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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 13/02/2026, n. 2168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2168/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7225/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino 4 00012 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1001506-2019 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1001618/2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 999/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento n. 1001506/2019 e n. 1001618/2019, prot. n. 68547 del 10.12.2024, ricevuti il 7.01.2025, concernenti l'omessa denuncia dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) per l'anno 2019, di importo complessivo il primo pari ad Euro
8.186,00 (totale con sanzione). La ricorrente deduce erroneità dell'accertamento, non essendo correttamente indicati gli impianti ed essendovi una duplicazione degli oggetti, e rappresenta di aver effettuato un parziale pagamento, avendo la ricorrente già versato per l'imposta per l'anno 2019 l'importo di € 1.500,00, importo che non risulta essere considerato nei conteggi di cui agli accertamenti contestati.
Chiede l'annullamento e la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Si costituisce il Comune di Monterotondo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso n. 1001618/2019, alla luce dell'avvenuto suo annullamento e, per il resto, rigettare il ricorso.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si da atto che Il Comune resistente in data 18.04.2020, ha notificato alla ricorrente atto di annullamento dell'avviso n. 1001618/2019, avendo constatato che la maggior parte dei cespiti oggetto dell'avviso n.
1001618/2019 erano in realtà già compresi nel diverso avviso n. 1001506/2019 e che i n. 2 restanti (siti in Luogo_1) non erano invece da sottoporre a tassazione per l'anno 2019. Conseguentemente, deve ritenersi che il parziale pagamento effettuato dalla parte ricorrente debba imputarsi all'avviso n.
10001506/2019.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUSICE EST. IL PRESIDENTE
RI RI MG AO AN BR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UN PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7225/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Monterotondo - Piazza Angelo Frammartino 4 00012 Monterotondo RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1001506-2019 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1001618/2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE
AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 999/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta Ricorrente_1 impugna gli avvisi di accertamento n. 1001506/2019 e n. 1001618/2019, prot. n. 68547 del 10.12.2024, ricevuti il 7.01.2025, concernenti l'omessa denuncia dell'imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) per l'anno 2019, di importo complessivo il primo pari ad Euro
8.186,00 (totale con sanzione). La ricorrente deduce erroneità dell'accertamento, non essendo correttamente indicati gli impianti ed essendovi una duplicazione degli oggetti, e rappresenta di aver effettuato un parziale pagamento, avendo la ricorrente già versato per l'imposta per l'anno 2019 l'importo di € 1.500,00, importo che non risulta essere considerato nei conteggi di cui agli accertamenti contestati.
Chiede l'annullamento e la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Si costituisce il Comune di Monterotondo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione all'avviso n. 1001618/2019, alla luce dell'avvenuto suo annullamento e, per il resto, rigettare il ricorso.
All'udienza del27/01/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si da atto che Il Comune resistente in data 18.04.2020, ha notificato alla ricorrente atto di annullamento dell'avviso n. 1001618/2019, avendo constatato che la maggior parte dei cespiti oggetto dell'avviso n.
1001618/2019 erano in realtà già compresi nel diverso avviso n. 1001506/2019 e che i n. 2 restanti (siti in Luogo_1) non erano invece da sottoporre a tassazione per l'anno 2019. Conseguentemente, deve ritenersi che il parziale pagamento effettuato dalla parte ricorrente debba imputarsi all'avviso n.
10001506/2019.
Pertanto, deve essere dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2026
IL GIUSICE EST. IL PRESIDENTE
RI RI MG AO AN BR