CASS
Sentenza 5 luglio 2023
Sentenza 5 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/07/2023, n. 29056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29056 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NA RT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 16/09/2022 del Tribunale di Cuneo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, rapina e lesioni personali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29056 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 2. Ricorre per cassazione RT NA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Con nuovo motivo di ricorso, il ricorrente, preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa dal reato di furto di cui al capo 1) - nelle more della sentenza impugnata divenuto procedibile a querela - ha chiesto l'annullamento della sentenza in ordine a tale reato con rideterminazione della pena in relazione ai residui delitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. 2. Quanto al secondo motivo, il reato di furto aggravato di cui al capo 1 è divenuto procedibile a querela di parte per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, circostanza che rende efficace la remissione della querela della persona offesa (accettata dall'imputato), e determina quale conseguenza l'estinzione del reato e l'eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione - ricavabile dal calcolo effettuato dalla sentenza, che esclude la necessità di ulteriori accertamenti di merito - come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 1 è estinto per remissione della querela ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente GI RI Geppino Ra
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Cuneo ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ex artt. 444 e segg. cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, rapina e lesioni personali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 29056 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 18/05/2023 2. Ricorre per cassazione RT NA, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. Con nuovo motivo di ricorso, il ricorrente, preso atto della remissione della querela da parte della persona offesa dal reato di furto di cui al capo 1) - nelle more della sentenza impugnata divenuto procedibile a querela - ha chiesto l'annullamento della sentenza in ordine a tale reato con rideterminazione della pena in relazione ai residui delitti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. 2. Quanto al secondo motivo, il reato di furto aggravato di cui al capo 1 è divenuto procedibile a querela di parte per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 n. 150, circostanza che rende efficace la remissione della querela della persona offesa (accettata dall'imputato), e determina quale conseguenza l'estinzione del reato e l'eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione - ricavabile dal calcolo effettuato dalla sentenza, che esclude la necessità di ulteriori accertamenti di merito - come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 1 è estinto per remissione della querela ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 67,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 18.05.2023. Il Consigliere estensore Il Presidente GI RI Geppino Ra