Sentenza 4 giugno 2002
Massime • 1
L'inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione integra semplicemente un errore materiale. Ne consegue che ad esso può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice di appello che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere - dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali come evidenziato dalla precisazione, contenuta nell'art. 287 cod. proc. civ., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali è la mancata proposizione dell'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8094 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ER TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CIVIMINI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINO FIORIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA 2002 FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3379/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 19/07/99 - R.G.N. 511/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/62 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino l'Inps proponeva opposizione all'esecuzione iniziata nei suoi confronti da PI VI NO, in qualità di erede di IA EN, in forza della sentenza del Tribunale di Torino, sezione lavoro, del 28 novembre 1995. Il Pretore incaricato delle esecuzioni, dichiarata la contumacia del NO, con ordinanza del 23.9.1997 sospendeva l'esecuzione e rimetteva gli atti al Consigliere dirigente della Sezione lavoro, che, con provvedimento del 26.9.19971, assegnava la causa a uno dei magistrati della Sezione. Quest'ultimo fissava l'udienza del giorno 2.10.1997;
comparso a detta udienza solo l'Inps, la causa era decisa lo stesso giorno, con sentenza dichiarativa dell'inefficacia del precetto e di condanna del NO alle spese del giudizio.
A seguito di appello del NO, l'impugnazione era rigettata dalla Sezione lavoro del Tribunale di Torino.
Il giudice di appello escludeva che la sentenza di primo grado fosso stata pronunciata nei confronti di persona diversa da quella che procedeva all'esecuzione. È vero che la sentenza risultava intestata a "NO IE e non a "NO PI VI" ma tale discrepanza integrava un mero errore materiale, che non impediva la piena o completa identificazione della parte effettiva, peraltro destinataria della notifiche effettuate e posta in grado di proporre tempestivo appello, visto che al riguardo era rilevante la specificazione della qualità della persona fisica agente in giudizio come "avente causa di EN IA", così come già precisato nel ricorso in opposizione.
Quanto alla doglianza dell'appellante di non essere stato informato della fissazione dell'udienza davanti al Pretore del lavoro e di non avere avuto i rituali termini a difesa, il Tribunale osservava che la relativa ordinanza non doveva essere comunicata alla parte contumace, neanche in presenza di un passaggio dal rito ordinario a quello del lavoro, ex art. 426 c.p.c., poiché la sentenza n. 14 del 1977 della Corte costituzionale si riferisce solo alla peculiare situazione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 533/1973. Esattamente, infine, ad avviso del Tribunale, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la sentenza posta a base dell'esecuzione forzata non costituiva un valido titolo esecutivo. Con detta sentenza, infatti, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ad una domanda attinente alla c.d. cristallizzazione dell'importo della pensione, in considerazione del riconoscimento da parte dell'Inps del diritto oggetto della controversia. La stessa sentenza era stata munita di formula esecutiva solo perché contenente anche la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Il NO propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
L'Inps resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 125, 163 n. 2 e 156 c.p.c. - sostiene la nullità dell'opposizione proposta nei confronti di "NO IE poiché ai fini dell'identificazione di una persona è essenziale anche il nome e, d'altra parte, l'Inps non aveva proposto istanza di correzione di errore materiale.
Il motivo è infondato. Il giudice dell'impugnazione, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere-dovere di rilevarne l'effettiva sua portata, e quindi anche di verificare se determinati errori siano privi di effettiva portata sostanziale, in quanto meri errori materiali, riconoscibili come tali. D'altra parte l'appello ha anche la funzione di porre rimedio, incidentalmente, ad errori materiali della sentenza impugnata, come evidenziato dalla precisazione dell'art. 287 c.p.c., secondo cui presupposto del ricorso al procedimento di correzione di errori materiali è la mancata proposizione dell'appello.
Sulla configurabilità in concreto dell'errore in questione come mero errore materiale, infine, il giudice d'appello ha fornito una adeguata e logica motivazione, in realtà non censurata se non sulla base dell'errato principio secondo cui non sarebbe qualificabile come errore materiale quello incidente sul "nome" di una persona fisica (cfr. Cass. 28 settembre 1983 n. 5737; 22 aprile 1992 n. 4843; 7 marzo 1995 n. 2654; 28 maggio 2001 n. 7242). Con il secondo motivo il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 426, 618 - bis, 415 e 420 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento e vizi di motivazione - si duole della mancata comunicazione dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione e del provvedimento di mutamento del rito, nonché della mancata fissazione dei termini perentori per l'integrazione degli atti, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., e del mancato rispetto dei termini a comparire. Sostiene che, per effetto delle conseguenti nullità, il giudizio debba essere rimosso al giudice di primo grado.
Anche questo motivo è infondato.
Il ricorrente non contesta la ritualità della sua iniziale evocazione in giudizio e, in particolare, della sua notificazione. Ne consegue che eventuali nullità verificatesi successivamente, per la mancata comunicazione della fissazione della nuova udienza e la mancata concessione di termini a norma dell'art. 426 c.p.c., non sono riconducibili ad una delle ipotesi per cui è prevista dall'art. 354 c.p.c. la rimessione del giudizio al primo giudice da parte del giudice d'appello. In realtà è il giudizio di appello che avrebbe avuto la funzione di porre rimedio alle nullità verificatesi in primo grado, per esempio con l'eventuale rinnovazione di attività istruttoria compiuta in primo grado o con l'ammissione di attività che non aveva potuto essere espletata in detta sede (come di recente ribadito da Cass., Sez. un., 21 marzo 2001 n. 122, sull'inapplicabilità dell'istituto della rimessione della causa al giudice di primo grado in caso di nullità determinata, nel rito del lavoro, dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione). Ma l'attuale ricorrente non propone alcuna doglianza secondo tale ultima prospettiva.
Con il terzo motivo il ricorrente - deducendo violazione degli artt. 278, 474, 474, 479 c.p.c. e norme collegate, nonché vizi di motivazione - sostiene che nella specie la pronuncia di cessazione della materia del contendere, intervenuta a seguito del riconoscimento del diritto e non del pagamento, aveva il valore di una presa d'atto che l'Inps riconosceva e accettava la pronuncia di condanna, formulata in primo grado, e si impegnava a metterla in esecuzione. Nè poteva ritenersi che le pronunce di primo e secondo grado integrassero una mera condanna generica, poiché l'importo della "cristallizzazione" deriva da norme di legge, e non vi è necessità di un giudizio sul quantum per la determinazione dell'importo "cristallizzato", dal quale devo essere semplicemente detratto quanto già corrisposto.
Neanche questo motivo è meritevole di accoglimento. Come precisato dallo stesso ricorrente, con la sentenza posta a base, dell'esecuzione forzata è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in conseguenza del riconoscimento, intervenuto nel corso del giudizio di appello, del diritto dell'assicurata. Non è sostenibile, quindi, che la sentenza di appello in questione abbia il valore di una conferma della sentenza di primo grado e che la sentenza ora impugnata abbia errato a non prendere atto di ciò. E certamente a una sentenza di cessazione della materia del contendere non può attribuirsi il valore di una pronuncia di condanna. Più precisamente, secondo il più recente orientamento di questa Corte, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere ha il valore di un accertamento del venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio e quindi non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass., Sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Per le spese del giudizio trova applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002