Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10738 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati: President1 0 7 3 879 2 R.G.N. 2052/00 Dott. Vincenzo CARBON Rel Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 28344 Consigliere Dott. Roberto PREDEN 6 3 Rep.22 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. Soa sul ricorso proposto da: per diritti € 155 ROMA VIA ¡| 23 LUG. 2002- PRATELLI LAURA, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE CANINA 6, presso lo studio dell'avvocato BRUNO €0,77 1.1500 PICCAROZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
H397887 AUTOSTRADE CONCESSIONE E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, con sede legale in Roma, in eprsona del suo legale H397888 rappresentante pro tempore Amministratore Delegato Dr. Ing. Pierluigi Ceseri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente 2002 327 all'avvocato FILIPPO CONTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1426/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione II Civile, emessa il 17/11/98 e depositata il 21/12/98 (R.G. 742/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Bruno PICCAROZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 22.12.92 TE LA conveniva dinanzi il Tribunale di Firenze la soc. Autostrade per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in lire 15.922.119, oltre rivaluta- zione ed interessi. Esponeva la istante in citazione che in data 5.5.92 mentre percorreva l'autostrada del sole la vettura guidata dal coniuge IO Roberto era stata urtata da un grosso animale che aveva d'im- provviso attraversato la corsia stradale. Radicatosi il contraddittorio, la società convenuta contestava ogni sua responsabilità. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale con sentenza del 6.11.95 condannava la soc Autostrade al pagamento della somma di lire 19.759.000, oltre interessi e spese. A seguito di impugnazione del- 2 la soc. Autostrade, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 21.12.98 rigettava la domanda della Pra- telli che condannava alla restituzione della somma per- cepita. Compensava le spese. Osservava, tra l'altro, la Corte che, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, questa sussi- ste solo quando l'evento sia riconducibile ad un fatto illecito con onere probatorio a carico dell'utente. In concreto, la TE non era stata in grado di provare da dove il cervo avesse potuto introdursi, se saltando la recinzione o approfittando della sua mancanza 0 at- traverso un varco. La stessa Polizia stradale interve- nuta non aveva rilevato varchi nella rete di recinzione il che era indice di una appropriata manutenzione. Si trattava, quindi, di evento imprevedibile da valutarsi alla stregua di un caso fortuito. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione la TE affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso la soc. Autostrade. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il secondo mezzo di impugnazione, che per moti- ・fficiente motivazionecon priorital. Praselle. Secunziata la violazione dell'art. 2043 cc nonché la inaug hellezentenzain junts decisive giuridicitiva esaminato con riferimento, ri- vi logici - spettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la- menta che la Corte di Appello abbia erroneamente esclu- 3 SO la responsabilità della SOC Autostrade sul rilievo che essa ricorrente non era stata in grado di provare da dove e come il cervo si fosse introdotto sull'auto- strada Peraltro, ha affermato la Corte, la rete di re- cinzione nella zona del sinistro era stata controllata e trovata integra il che stava a significare che vi era stata controllata e trovata integra il che stava a Sl gnificare che vi era stata la necessaria manutenzione;
l'evento, sempre a dire della Corte del merito, era, quindi, da valutarsi alla stregua del caso fortui- to, affermazioni queste assume la ricorrente, non condi- visibili. La doglianza va accolta. In applicazione del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 CC, l'Ente proprietario o conces- sionario di strade pubbliche è tenuto a far si che "l'opus publicum" non integri per l'utente gli estremi di un pericolo occulto, così detta insidia О traboc- chetto. E', altresì, noto che detta situazione si veri- fica allorchè lo stato dei luoghi è caratterizzato dal duplice concorrente requisito della non visibilità og- gettiva e della non prevedibilità soggettiva del peri- colo stesso, quanto precede evidentemente a tutela del- l'utente. Tale principio è applicabile nel caso in esa- me (in tema di animali sulla strada cfr Cass. 4 12314/98). Si evince dalla sentenza impugnata che l'autovettu- ra di proprietà della ricorrente percorreva l'autostra- da del Sole in direzione Roma quando all'altezza del casello di Firenze -- Incisa veniva in collisione con un grosso cervo che aveva improvvisamente attraversato la corsia stradale rendendo impossibile qualsiasi manovra di emergenza. Stante la presenza della rete di recin- zione lungo i lati dell'autostrada deve ora. ritenersi * che l'animale si sia introdotto attraverso un varco della stessa o superandola con un salto il che potrebbe costituire prova di responsabilità della società inti- mata per non avere osservato l'obbligo di manutenzione e riparazione o comunque l'obbligo di segnalazione di eventuali difetti. In tale situazione, la Corte di Appello ha, però, rilevato che mancava la prova, gravante sulla danneggia- ta, che il cervo si fosse introdotto sull'autostrada attraverso la rete di recinzione. La sentenza impugnata presta, ora, il fianco ai rilievi della ricorrente. Di- fetta, infatti, ogni indagine e motivazione sulla visi- bilità о meno del selvatico e sulla imprevedibilità della sua presenza (caratteristica dell'insidia). Le ar- gomentazioni della Corte territoriale appaiono apodit- tiche non essendosi peraltro tenuto conto che l'auto- 5 strada era delimitata dalla rete di protezione. Pertan- to, una volta accertata dal giudice del rinvio e con onere probatorio sulla danneggiata la esistenza di una insidia rappresentata dal grosso animale gravava sulla SOC. Autostrada l'onere di provare che il sinistro po- teva essere evitato dal conducente con una più attenta condotta di guida. I secondi giudici hanno, altresì, affermato che non vi è obbligo di recinzione e ciò in armonia con le norme del precedente codice della stra- da, ma è noto che una volta che vi sia tale recinzione, viene a porsi a carico dell'Ente proprietario o conces- sionario della strada l'obbligo di provvedere ad una costante e sufficiente manutenzione (cfr. sul punto Cat. sus. 5772/98). L'assenza di varchi nella rete nella zona del sini- n stro non esclude, infatti, la rottura della rete stessa in zone limitrofe e quale eventuale punto d'ingresso del cervo onde occorre meglio indagare sulla effettiva manutenzione della rete di protezione, anche in punti più lontani dal luogo del sinistro. Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo la sentenza va cassata con rinvio degli atti ad altro giudice, che si indica in dispositivo, per nuovo esame violazione dell'obbligo di in ordine alla eventuale Autostrade,manutenzione. a carico della SOC. buona 6 della rete di recinzione e se a tale eventuale viola- zione sia ascrivibile la presenza del cervo sulla cor- sia stradale. Nel caso, invece, tale violazione non vi fosse, ac- certarsi se l'evento poteva, nella sussistenza dell'in- sidia, evitarsi con una diversa condotta di guida del conducente e sulla base di tale accertamento, con onere convenuta, valuterà laprobatorio a carico della SOC. richiesta risarci della TE formulata ex arte. 2043 cc. Resta, in conseguenza, assorbito il primo mezzo di ' 0 0 annullamento avente ad oggetto la violazione dell'art. 8 ' 2051 cc. Al giudice del rinvio è demandata la liquidazione 100T 129,11 4567 20,66 delle spese della fase di legittimità. TOT 149,77
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara as- sorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 5. 2. 02 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. My favara い IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 7