Sentenza 7 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2002, n. 8311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8311 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 08311/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Si gistati: R.G. N. 19929/99 Presidente Dott. Guglielmo Dott. Alberto SPANO' Consigliere 22769 Consigliere Cron. Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Cons. Relatore Ud. 19/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da PREVIDENZA SOCIALE ISTITUTO NAZIONALE PER LA (I.N. P. S.), in persona del Presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avv. Umberto Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vincenza Gorga, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
VA IT, intimata avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 418/98 del 15.10.98 (in causa n. 1350/97 r.g.). 1159 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 1 del 19/03/02 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Udito l'avv. Picciotto;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Rimini depositato il 18.10.94 LL RI chiedeva la condanna del'INPS a corrisponderle il trattamento ordinario di disoccupazione dal 7.10.93, data della domanda in sede amministrativa. Costituitosi in giudizio, l'INPS sosteneva che non poteva essere riconosciuta l'indennità richiesta, essendo l'attrice pensionata di invalidità ed operando nei suoi confronti la preclusione del d.l. 11.12.92 n. 478, non convertito e reiterato più volte, fino all'art. 6, C. 7, del d.l. 20.5.93 n. 148 (convertito dalla 1. 19.7.93 n. 236), per il quale i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono con i trattamenti pensionistici diretti a incompatibili dell'AGO-IVS. Con memoria autorizzata la LL carico chiedeva che fosse applicato l'art. 2, c. 5, del d.l. 18.1.94 40, anch'esso non convertito e reiterato, fino all'art. 2,n. C. 5, del d.l. 16.5.94 n. 299 (convertito dalla 1. 19.7.94 n. 451), per il quale è concesso al lavoratore che si iscrive nelle liste di mobilità, di optare tra l'assegno ○ la pensione di invalidità eventualmente in godimento ed il деи 2 trattamento di mobilità. Tale facoltà poteva essere esercitata, nel suo caso (antecedente all'entrata in vigore del decreto legge invocato), a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, C. 7, del d. 1. 148/93 (sentenza Corte costituzionale 1.6.95 n. 218) nella parte in cui non consentiva la stessa facoltà di opzione successivamente riconosciuta dal d.l. 40/94. Con sentenza del 30.5.97 il RE affermava che l'attrice non aveva diritto a cumulare l'indennità ordinaria di disoccupazione con il trattamento pensionistico in godimento, e che, tuttavia, avendone fatto richiesta in via subordinata, poteva godere della prestazione di disoccupazione in luogo di quella di invalidità, per l'opzione fattane ex art. 2, c. 5, del d.l. 299/94. Proponeva appello l'INPS lamentando che l'attrice non aveva spiegato alcuna domanda subordinata e, nel merito, che si discuteva di cumulabità con la pensione di invalidità dell'indennità di disoccupazione e non dell'indennità di mobilità, di modo che non erano applicabili i principi enunziati dalla Corte costituzionale n. 218/95. Il Tribunale con sentenza del 2.11.98 rigettava 1'impugnazione rilevando che, effettivamente, dalla lettura degli atti non emergeva la proposizione di una specifica domanda subordinata e che, tuttavia, l'istanza di opzione costituiva una sorta di accessorio logico della pronunzia in 3 ordine al regime giuridico applicabile alla fattispecie. Riteneva, infatti, il giudice di secondo grado che, una volta trattamento di mobilità e l'assegno diassimilati i] disoccupazione, non poteva non essere riferito anche a quest'ultimo la facoltà di scelta in questione. Avverso questa sentenza propone ricorso l'INPS. Non si è costituita la LL. Motivi della decisione Con il primo motivo l'INPS deduce violazione dell'art. 420, C. 1, c.p.c rilevando che la pretesa domanda subordinata non risulta mai formalizzata, né esplicitamente, per la mancata autorizzazione del giudice a modificare l'originaria domanda, né implicitamente, in quanto sia nelle conclusioni ab origine presentate, sia nella memoria autorizzata non si rinviene l'intenzione di rinunziare al trattamento pensionistico per optare in favore dell'indennità di disoccupazione, ma piuttosto la volontà di conseguirle entrambe. Con il secondo motivo è dedotta falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di merito non si è pronunziato sul motivo di appello inerente il diritto della LL ad optare per l'indennità di disoccupazione, con il quale si era sostenuto che l'indennità di disoccupazione non era assimilabile a quella di mobilità e che, pertanto, alla prima non poteva essere estesa la facoltà di opzione concessa 4 Yer per la seconda, nel caso di concorso del trattamento di disoccupazione e di quello pensionistico. Con il terzo motivo è dedotta violazione dell'art. 6, C. 7, del d.l. 20.5.93 n. 148, nel testo risultante dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale 1.6.95 n. 218. L'Istituto contesta il presupposto che il giudice di merito ha posto а base della sua statuizione, e cioè che, ai fini di che trattasi, l'indennità di disoccupazione sia equiparabile all'indennità di mobilità. E' preliminarmente necessario esporre la normativa invocata dalle parti, onde far ordine sulle domande formulate e le pronunzie prese nel giudizio di merito. L'INPS, nel rispondere alla domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione della LL, ha obiettato che la stessa al 7.10.93 (data della domanda in sede amministrativa) era pensionata di invalidità e che pertanto nei suoi confronti trovava applicazione l'art. 6, c. 7, del d. 1. 20.5.93 n. 148 (convertito dalla 1. 19.7.93 n. 236), per il quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi ден 5 dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi La LL in corso di causa ha richiesto che nei suoi confronti fosse applicata la norma dell'art. 2, C. 5, del d. 1. 18.1.94 n. 40, non convertito e reiterato più volte fino al d.l. 16.5.94 n. 299 (convertito dalla 1. 19.7.94 n. 451), la quale aveva aggiunto all'art. 6, C. 7, del suddetto d.l. 148/93 i seguenti periodi: "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità". Dato che il d.l. 40/94 era intervenuto successivamente al momento della presentazione della sua domanda, la LL aveva invocato la sentenza della Corte costituzionale 1.6.95, n. 218, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del detto c. 7 dell'art. 6 del d.1. 148/93 e dell'art. 1 della legge di conversione n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del d.l. 11.12.92 n. 478; art. 5 del 244 d.l. 12.2. 93 n. 31; art. 6, C. 7, d.l. 10.3. 93 n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione liste di mobilità i lavoratori che fruiscono nelle dell'assegno о della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, c. 5, e 12, c. 2, del d.l. n. 299 del 1994. In definitiva, secondo la tesi dell'attrice, sulla base di questo combinato normativo l'incompatibilità tra l'indennità richiesta e la prestazione di invalidità in godimento avrebbe potuto essere superata mediante l'opzione in favore della prima. Il Tribunale, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha ritenuto che, una volta assimilati il trattamento di mobilità e l'assegno di disoccupazione, la facoltà di scelta in questione non può non essere riferita anche a quest'ultimo, e che pur non avendo l'attrice proposto al riguardo una specifica domanda, l'istanza di opzione costituisce pur sempre un accessorio logico della pronunzia in ordine al regime giuridico applicabile alla fattispecie. Tanto premesso, deve procedersi ad esaminare in unico contesto i tre motivi proposti dal ricorrente Istituto. La norma invocata dall'attrice (1'art. 6, c. 7, del d.l. 148/93, nel testo integrato dal d.l. 40/94), consente l'opzione a coloro che si iscrivono nelle liste di mobilità enon anche a 7 coloro che si iscrivono nelle liste di collocamento e richiede una esplicita dichiarazione a carattere negoziale da effettuare "all'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità". Nel caso di specie, pertanto, deve escludersi, da un lato, che il diritto di opzione possa essere invocato dalla LL, che richiede non l'indennità di mobilità, ma quella di disoccupazione;
dall'altro che possa qualificarsi l'opzione solamente come 'una sorta di accessorio logico della pronunzia", atteso che la norma richiede l'espressione di una esplicita volontà negoziale. La domanda proposta dall'attrice ed esaminata dal RE (secondo quanto emerge dall'esame della sentenza di primo grado), inoltre, era diretta ad ottenere l'indennità di disoccupazione in aggiunta alla pensione di invalidità, senza subordinate, senza che emergesse la proposizione di una domanda subordinata ritualmente introdotta in giudizio. E', pertanto, erronea la statuizione della pronunzia impugnata di assegnare l'indennità in alternativa alla pensione. I tre motivi sono, dunque, fondati ed il ricorso deve essere accolto. L'impugnata sentenza deve essere cassata e, adottando pronunzia di merito, la domanda deve essere rigettata. Nulla per le spese del giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, 8 Eu rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 19 marzo 2002. Il Presidente brylichen buault EisvanniIl Consigliere estensore Ррсани чиасисном Stille IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria 7 61U. 2002 IL CANCE 9