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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30607 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IA AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30607 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza di data 26 gennaio 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Avellino di data 8 giugno 2020 che aveva icondannato l'imputato alla pene di legge per il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche avendo falsamente attestato, al fine di ottenere sovvenzioni comunitarie per le attività agricole, di essere locatario di numerosi terreni posti in Comune di Calitri. Concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata aggravante, la Corte ha rideterminato la pena in un anno di reclusione confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 3. Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed erronea valutazione della prova. In particolare si evidenzia che la consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, acquisita dal giudice all'esito dell'esame del consulente, ha dimostrato che le firme apposte sui contratti di affitto di fondi agricoli allegati all'istanza di finanziamento erano da considerarsi apocrife ma non riconducibili alla grafia dell'imputato. A ciò si aggiunge che la sentenza si è basata sulle dichiarazioni dei fratelli dell'imputato, in rapporto di forte contrasto con l'imputato per motivi ereditari e quindi non credibili. Infine, in relazione ai contributi relativi agli anni 2015 2016 la stipula del nuovo contratto di affitto tra l'imputato ed i fratelli (che poi hanno disconosciuto le firme) non ha avuto alcuna incidenza sull'iter concessorio. 4. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la erronea valutazione della prova, il difetto di motivazione, la manifesta contraddittorietà, la mancata applicazione della legge penale nonché la irragionevolezza della condanna e della confisca disposta ed il 2015. La Corte, pur pronunziando la sentenza di condanna per ciascun anno indicato nel capo di imputazione (dal 2011 al 2016), ha considerato non confiscabili le somme introitate dall'imputato per l'intero periodo ad eccezione della sola annualità 2015 incorrendo in una evidente contraddizione logica. 5. Con il terzo motivo si lamenta l'irrituale celebrazione del contraddittorio e la grave lesione del diritto di difesa per aver la Corte d'appello disposto l'audizione di un testimone (Folco RE) dichiarando poi tardiva la produzione documentale difensiva che avrebbe smentito apertamente quanto da costui riferito. 6. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale per l'assenza di qualsiasi tipo di effettivo approfondimento motivazionale su passaggi fondamentali della vicenda sia con riguardo a profilo oggettivo che al profilo soggettivo del reato. 7. Con il quinto motivo si chiede l'estromissione della parte civile per mancanza di titolo. 8. All'udienza dibattimentale, richiesta dal difensore dell'imputato, nessuno era presente per l'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per diversi profili di seguito illustrati. La sentenza di appello ha riformato quella di primo grado solamente in punto di trattamento sanzionatorio, avendo rilevato un errore nella individuazione della pena a seguito del riconosciuto bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestata aggravante. La sentenza di primo grado è stata nel resto confermata, in particolare con riferimento alla affermazione di responsabilità. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Nel caso concreto, lungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Senza citare in tutto il ricorso una sola norma processuale o sostanziale (tranne la menzione dell'art.606 lett.e c.p.p. nell'intestazione del quarto motivo a pg.13, peraltro viziata a sua volta da genericità, come si dirà oltre), l'impugnazione confonde (inconsapevolmente o meno) il piano del merito con quello della legittimità senza considerare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il mero tentativo di fornirne una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità sola mente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia,, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Il primo motivo è affetto da genericità ed è comunque manifestamente infondato. Con esso si denuncia, come detto sopra, la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" e la "erronea valutazione della prova". Non viene nemmeno indicato quali norme vengano violate né in che cosa la violazione sarebbe consistita. Non si dice quale vizio della motivazione la erronea valutazione della prova integri. In primis, occorre ribadire che non si può attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi le norme suscettibili di un utile scrutinio. Tale funzione spetta alla parte che non può sottrarvisi, pena la violazione dell'obbligo di specificità previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. che richiede tra l'altro l'indicazione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni richiesta. In definitiva, di cosa si lamenta la difesa, quando parla di inosservanza di norme processuali in relazione alla erronea valutazione della prova? Se il riferimento è all'art.192 c.p.p. (che, essendo rubricato "valutazione della prova" costituisce la norma più immediatamente riferibile alla violazione lamentata), la lagnanza non è permessa giacché è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04). Né a puntellare il precario motivo di ricorso può soccorrere il blando riferimento alla "erronea valutazione della prova", poiché anche le doglianze relative alla motivazione debbono essere formulate con specificità e precisione giacché, come ha affermato lo stesso precedente, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità. Ancor prima, a leggere il motivo, nessuno dei tre vizi viene menzionato, cosicché è impossibile enucleare dal magma argomentativo un solo concetto utile a definire il parametro normativo che si intende evocare. Il primo motivo è pertanto generico fin dalla formulazione. Esso è inoltre manifestamente i ndato, per le considerazioni di seguito sviluppate. Il motivo di ricorso è infatti privo di congruenza logica anche se si valorizza l'argomento inerente la perizia grafica, che ha escluso la riferibilità ad alcuno dei familiari dell'imputato, oltre che dell'imputato stesso, delle firme apposte sul contratto di affitto datato 1 giugno 2009. Ciò infatti non permette di individuare l'autore dell'apocrifo, ma non impedisce di individuare l'unico soggetto concretamente interessato al suo utilizzo ripetuto negli anni (OS AL IA, naturalmente), per inferirne pregnanti conclusioni in punto di elemento psicologico doloso. Né a sostenere la fondatezza del motivo possono essere evocate generiche considerazioni relative alla inattendibilità delle deposizioni dei fratelli dell'imputato, LE e EL LL IA cui la Corte avrebbe attribuito assoluto rilievo probatorio, o alla svalutazione della deposizione del teste VI Gala, erroneamente ritenuto inattendibile in sentenza in relazione a diversi aspetti della vicenda. Le suddette considerazioni paiono il frutto di una lettura preconcetta ed errata della sentenza. La deposizione dei fratelli dell'imputato non è stato affatto enfatizzata dalla Corte che la menziona solamente in un passaggio e solo per ricordare ciò che è ovvio ed indiscusso, vale a dire che i due germani avevano disconosciuto le firme apparentemente loro riferibili sul menzionato contratto. Quanto alla deposizione del Gala, la Corte in due passaggi a pg.7 rileva le inesattezze del testimone, confutandone la versione (che affermava la superfluità del contratto 1 giugno 2009 per il conseguimento dei benefici fino al 2015 -la circostanza è vera, tant'è che la confisca è stata ridotta per tale ragione;
ciò non toglie che il contratto falso fu il titolo posto a fondamento delle istanze di contributo) in base alla deposizione di altro testimone (Folco RE, responsabile dell'ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di elevatissima qualificazione professionale. Si tratta quindi anche in questo caso di una motivazione assolutamente corretta ed immune dalle critiche formulate nel motivo di ricorso. 3. Anche il secondo motivo si incentra sulla generica "erronea valutazione della prova". Quanto meno questa volta vi è il tentativo di individuare il vizio motivazionale in relazione alle categorie delineate nell'art.606 lett.e) c.p.p.. Si tratta, occorre osservare, di un tentativo assai approssimato poiché si fa riferimento alla categoria del "difetto di motivazione" (mentre l'articolo menzionato indica la mancanza di motivazione come parametro di riferimento), alla "manifesta contraddittorietà" (mentre l'aggettivo qualificativo connota l'illogicità), alla "mancata applicazione della legge penale" (che non può essere certo un vizio della motivazione) ed infine alla "irragionevolezza" della condanna (forse evocativa della "illogicità" manifesta della motivazione). Ad ogni buon conto, il motivo è manifestamente infondato ed anche in questo caso è il frutto dell'errata lettura della motivazione della sentenza. Si sostiene che la sentenza della Corte d'appello cade in contraddizione laddove, a fronte della confisca solo di una parte delle somme ricevute (quelle percepite per l'anno 2015) pronuncia la condanna "in piena aderenza con la contestazione formulata nel capo di imputazione" (sottolineato nell'originale, pg.6). All'attenta lettura, la sentenza non è affatto contraddittoria: il reato commesso per mezzo della produzione del documento falso (rectius, con le firme false) copre l'intero periodo di percezione perché il meccanismo ingannatorio ha consentito la ripetuta indebita percezione dei contributi, con successive istanze di contributo che avevano quale presupposto il contratto 1 giugno 2009. Tuttavia, il vincolo della confisca è stato escluso per quegli importi per cui, come si spiega nella motivazione a pg. 6, il contributo sarebbe stato comunque dovuto dal momento che i fondi per i quali i contributi venivano richiesti ed erogati erano già ricompresi in un precedente contratto con decorrenza 11 novembre 1999 che era intervenuto tra l'imputato ed i suoi genitori. E non può sorprendere il fatto che la confisca riguardi le somme percepite per un anno 'intermedio' (2015) della serie e non per il successivo (pur ricompreso nella imputazione). Come si legge nella sentenza del tribunale di Avellino (pg.9), in relazione a tale annualità la domanda di contributi "si è basata solamente sul contratto falso, come si rileva dalla documentazione AGEA acclusa agli atti, che palesa pure come nel successivo anno 2016 i contributi sono stati corrisposti per effetto del contratto con scadenza dicembre 2016 (quello originario intervenuto tra l'imputato ed i genitori a seguito della sentenza del Tribunale di Avellino del 21.01.2016)". Chiarito ciò, risulta ovviamente irrilevante l'esposizione a pg.9 del ricorso dei meccanismi di calcolo dei fondi FEAGA E FEASR. Ciò che andava confiscato è l'indebita erogazione, non l'importo del contributo che LL IA avrebbe potuto conseguire. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche in questo caso con improprietà terminologica, si lamenta la "irrituale celebrazione del contraddittorio" (si celebra il processo, non il contraddittorio, che del primo può essere una modalità ed un principio ispiratore) e la grave lesione del diritto difensivo per la mancata acquisizione di documentazione successivamente alla audizione del testimone in appello. Il motivo va respinto per duplice ragione. In primo luogo, l'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 1, n. 9531 del 22/03/1999 Rv. 215128 - 01). Da tale principio discende la discrezionalità del giudice di appello di delimitare il perimetro della prova, documentale o dichiarativa, da ammettere in grado di appello. L'avvenuto esercizio di tale facoltà (nel caso concreto con la audizione di Folco RE) non implica che esso debba estendersi ad ulteriore documentazione non valutata assolutamente necessaria e pertanto tardivamente introdotta in giudizio. In secondo luogo, il motivo non illustra né allega la specifica documentazione ritenuta rilevante e non illustra le ragioni di decisività rispetto alla prova assunta, limitandosi ad affermare che essa (documentazione) avrebbe smentito apertamente quanto riferito dal teste. Per tale ragione, il motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso. 5. Il quarto motivo evoca tutti i profili di vizio motivazionale (menzionando correttamente l'art.606 lett.e c.p.p.) senza tuttavia specificare quale di esso sia rilevante e ponendosi così nella condizione di totale genericità per le ragioni già sopra enunciate. In definitiva, il motivo è riepilogativo di doglianze già formulate, e qui già dichiarate inammissibili, relative tanto ai profili oggettivi quanto soggettivi della vicenda. Si propone in sostanza una rilettura delle prove nel tentativo di fornire una versione alternativa della vicenda, ciò che non è sufficiente nel giudizio di legittimità. In particolare, in relazione all'aspetto psicologico doloso, la motivazione della Corte d'appello, come sopra si è ricordato, ha correttamente desunto dalla presenza del documento con firme apocrife nel fascicolo aziendale dell'imputato, unico interessato alla sua produzione ed utilizzo, l'elemento psicologico necessario a sorreggere il reato. Si tratta di una argomentazione logica, non solo plausibile (come ritenuto nel ricorso, pg.14) ma precisa e concludente. Il fatto che per anni l'imputato si sia avvalso di tale documento per ottenere il beneficio esclude che egli versasse in condizioni di incolpevole ignoranza. 6. Infine, manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso giacché, come correttamente evidenziato nella sentenza di appello le parti civili erano quanto meno titolari del diritto al risarcimento del danno morale causato dalla creazione ed utilizzo di un contratto recante la loro apparente firma (Sez. 2, Sentenza n. 4153 del 20/02/1987, n.m. sul punto). 7. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 aprile 2023 Il C nsigliere relatore - Il Presidente f".
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 2 Num. 30607 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 21/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza di data 26 gennaio 2022 ha riformato la pronuncia del Tribunale di Avellino di data 8 giugno 2020 che aveva icondannato l'imputato alla pene di legge per il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche avendo falsamente attestato, al fine di ottenere sovvenzioni comunitarie per le attività agricole, di essere locatario di numerosi terreni posti in Comune di Calitri. Concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza alla contestata aggravante, la Corte ha rideterminato la pena in un anno di reclusione confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza con i motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.. 3. Con il primo motivo si denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed erronea valutazione della prova. In particolare si evidenzia che la consulenza grafologica disposta dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, acquisita dal giudice all'esito dell'esame del consulente, ha dimostrato che le firme apposte sui contratti di affitto di fondi agricoli allegati all'istanza di finanziamento erano da considerarsi apocrife ma non riconducibili alla grafia dell'imputato. A ciò si aggiunge che la sentenza si è basata sulle dichiarazioni dei fratelli dell'imputato, in rapporto di forte contrasto con l'imputato per motivi ereditari e quindi non credibili. Infine, in relazione ai contributi relativi agli anni 2015 2016 la stipula del nuovo contratto di affitto tra l'imputato ed i fratelli (che poi hanno disconosciuto le firme) non ha avuto alcuna incidenza sull'iter concessorio. 4. Con il secondo motivo di gravame si lamenta la erronea valutazione della prova, il difetto di motivazione, la manifesta contraddittorietà, la mancata applicazione della legge penale nonché la irragionevolezza della condanna e della confisca disposta ed il 2015. La Corte, pur pronunziando la sentenza di condanna per ciascun anno indicato nel capo di imputazione (dal 2011 al 2016), ha considerato non confiscabili le somme introitate dall'imputato per l'intero periodo ad eccezione della sola annualità 2015 incorrendo in una evidente contraddizione logica. 5. Con il terzo motivo si lamenta l'irrituale celebrazione del contraddittorio e la grave lesione del diritto di difesa per aver la Corte d'appello disposto l'audizione di un testimone (Folco RE) dichiarando poi tardiva la produzione documentale difensiva che avrebbe smentito apertamente quanto da costui riferito. 6. Con il quarto motivo si lamenta la mancanza, contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione della legge penale per l'assenza di qualsiasi tipo di effettivo approfondimento motivazionale su passaggi fondamentali della vicenda sia con riguardo a profilo oggettivo che al profilo soggettivo del reato. 7. Con il quinto motivo si chiede l'estromissione della parte civile per mancanza di titolo. 8. All'udienza dibattimentale, richiesta dal difensore dell'imputato, nessuno era presente per l'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per diversi profili di seguito illustrati. La sentenza di appello ha riformato quella di primo grado solamente in punto di trattamento sanzionatorio, avendo rilevato un errore nella individuazione della pena a seguito del riconosciuto bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e contestata aggravante. La sentenza di primo grado è stata nel resto confermata, in particolare con riferimento alla affermazione di responsabilità. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una c.d. "doppia conforme" in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 2. Nel caso concreto, lungi dal delineare vizi di legittimità, le doglianze articolate finiscono prevalentemente per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Senza citare in tutto il ricorso una sola norma processuale o sostanziale (tranne la menzione dell'art.606 lett.e c.p.p. nell'intestazione del quarto motivo a pg.13, peraltro viziata a sua volta da genericità, come si dirà oltre), l'impugnazione confonde (inconsapevolmente o meno) il piano del merito con quello della legittimità senza considerare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa, cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Il mero tentativo di fornirne una rilettura della vicenda o degli aspetti circostanziali rappresenta solamente il tentativo di sottoporre nuovamente al giudice di legittimità quanto appartiene al primo e secondo grado di giudizio, nella speranza di ottenerne un terzo. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità sola mente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia,, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto. 2. Il primo motivo è affetto da genericità ed è comunque manifestamente infondato. Con esso si denuncia, come detto sopra, la "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" e la "erronea valutazione della prova". Non viene nemmeno indicato quali norme vengano violate né in che cosa la violazione sarebbe consistita. Non si dice quale vizio della motivazione la erronea valutazione della prova integri. In primis, occorre ribadire che non si può attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi le norme suscettibili di un utile scrutinio. Tale funzione spetta alla parte che non può sottrarvisi, pena la violazione dell'obbligo di specificità previsto dall'art.581 lett.d) cod. proc. pen. che richiede tra l'altro l'indicazione delle ragioni di diritto a sostegno di ogni richiesta. In definitiva, di cosa si lamenta la difesa, quando parla di inosservanza di norme processuali in relazione alla erronea valutazione della prova? Se il riferimento è all'art.192 c.p.p. (che, essendo rubricato "valutazione della prova" costituisce la norma più immediatamente riferibile alla violazione lamentata), la lagnanza non è permessa giacché è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020 Imp. Filardo Rv. 280027 - 04). Né a puntellare il precario motivo di ricorso può soccorrere il blando riferimento alla "erronea valutazione della prova", poiché anche le doglianze relative alla motivazione debbono essere formulate con specificità e precisione giacché, come ha affermato lo stesso precedente, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità. Ancor prima, a leggere il motivo, nessuno dei tre vizi viene menzionato, cosicché è impossibile enucleare dal magma argomentativo un solo concetto utile a definire il parametro normativo che si intende evocare. Il primo motivo è pertanto generico fin dalla formulazione. Esso è inoltre manifestamente i ndato, per le considerazioni di seguito sviluppate. Il motivo di ricorso è infatti privo di congruenza logica anche se si valorizza l'argomento inerente la perizia grafica, che ha escluso la riferibilità ad alcuno dei familiari dell'imputato, oltre che dell'imputato stesso, delle firme apposte sul contratto di affitto datato 1 giugno 2009. Ciò infatti non permette di individuare l'autore dell'apocrifo, ma non impedisce di individuare l'unico soggetto concretamente interessato al suo utilizzo ripetuto negli anni (OS AL IA, naturalmente), per inferirne pregnanti conclusioni in punto di elemento psicologico doloso. Né a sostenere la fondatezza del motivo possono essere evocate generiche considerazioni relative alla inattendibilità delle deposizioni dei fratelli dell'imputato, LE e EL LL IA cui la Corte avrebbe attribuito assoluto rilievo probatorio, o alla svalutazione della deposizione del teste VI Gala, erroneamente ritenuto inattendibile in sentenza in relazione a diversi aspetti della vicenda. Le suddette considerazioni paiono il frutto di una lettura preconcetta ed errata della sentenza. La deposizione dei fratelli dell'imputato non è stato affatto enfatizzata dalla Corte che la menziona solamente in un passaggio e solo per ricordare ciò che è ovvio ed indiscusso, vale a dire che i due germani avevano disconosciuto le firme apparentemente loro riferibili sul menzionato contratto. Quanto alla deposizione del Gala, la Corte in due passaggi a pg.7 rileva le inesattezze del testimone, confutandone la versione (che affermava la superfluità del contratto 1 giugno 2009 per il conseguimento dei benefici fino al 2015 -la circostanza è vera, tant'è che la confisca è stata ridotta per tale ragione;
ciò non toglie che il contratto falso fu il titolo posto a fondamento delle istanze di contributo) in base alla deposizione di altro testimone (Folco RE, responsabile dell'ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) di elevatissima qualificazione professionale. Si tratta quindi anche in questo caso di una motivazione assolutamente corretta ed immune dalle critiche formulate nel motivo di ricorso. 3. Anche il secondo motivo si incentra sulla generica "erronea valutazione della prova". Quanto meno questa volta vi è il tentativo di individuare il vizio motivazionale in relazione alle categorie delineate nell'art.606 lett.e) c.p.p.. Si tratta, occorre osservare, di un tentativo assai approssimato poiché si fa riferimento alla categoria del "difetto di motivazione" (mentre l'articolo menzionato indica la mancanza di motivazione come parametro di riferimento), alla "manifesta contraddittorietà" (mentre l'aggettivo qualificativo connota l'illogicità), alla "mancata applicazione della legge penale" (che non può essere certo un vizio della motivazione) ed infine alla "irragionevolezza" della condanna (forse evocativa della "illogicità" manifesta della motivazione). Ad ogni buon conto, il motivo è manifestamente infondato ed anche in questo caso è il frutto dell'errata lettura della motivazione della sentenza. Si sostiene che la sentenza della Corte d'appello cade in contraddizione laddove, a fronte della confisca solo di una parte delle somme ricevute (quelle percepite per l'anno 2015) pronuncia la condanna "in piena aderenza con la contestazione formulata nel capo di imputazione" (sottolineato nell'originale, pg.6). All'attenta lettura, la sentenza non è affatto contraddittoria: il reato commesso per mezzo della produzione del documento falso (rectius, con le firme false) copre l'intero periodo di percezione perché il meccanismo ingannatorio ha consentito la ripetuta indebita percezione dei contributi, con successive istanze di contributo che avevano quale presupposto il contratto 1 giugno 2009. Tuttavia, il vincolo della confisca è stato escluso per quegli importi per cui, come si spiega nella motivazione a pg. 6, il contributo sarebbe stato comunque dovuto dal momento che i fondi per i quali i contributi venivano richiesti ed erogati erano già ricompresi in un precedente contratto con decorrenza 11 novembre 1999 che era intervenuto tra l'imputato ed i suoi genitori. E non può sorprendere il fatto che la confisca riguardi le somme percepite per un anno 'intermedio' (2015) della serie e non per il successivo (pur ricompreso nella imputazione). Come si legge nella sentenza del tribunale di Avellino (pg.9), in relazione a tale annualità la domanda di contributi "si è basata solamente sul contratto falso, come si rileva dalla documentazione AGEA acclusa agli atti, che palesa pure come nel successivo anno 2016 i contributi sono stati corrisposti per effetto del contratto con scadenza dicembre 2016 (quello originario intervenuto tra l'imputato ed i genitori a seguito della sentenza del Tribunale di Avellino del 21.01.2016)". Chiarito ciò, risulta ovviamente irrilevante l'esposizione a pg.9 del ricorso dei meccanismi di calcolo dei fondi FEAGA E FEASR. Ciò che andava confiscato è l'indebita erogazione, non l'importo del contributo che LL IA avrebbe potuto conseguire. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Anche in questo caso con improprietà terminologica, si lamenta la "irrituale celebrazione del contraddittorio" (si celebra il processo, non il contraddittorio, che del primo può essere una modalità ed un principio ispiratore) e la grave lesione del diritto difensivo per la mancata acquisizione di documentazione successivamente alla audizione del testimone in appello. Il motivo va respinto per duplice ragione. In primo luogo, l'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che esiste una relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado e l'esigenza di nuove indagini diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva. Ed invero alla rinnovazione dell'istruzione probatoria può farsi ricorso, di regola, solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. 1, n. 9531 del 22/03/1999 Rv. 215128 - 01). Da tale principio discende la discrezionalità del giudice di appello di delimitare il perimetro della prova, documentale o dichiarativa, da ammettere in grado di appello. L'avvenuto esercizio di tale facoltà (nel caso concreto con la audizione di Folco RE) non implica che esso debba estendersi ad ulteriore documentazione non valutata assolutamente necessaria e pertanto tardivamente introdotta in giudizio. In secondo luogo, il motivo non illustra né allega la specifica documentazione ritenuta rilevante e non illustra le ragioni di decisività rispetto alla prova assunta, limitandosi ad affermare che essa (documentazione) avrebbe smentito apertamente quanto riferito dal teste. Per tale ragione, il motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso. 5. Il quarto motivo evoca tutti i profili di vizio motivazionale (menzionando correttamente l'art.606 lett.e c.p.p.) senza tuttavia specificare quale di esso sia rilevante e ponendosi così nella condizione di totale genericità per le ragioni già sopra enunciate. In definitiva, il motivo è riepilogativo di doglianze già formulate, e qui già dichiarate inammissibili, relative tanto ai profili oggettivi quanto soggettivi della vicenda. Si propone in sostanza una rilettura delle prove nel tentativo di fornire una versione alternativa della vicenda, ciò che non è sufficiente nel giudizio di legittimità. In particolare, in relazione all'aspetto psicologico doloso, la motivazione della Corte d'appello, come sopra si è ricordato, ha correttamente desunto dalla presenza del documento con firme apocrife nel fascicolo aziendale dell'imputato, unico interessato alla sua produzione ed utilizzo, l'elemento psicologico necessario a sorreggere il reato. Si tratta di una argomentazione logica, non solo plausibile (come ritenuto nel ricorso, pg.14) ma precisa e concludente. Il fatto che per anni l'imputato si sia avvalso di tale documento per ottenere il beneficio esclude che egli versasse in condizioni di incolpevole ignoranza. 6. Infine, manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso giacché, come correttamente evidenziato nella sentenza di appello le parti civili erano quanto meno titolari del diritto al risarcimento del danno morale causato dalla creazione ed utilizzo di un contratto recante la loro apparente firma (Sez. 2, Sentenza n. 4153 del 20/02/1987, n.m. sul punto). 7. Da quanto precede deriva l'inammissibilità del ricorso e da questa, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 aprile 2023 Il C nsigliere relatore - Il Presidente f".