Sentenza 7 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, qualora la persona richiesta sia cittadino di altro Paese membro dell'Unione Europea ed abbia chiesto di scontare la pena in Italia, allegando dati e circostanze specifiche e non pretestuose in ordine alla condizione dello stabile radicamento nel territorio, la Corte d'Appello è tenuta a svolgere ogni opportuna verifica sull'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dall'art. 18, comma primo, lett. r), della L. 22 aprile 2005, n. 69, non spettando tali valutazioni alla Corte di cassazione, cui difettano poteri sostitutivi o di integrazione istruttoria. (Fattispecie relativa alla richiesta di consegna di un cittadino rumeno che, pur avendo dedotto dinanzi alla Corte d'Appello le ragioni del proprio stabile radicamento in Italia, aveva allegato la relativa documentazione solo in sede di legittimità).
Commentario • 1
- 1. Estradizione e MAE: inammissibile ricorso personale in Cassazione (Cass. 42062/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 dicembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2013, n. 41910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41910 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 07/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1431
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 37296/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI ON, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 4-9-2013 della Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito il difensore, avv. Lastoria Antonino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. BI ON ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma, in data 4-9-2013 ha ordinato la sua consegna alla Autorità Giudiziaria Rumena, in quanto arrestato in data 10-7-2013 perché attinto da mandato di arresto Europeo, emesso in data 24-6-2008 dalla Pretura di Motru (Romania) per la esecuzione della pena di anni tre di reclusione, inflitta da tale Pretura con sentenza definitiva n. 786 del 4-4-2006 per il reato di concorso in furto aggravato di 33 parti meccaniche, commesso con altre persone la notte tra il 3 e il 4 aprile 2005 nella cava di Jilt Nord, reato previsto dall'art.208 c.p. rumeno, comma 1, e art. 209 c.p. rumeno, comma 2, lett. G).
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le sentenze rumene sarebbero poco comprensibili e contraddittorie, che la sua responsabilità non emergerebbe con chiarezza e che in ogni caso il ruolo da lui svolto sarebbe del tutto marginale, sicché egli avrebbe avuto diritto ad un trattamento sanzionatorio più lieve.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia gli stessi vizi in riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), ribadendo di vivere in Italia da molti anni, di esercitare nel nostro Paese attività lavorativa subordinata dal 2009 con regolare contratto, di essere sempre vissuto in Roma con il suo nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia minore. Ne deriverebbe il suo reale e non estemporaneo radicamento sul territorio nazionale. 2.-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di Appello di Roma ha, infatti, correttamente rilevato che nelle motivazioni delle due sentenze rumene irrevocabili riguardanti il BI erano esaurientemente indicati gli elementi di prova a carico del predetto. D'altra parte non è consentito in questa sede procedere ad una rivalutazione nel merito della affermazione della penale responsabilità del medesimo a fronte di decisione irrevocabile, oltre tutto adeguatamente argomentata. 3.-. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. Va premesso che in tema di mandato d'arresto Europeo, l'operatività della causa ostativa alla consegna prevista dalla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), non è necessariamente subordinata alla richiesta della persona interessata a scontare la pena in Italia, ma può e deve essere verificata d'ufficio dalla Corte d'Appello (ex plurimis:. Sez. 6, Sentenza n. 47664 del 06/12/2012, Rv. 254010, Caldarar;
Sez. 6, n. 23733 del 18/05/2011, Gozdz). In ogni caso, il BI, in sede di udienza di convalida del suo arresto, dopo avere dichiarato di avere residenza rumena, ha precisato di risiedere in Italia dal 2005 con moglie e figlia minore, indicando con precisione l'indirizzo ove stabilmente dimorava nel territorio nazionale, puntualizzando di lavorare stabilmente in Italia e di essere in comunione di beni con la moglie, che era proprietaria di una autovettura acquistata nel nostro Paese. Già in quella sede il BI, pur non producendo documenti a sostegno del suo radicamento in Italia, aveva richiesto di poter scontare la pena in Italia, richiesta poi ribadita nella udienza di trattazione innanzi alla Corte di Appello.
Come si è visto al punto che precede, la difesa del BI ha allegato all'odierno ricorso per cassazione documentazione al fine di dimostrare il radicamento del predetto sul territorio nazionale (contratto di lavoro;
pagamento dei relativi contributi;
contratto di locazione;
frequentazione di scuola italiana da parte della figlia minore...).
Va poi ricordato che la L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), nella lettura risultante dall'intervento della sentenza n. 227 del 2010 della Corte Costituzionale, è estensibile anche al cittadino di un altro Paese membro dell'Unione Europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. In sostanza, come sottolineato dal Giudice delle leggi, il criterio per individuare il contesto sociale, familiare e lavorativo, nel quale è più agevole e naturale la risocializzazione del condannato, durante e dopo la detenzione, non è tanto e solo la cittadinanza, ma "la residenza stabile, il luogo principale degli interessi, dei legami familiari, della formazione dei figli e di quant'altro sia idoneo a rivelare la sussistenza di quel radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia". Infine deve ribadirsi che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, la nozione di residenza, che viene in considerazione per l'applicazione del citato art. 18, lett. r), non si riferisce al mero dato formale anagrafico, ma deve tener conto dell'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero in Italia, tra i cui indici concorrenti rilevano la non illegalità della presenza per il cittadino non comunitario, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità territoriale della presenza, la sede quantomeno principale - se non esclusiva - e consolidata degli interessi lavorativi familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali, la distanza temporale tra commissione del reato, la condanna all'estero ed l'inizio della presenza in Italia. Solo per il cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in conseguenza di un soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni è possibile prescindere dalla valutazione di tali specifici elementi sintomatici, (v. in particolare: Sez. 6, Sentenza n. 10042 del 09/03/2010, Rv. 246507, Matei). 4.-. Ciò posto, anche in considerazione del tenore lessicale della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), che, dopo l'intervento additivo del Giudice delle Leggi, prevede oltre che per il cittadino italiano anche per quello di altro Paese membro dell'Unione Europea residente nel territorio italiano un vero e proprio divieto di consegna ("La Corte di Appello rifiuta la consegna..."), deve puntualizzarsi che, a fronte di una specifica richiesta (non pretestuosa ne' apodittica, ma dotata degli indispensabili requisiti di serietà, anche se non (ancora) documentata) della persona interessata a scontare la pena in Italia, era necessario verificare e valutare funditus tale specifico aspetto, per stabilire se ricorressero o meno i presupposti di operatività della richiamata norma.
La Corte di Appello di Roma, invece, innanzi alla situazione di cui sopra, si è limitata a rilevare che non risultavano motivi ostativi alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18 diversi dalla richiesta di espiare in Italia la pena, avanzata genericamente in sede di convalida, osservando che il BI aveva residenza anagrafica in Romania e non aveva fornito la prova di stabili vincoli di lavoro in Italia, concludendo su queste sole basi che doveva escludersi uno stabile radicamento del predetto nel nostro territorio.
Come si è visto, il BI aveva in realtà descritto una situazione in riferimento al suo radicamento in Italia che permetteva di considerare la sua richiesta non pretestuosa. Successivamente, in sede di ricorso per cassazione, la difesa del BI ha prodotto documentazione diretta a dimostrare tale radicamento. Ne discende che gli elementi addotti dalla difesa del BI non risultano in realtà presi in adeguata considerazione dalla Corte Distrettuale. Le predette deduzioni in ordine al radicamento stabile e non estemporaneo in Italia del BI e la documentazione poi prodotta impongono una specifica ed approfondita valutazione in ordine alla applicabilità o meno del citato art. 18, lett. r), che non può essere effettuata in questa sede, ma per la peculiarità del contesto fattuale richiede apprezzamenti di merito ed eventuali integrazioni istruttorie, che non competono a questa Corte di legittimità. In altri termini la previsione in questa materia del ricorso per Cassazione anche per il merito attribuisce a questa Corte la possibilità di verificare pure gli apprezzamenti di fatto operati dal Giudice della consegna, ma non le assegna alcun potere cognitivo sostitutivo o integrativo, tanto meno istruttorio (Sez. 6, Sentenza n. 19597 del 22/05/2012, Rv. 252511, Kuka;
Sez. 6, U Sentenza n. 28236 del 15/07/2010, Rv. 247830, Mahmutovic). 5.-. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che prenderà in esame gli elementi addotti e la documentazione prodotta dal BI ed effettuerà ogni utile accertamento al fine predetto.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013