Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
Il principio secondo cui l'INAIL, quale ente pubblico, deve agire coerentemente con i propri fini istituzionali, fra i quali rientra sicuramente quello di non gravare il datore di lavoro di costi non previsti per legge, non fa venire meno il potere discrezionale dell'istituto di valutare l'opportunità o meno di esperire l'azione di surroga, dal momento che un'azione di surroga esperita senza alcuna utile prospettiva si risolverebbe in un maggior costo per l'Istituto e, conseguentemente, per il sistema di finanziamento dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con accertamento di fatto, non specificamente censurato, aveva ritenuto che la decisione assolutoria in sede penale del datore di lavoro nei confronti del quale l'INAIL avrebbe dovuto esperire l'azione surrogatoria, non consentiva di attribuire la responsabilità dell'evento ad una qualche responsabilità del medesimo datore di lavoro, con la conseguenza che l'azione surrogatoria, ove esperita, sarebbe stata destinata ad insuccesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2003, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA SOMIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (nella persona dei liquidatori NICOLÈ TIZIANO e ORSINI FRANCA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell'avvocato WALTER PETRUCCI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO DE GIORGIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, SAVERIO MUCCIO, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico;
TUCCARI di ROMA del 12/9/00, rep. 55028;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 1280/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 06/12/99 R.G.N. 3173/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La SO.M.I.T. S.r.l. di Terni, odierna ricorrente, attualmente in liquidazione, è subentrata alla SO.M.I.T. S.n.c., la quale svolgeva lavori d'installazione di impianti, macchinari e serbatoi, all'interno dello stabilimento ANIC di Macchia di Montesantangelo (FG) e, per tale lavorazione, era classificata alla voce 3620 dell'allora vigente tariffa dei premi dell'INAIL (D.M. 14.11.1978), con il tasso medio del 90 per mille.
A seguito di infortunio plurimo a danno dei dipendenti della SO.M.I.T S.r.l., per intossicazione causata dalla mancata bonifica, da parte dell'Anic, dopo lo scoppio di un serbatoio di arsenico, l'INAIL aumentò il predetto valore medio nella misura massima del 30%, portandolo al 117 per mille.
La Commissione delle tariffe, adita dalla Somit, riportò il tasso al 90%, con la motivazione che l'aumento del tasso non era ricollegabile all'accaduto, costituendo lo scoppio un rischio non inerente al ciclo di operazioni espressamente contemplate nella voce di inquadramento tariffario.
Il Pretore di Foggia, adito dall'Inail, e poi il Tribunale della stessa città, su appello della Somit, accolsero la tesi dell'Inail, ripristinando il tasso al 117 per mille.
Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia, 21 ottobre/6 dicembre 1999 n. 1280, ha proposto ricorso per Cassazione la SO.M.I.T. S.r.l. in liquidazione, con unico motivo.
L'intimato Istituto si è costituito con sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico articolato motivo di ricorso la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di tutta la normativa speciale per l'INAIL, del T.U. n. 1124/1965 e successive leggi, decreti e disposizioni integrative e novative, nonché degli art. 1916 - 1917 cod. civ., sviluppà tre tematiche censorie della sentenza impugnata, che possono essere in ordine logico così riassunte:
1. la tariffa dei premi dell'INAIL già comprende la copertura degli oneri degli infortuni rientranti nel rischio di impresa, compreso quello ambientale;
gli oneri dell'infortunio plurimo, in caso di mancata rivalsa sull'ANIC, fanno carico per l'equilibrio della gestione, alla collettività degli assicurati con classificazione alla voce 3620. Di conseguenza, l'aumento del premio non potrebbe essere effettuato a carico della SO.M.I.T. e, in caso contrario di aumento, l'operato dell'INAIL potrebbe configurare un indebito arricchimento dell'istituto.
2. in secondo luogo invoca la funzione premiale della oscillazione di premio, che ritiene essere quella di sanzionare i datori di lavoro che denunciano infortuni in numero superiore alla media nazionale e premiare i datori di lavoro che, viceversa, denunciano infortuni in numero inferiore, per inferire che tale sistema, per avere un senso, deve riguardare gli infortuni che siano imputabili al datore di lavoro e mai quelli causati da caso fortuito e forza maggiore.
3. infine censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'azione di surroga costituisce una facoltà dell'istituto assicuratore pubblico, e non un obbligo. La ricorrente sostiene invece che, essendo stato l'infortunio causato da un fatto imputabile all'ANIC (mancato o imperfetto disinquinamento dell'ambiente di lavoro dopo lo scoppio del serbatoio di arsenico), l'INAIL aveva l'obbligo di esperire azione di surroga, recuperare dall'ANIC gli oneri sostenuti e, quindi, sottrarli dal bilancio di posizione assicurativa della Società, con l'effetto di non aumentare il premio.
La ricorrente riconosce che lo scoppio del serbatoio di arsenico costituiva un rischio professionale, (rischio ambientale) per i lavoratori della SO.M.I.T., tanto è vero che l'INAIL ha riconosciuto l'infortunio ed indennizzato i relativi danni;
riconosce altresì che l'azione ex art. 1916 cod.civ. costituisce una facoltà per l'assicuratore in genere;
sostiene però che l'Inail, essendo un ente pubblico, non ha questa facoltà di scelta, ma è tenuto ad esperire l'azione, operando nell'interesse degli utenti, come dall'Istituto stesso riconosciuto nelle sue istruzioni agli uffici periferici (circolare
7.9.1979 n. 50). Il motivo, nelle sue varie prospettazioni, non è fondato.
1. La nozione di rischio ambientale, come definita da questa Corte a Sezioni Unite (sent. 3476/1994), appartiene alla tematica generale del c.d. rischio assicurato nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e non costituisce una categoria che possa fare eccezione al principio, altrettanto generale, della commisurazione del tasso di premio nazionale e del tasso specifico aziendale alla sinistrosità della lavorazione eseguita.
2. a base della doglianza catalogata come seconda vi è una erronea concezione, a carattere sanzionatorio, del tasso specifico aziendale, il quale invece opera obiettivamente, come già statuito da questa Corte (Cass.
5.8.2000 n. 10324). L'intero sistema finanziario dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali poggia sul principio di proporzionalità dei contributi alla pericolosità o sinistrosità dell'attività esercitata dall'imprenditore, nonché di ogni specifica lavorazione, misurati secondo valori medi a livello nazionale (tasso medio nazionale). Il principio di responsabilità che è alla base di tale sistema esige che si tenga conto anche degli scostamenti della sinistrosità aziendale rispetto alla media nazionale, ed a ciò provvede il tasso specifico aziendale, disciplinato, sulla base dell'art. 40 d.P.R. giugno 1965 n. 1124, dai decreti ministeriali succedutisi in materia (art. 14 d.m. 10 dicembre 1971, d.m. 14 novembre 1978 e d.m.. 18 giugno 1988). Ma tale tasso, che va calcolato con gli stessi criteri di quello nazionale (per giurisprudenza assolutamente consolidata;
Cass. sez. un.
1.11.1997 n. 10930; Cass. sez. un. 11.6.2001 n. 7853;
Cass. 20 aprile 1995 n. 4446), fa riferimento ai dati infortunistici aziendali ed ai costi sostenuti dall'Istituto assicuratore presi nella loro obiettività statistica, senza che abbiano alcun rilievo elementi di colpa soggettiva dell'imprenditore, come pretende la ricorrente.
La erroneità della sua tesi risalta dalla contrarietà alla funzione originaria e tipica dell'assicurazione obbligatoria di tutela dai rischi professionali, volta a coprire anche quel li accidentali, come già affermato da questa Corte con riferimento agli infortuni sul lavoro provocati da caso fortuito o da forza maggiore (sent. n. 4953 del 29-05-1996), o dipendenti da colpa esclusiva del lavoratore (Cass.
4.12.2001 n. 15312) e quindi escludenti la colpa del datore di lavoro.
Significativo è anche l'addebito dei costi derivanti da infortuni in itinere, normalmente non dovuti a colpa del datore di lavoro, e che non è dubbio concorrano al calcolo del tasso specifico aziendale (Cass. 13 ottobre 1992 n. 11145) Conclusivamente si deve ribadire il principio che ai fini del calcolo del tasso specifico aziendale rilevano tutti gli infortuni sul lavoro, e le malattie professionali obiettivamente verificatesi nell'ambito aziendale, soggetti alla tutela stabilita dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per i quali sussista un costo sopportato dall'Istituto assicuratore ai sensi dell'art. 40 t.u. 1124, senza che spieghino alcun rilievo considerazioni relative alla mancanza di colpa del datore di lavoro.
3. Quanto infine al preteso obbligo dell'Inail di esperire l'azione di surroga confronti dell'Anic, non è dubbio che l'Inail, quale ente pubblico, deve agire coerentemente ai propri fini istituzionali, tra i quali sicuramente va ricompreso anche quello di non gravare il datore di lavoro di costi non previsti per legge;
ma non può essergli negato il potere discrezionale di valutare l'opportunità di esperire l'azione di surroga;
ché un'azione di surroga esperita senza alcuna utile prospettiva si risolverebbe essa sì in un maggior costo per l'Istituto e, conseguentemente, per il sistema di finanziamento. Ed il Tribunale ha accertato, con giudizio di fatto ad esso demandato e non specificamente censurato, che la decisione assolutoria in sede penale non consentiva di attribuire la responsabilità dell'evento ad una qualche responsabilità diretta dell'Anic, sicché l'azione di surroga era destinata ad insuccesso. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 11,00, oltre euro 1.500 per onorari di avvocato, tenuto conto che l'Istituto si è costituito con sola procura ed ha svolto difesa orale all'udienza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in euro 11,00 oltre euro 1.500 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003