Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8094
CASS
Sentenza 4 giugno 2002

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L'inesatta indicazione contenuta nella sentenza di primo grado del nome di una parte di cui, dal contesto della decisione stessa, risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione integra semplicemente un errore materiale. Ne consegue che ad esso può porre rimedio, anche di ufficio, il giudice di appello che, nell'interpretare la sentenza impugnata, ha il potere - dovere di rilevarne l'effettiva portata e quindi, incidentalmente, anche di porre rimedio ad eventuali errori materiali, riconoscibili come tali come evidenziato dalla precisazione, contenuta nell'art. 287 cod. proc. civ., secondo cui presupposto per il ricorso al procedimento di correzione degli errori materiali è la mancata proposizione dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2002, n. 8094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8094
    Data del deposito : 4 giugno 2002

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