Sentenza 6 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2020, n. 13729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13729 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BB HA nato il [...] avverso la sentenza del 17/04/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il PG conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'Avv. Carlo Motta Masini, difensore di AB HA, insiste per l'accoglimento del, ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Brescia ha condannato HA AB alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. nr. 286 del 1998 perché, attinto da provvedimento di espulsione e inottemperante alla relativa intimazione di allontanamento del 3 settembre 2012, si tratteneva, senza giustificato motivo, nel territorio nazionale in violazione del successivo ordine di allontanamento impartito, in data 10 gennaio 2013, dal Questore di Brescia ai sensi dell'art. 14, comma 5 ter, T.U. Immigrazione. Fatto accertato in Brescia il 19 novembre 2013. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore. Con un unico motivo deduce violazione della legge processuale penale (in relazione agli artt. 429 cod. proc. pen. e 20, comma 6, d.lgs. n. 274 del 2000), censurando la decisione per non avere accolto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, asseritamente emesso nei confronti di persona totalmente diversa dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'art. 20 d.lgs. n. 274 del 2000 indica tra i requisiti dell'atto di citazione quello previsto dall'art. 429, comma 1, lett. a), prescrivendo che esso contenga le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo e stabilendo al sesto comma che la citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo. Ora, l'esame del decreto di citazione (allegato al ricorso) consente di escludere la serietà della prospettata incertezza sull'identità del soggetto citato a giudizio, in quanto l'imputato è stato indicato, nell'intestazione dell'atto, con il proprio nome e cognome e data di nascita: «E HA, nato 1'11.4.1976, in Tunisia, in Italia senza fissa dimora, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore di fiducia, avv. Carlo Motta Masini del foro di Brescia, con studio professionale in Brescia, via Aleardo Aleardi n. 8». Del tutto correttamente, dunque, il decidente, nel respingere l'eccepita nullità, ha ritenuto ininfluente la successiva indicazione quale soggetto chiamato a giudizio dell'imputato "sopra generalizzato" sia pure indicato con il nome di DA MA, risultando evidente trattarsi di mero refuso informatico, inidoneo a determinare incertezza sulla identità del soggetto citato.Del resto lo stesso difensore, nel corso della discussione, ha riconosciuto che "l'errore informatico è evidente", ma non ha considerato che tale chiara ammissione è sufficiente di per sé sola ad escludere l'assunta invalidità della citazione: l'errore materiale, reso palese dal contesto dell'atto, non può dar luogo a giudizio contro persona diversa dall'imputato quando, come nella specie, il medesimo sia compiutamente identificato senza possibilità di equivoco.
3. AI rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2020 Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere relatore