultimo motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6, in conformità alla interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale (sentenza 23 aprile 1998 n. 138), la quale si è espressa nel senso dell'applicabilità dell'attenuante de qua anche nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa sia stato effettuato dalla compagnia di assicuratrice. L'affermazione di principio, resa tra l'altro in una vicenda relativa ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in materia di circolazione stradale, si fonda sull'esigenza - dettata dall'evitare evidenti ingiustificate disparità di trattamento - di svincolare l'attenuante del risarcimento del danno dalla sua tradizionale collocazione nel novero delle attenuanti soggettive e di ritenerla tale solo quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 del cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, l'analisi del quale dovrebbe invece indurre a qualificarla come essenzialmente oggettiva (basti pensare che nessun elemento, nella formulazione legislativa, conduce a ritenere che il legislatore abbia assunto come fine dell'attenuante il ravvedimento del reo).
Poiché dalla sentenza emerge con chiarezza che il lavoratore era stato risarcito dalla compagnia assicuratrice (v. paragrafo 7), il provvedimento impugnato va annullato sul punto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, altra Sezione, che terrà conto del principio sopra enunciato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rinvia al riguardo per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004