Sentenza 29 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/07/2003, n. 11641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11641 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
REPUB LIC IT1 1 64 1/ 03 IN NOME EL POR LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMUNIONE - COSA CORUNE GODIMENTO ESCLUSIVOComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IO VELLA - Presidente R.G.N. 12864/01 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 16277/01 Cron. 25516 Consigliere Dott. NI SETTIMJ Rep. 3141 Consigliere - Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Ud. 02/04/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA ich sul ricorso proposto da: ZA LF, ZA MB, AI IA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA ANGELA DETTORI MASALA, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BUTTIGLIONE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
HI RO, GH EL, GH EMILIA, GH NN, GH IA RO, GH PIERA, GH 2003 MARINA, GH FELICIANA, GH ENRICO;
555 intimati -1- e sul 2° ricorso n 16277/01 proposto da: GH EL, GH EMILIA, GH NN, GH IA RO, GH PIERA, GH MARINA, GH FELICIANA, GH ENRICO, HI RO, domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI elettivamente 35, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MELLINI . difesi dagli avvocati LUCIANO FIORUCCI, MIANI, RICCARDO CONTE, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
ZA LF, ZA MB, AI IA LI;
- intimati avverso la sentenza n. 241/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 31/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato DETTORI MASALA Giovanna Angela, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito 1'Avvocato CONTE Riccardo, difensore dei resistenti che ha chiesto accoglimento ricorso -2- incidentale e rigetto ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione notificato il 6.11.1993 Con GH, premesso di essere proprietario FR della quota indivisa di due terzi della villa padronale e delle relative pertinenze ubicata a Crema, frazione S.AR della Croce, via Bergamo 28, per acquisto fattone in forza di due atti stipulati 1'11.7.1970 ed il 7.7.1967,pubblici mentre proprietari della residua quota di un terzo erano FO GH, BR GH e LI VA, i quali avevano ereditato tale quota da OS GH, deceduto il 16.5.1970, assumeva che quest'ultimo prima ed i suoi eredi poi avevano sempre avuto il godimento esclusivo dell'intero immobile contro la volontà del comproprietario, e ne avevano ostacolato le legittime pretese con una serie di azioni dilatorie tendenti a paralizzare la causa di scioglimento della comunione (che, decisA ALL' in primo grado con l'attribuzione del esponente del loto formato dalla villa padronale e dall'area accessoria di mq.14430 e ad OS GH del lotto formato dalla vecchia e dalla nuova stalla, dal maneggio coperto e dai terreni agricoli dell'estensione di mq.66100, risultava ancora pendente in grado di appello). 3 Il GH conveniva quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Crema i sopra menzionati eredi di OS GH chiedendone la condanna, in solido ovvero in ragione della quota di eredità di ciascuno, al risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento della quota di proprietà ad esso spettante sugli immobili sopra descritti, nonché alla corresponsione, previo rendiconto, della quota ANN I H S TRATA parte dei frutti che la proprietà, amministrativa secondo i criteri di diligenza e del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto rendere, in misura pari ad un terzo dall'11.7.1970 e a due terzi dal 7.7.1973. I convenuti, costituiti in giudizio, contestavano il fondamento della domanda deducendo che OS GH ed i suoi familiari erano stati immessi legittimamente nella detenzione e nel possesso dei beni comuni da parte di IO GH, dante causa di FR GH, e che la situazione di possesso esclusivo era stata accettata da quest'ultimo, che aveva acquistate le quote nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovavano. Il Tribunale adito con sentenza del 16.1.1996 condannava convenuti in solido al pagamento in favore del GH della complessiva somma di lire 4 469.520.626 oltre interessi legali dal 1.1.1995. A seguito di gravame avverso tale decisione da parte di FO GH, BR GH e LI VA cui resisteva FR GH e, dopo il suo decesso, gli eredi OS ER, LE , MI, NI, AR OS, ER, AR, AN ed IC GH, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 31.3.2000 rigettava l'impugnazione. La Corte territoriale riteneva anzitutto 1'illiceità del comportamento degli GH in И riferimento alla obliterazione ultraventennale dei diritti spettanti al comproprietario GH, evidenziando come in base all'Art.1102 primo comma C.C. il diritto di ciascun partecipante sulla comunione può essere esercitato sull'intero bene senza peraltro alterare la cosa comune e senza impedire agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto, cosicchè la violazione anche di una sola di tali condizioni si configura come un illecito;
e d'altra parte, aggiungeva la Corte partecipante di territoriale, il divieto per il comune in danno estendere il suo diritto sulla cosa degli altri partecipanti senza il compimento di atti idonei а mutare il titolo del suo possesso secondo la disposizione di cui all'art. 1102 5 secondo comma C.C., escludeva che l'uso della cosa comune in modo esclusivo O più intenso rispetto agli altri da parte di uno dei comproprietari fosse di per sé sufficiente a legittimarne l'usucapione. Il giudice di appello condivideva altresì il convincimento del giudice di primo grado in ordine alla decorrenza degli obblighi restitutori fissata con riferimento al tempo in cui aveva avuto inizio l'occupazione esclusiva dei beni comuni;
in proposito riteneva che nel caso di possesso comune da parte di unesclusivo della cosa partecipante alla comunione, sussiste comunque l'obbligo di rendere agli altri partecipanti il conto dei frutti percepiti a decorrere dall'inizio dell'occupazione, posto che la distinzione dell'art.1148 c.c. tra possesso di buona o di mala fede irrilevante nella materia della comunione "pro indiviso". La Corte territoriale poi riteneva del tutto esaurienti e corrette le indicazioni offerte dalla consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla determinazione dell'oggetto dell'obbligo restitutorio a carico degli GH ed all'ammontare delle rendite non percepite dal GH;
con riferimento poi alla rivalutazione di tali rendite, 6 affermava che il criterio seguito (consistente nella maggiorazione del capitale in percentuale corrispondente al tasso di inflazione registrato per ogni singolo anno di riferimento fino al 1994 e di liquidazione degli interessi legali a decorrere dal 1995) aveva consentito di attribuire, in aggiunta agli interessi legali, il maggior danno risultante per differenza rispetto al tasso di svalutazione, in conformità al disposto di cui all'art. 1224 secondo comma C.C. ed in aderenza al contenuto della domanda, pur impropriamente formulata come richiesta di rivalutazione monetaria. Per la cassazione di tale sentenza FO GH, BR GH e AR LI VA hanno proposto un ricorso articolato in sette motivi;
LE , MI, NI, AR OS, ER, AR, AN ed IC GH e OS ER hanno resistito con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale;
le parti hanno depositato successivamente delle memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti principali, denunciando violazione degli articoli 96 e 112 c.p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione, 7 censurano la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza funzionale del giudice adito a decidere sulla DOMANDA durata di risarcimento danni proposta dal GH;
essi assumono di aver rilevato anche in grado di appello che tale domanda risarcitoria era riconducibile, secondo la prospettazione della controparte, alla pretesa condotta temeraria e strumentale addebitata agli GH negli altri giudizi nei quali erano stati convenuti dal GH;
conseguentemente sussisteva la competenza ex art.96 controversie nelle c.p.c. dei giudici di tale quali la controparte aveva assunto essere stato consumato l'asserito comportamento qualificato come lite temeraria. La censura è infondata. Il giudice di appello, richiamato il motivo di impugnazione relativo alla dedotta incompetenza funzionale del giudice adito ex art. 96 c.p.c., ha sia pure implicitamente rigettato tale tesiz avendo già evidenziato in precedenza che il GH aveva chiesto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il risarcimento del danno subito per il mancato godimento della quota di proprietà ad esso spettante sulla comunione immobiliare sopra 8 menzionata nonché la condanna delle controparti alla corresponsione della quota parte delle rendite che egli avrebbe dovuto percepire. Il danno lamentato non è stato quindi ricondotto, QVantomeno direttamente, alla resistenza opposta dagli GH nei diversi giudizi promossi dal GH per ottenere l'attribuzione in proprietà esclusiva della quota di due terzi della cosa comune, ma al mancato godimento della suddetta quota inteso come fatto oggettivamente pregiudizievole del proprio diritto di comproprietà, e quindi indipendente dalla valutazione della condotta processuale posta in essere dagli GH nei diversi giudizi intrapresi nei loro confronti dal GH, e pertanto estraneo alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Da tali rilievi discende quindi l'infondatezza della censura sollevata dai ricorrenti principali, CONTESTAMO i quali invero non contestavany specificatamente la statuizione della Corte territoriale in ordine alla effettiva natura dei danni lamentati dal GH nel presente giudizio. Con il secondo motivo i ricorrenti principali, deducendo falsa applicazione dell'art. 1102 secondo comma C.C. nonché omesso esame e contraddittoria 9 motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver spiegato perché il comportamento degli GH, estrinsecatosi nel possesso esclusivo "animo domini" su tutti i beni della comunione, ostativo e preclusivo di qualsiasi attività di signoria del GH sugli stessi beni, non dovesse configurare mutamento del titolo del loro possesso ai sensi dell'art. 1102 secondo comma C.C., con conseguente esclusione di qualsiasi fatto illecito in proposito. И La censura è infondata. La Corte territoriale, distinguendo correttamente l'ambito di operatività della due disposizioni di cui all'art.1102 c.c., ha chiarito che, ai sensi del primo comma di tale articolo, l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è legittimo purchè non ne venga alterata la destinazione e non venga impedito agli altri comproprietari di farne parimenti uso in base al loro diritto, aggiungendo che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il mancato rispetto dell'una ○ dell'altra delle due CONDIZIONI citazion] si configura come fatto illecito. Il giudice di appello ha poi negato che la possibilità per il comunista di estendere il 10 possessO sull'intera cosa comune precludendo così la permanenza del compossesso da parte degli altri compartecipi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1102 C.C., comportasse l'esclusione della illiceità del comportamento di OS GH in riferimento alla obliterazione ultraventennale dei diritti spettanti al comproprietario GH. Il convincimento espresso nella sentenza impugnata si configura come puntuale e corretta tesiapplicazione dell'art.1102 C.C., mentre la prospettata nella censura sollevata dai ricorrenti principali è conseguenza di una non corretta lettura della portata precettiva delle due disposizioni contenute nell'articolo sopra citato. Premesso invero come principio di diritto pacifico che la compromissione da parte di un comproprietario dell'uso della cosa comune degli altri comproprietari mediante una estensione del suo diritto "in danno di costoro Row (art. 1102 " secondo comma prima parte c.c.) si configura come fatto illecito ai sensi dell'art.1102 primo comma C.C., si deve subito aggiungere che questa conclusione non può essere posta in discussione dalla prescrizione del secondo comma dell'articolo 11 citato secondo cui tale estensione del diritto del partecipante può comportare il mutamento del titolo del possesso (e quindi l'usucapione della cosa comune, nel concorso di tutti i requisiti di legge a tal fine necessari): infatti tale disposizione si limita a prevedere la nuova situazione di fatto determinata dal mutamento del compossesso in possesso esclusivo ed а prospettare il possibile И effetto ad essa conseguente dell'acquisto per usucapione delle quote degli altri compartecipi, ma non elide certo la portata precettiva del primo comma dell'art.1102 C.C., finalizzato a regolare l'uso della cosa comune tra comproprietari;
in altri termini l'eventualità che il comportamento del comproprietario che esclude dall'uso della cosa comune gli altri partecipanti possa configurarsi come elemento idoneo all'acquisto delle quote altrui per usucapione non determina evidentemente il venir meno della sua qualificazione come condotta integrativa di fatto illecito ai sensi del primo comma dell'art. 1102 c.c. fino a quando resta in vigore il regime di comunione. Con i.l terzo motivo i ricorrenti principali, denunciando falsa applicazione dell'art.1148 c.c. e contraddittoria motivazione, assumono che 12 erroneamente il giudice di appello ha determinato la decorrenza degli obblighi restitutori relativi ai frutti civili dall'inizio dell'occupazione esclusiva dei beni comuni da parte di OS GH;
essi rilevano che tale statuizione si basa sulla presunzione di un mandato che avrebbe determinato l'irrilevanza della buona о della mala fede del possessore, ai fini della decorrenza dei suddetti obblighi di restituzione, essendo egli dei beni, presunzione mero detentore non ipotizzabile nella fattispecie in relazione alla natura sia dei rapporti tra le parti di persistente contrasto sia del possesso esercitato da OS GH prima e dai suoi aventi Causa successivamente "animo domini", finalizzato quindi all'acquisto per usucapione dell'intera cosa comune. La censura è infondata. nel determinare la La Corte territoriale, restitutori degli decorrenza degli obblighi appellanti con riferimento al tempo in cui OS GH aveva iniziato l'occupazione esclusiva dei beni comuni, ha ritenuto che tale conclusione costituiva corretta applicazione dei criteri che disciplinano i rapporti tra comproprietari quanto 13 alla restituzione dei frutti percepiti sia nel caso in cui il possesso esclusivo sia ricollegabile ad un mandato, espresso tacito degli altri partecipanti, sia a maggior ragione. nel caso in cui esso sia invece riconducibile ad un comportamento attuato in violazione del divieto sancito dall'art.1102 primo comma c.c.. Orbene è agevole rilevare che con il motivo in esame i ricorrenti principali si sono limitati a contestare l'enunciata statuizione del giudice di appello sotto il profilo della insussistenza nella fattispecie di un mandato, mentre nessuna specifica stata sollevata in ordine alla secondacensura è eventualità che, secondo l'assunto della sentenza impugnata, legittima la decorrenza degli obblighi restitutori relativi ai frutti civili dall'inizio dell'occupazione esclusiva della cosa comune, ovvero un comportamento del singolo comproprietario posto in violazione del divieto previsto dall'art.1102 secondo comma c.c. inoltre rilevarsi che la sentenzaDeve impugnata ha offerto una ulteriore "ratio decidendi" a sostegno del convincimento espresso in ordine all'epoca dalla quale doveva decorrere restitutorio degli GH avente adl'obbligo 14 oggetto i frutti civili, essendosi richiamata ad un comportamento di malafede nel godimento esclusivo della villa e nella acquisizione delle rendite da parte di costoro che, pur consapevoli dell'ingresso del GH nella comunione, si erano attivati per mantenere la situazione di uso esclusivo della cosa comune eludendo e disconoscendo i diritti del comproprietario di maggioranza, nonostante l'opposizione da questi manifestata anche tramite il ricorso alla tutela giudiziaria. Ebbene tali argomentazioni, idonee autonomamente a sorreggere la decisione assunta dal giudice di appello, non sono state oggetto di specifica censura, cosicchè anche sotto tale profilo si rileva l'infondatezza del motivo in esame. Con il quarto motivo i ricorrenti principali, DEDUCENDO deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e seguenti e 191 e seguenti c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato una serie di rilievi critici diretti alla consulenza tecnica d'ufficio che aveva determinato l'entità dei frutti civili oggetto dell'obbligo di restituzione più sopra richiamato. 15 La censura è inammissibile. INVERO Secondo invece l'orientamento consolidato di questa Corte, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di illegittimità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa;
ebbene nella specie i ricorrenti principali non hanno assolto tale onere. Con il quinto motivo i ricorrenti principali, omessa pronuncia edenuncian violazione dell'art.112 c.p.c., assumono che la sentenza impugnata, in riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale di una parte del credito vantato dalle controparti relativamente ai frutti civili, ha affermato che tale prescrizione decorre soltanto dal momento della decisione, ma non si è 16 pronunciata sulla dedotta esclusione dei frutti maturati negli anni dal 1976 al 1989, periodo in cui l'amministrazione della comunione era stata esercitata dal custode nominato nell'ambito del procedimento per sequestro giudiziario, considerato che il GH aveva accettato i rendiconti annuali operati dal suddetto custode ed aveva ottenuto, al la somma di lire termine di tale amministrazione, 6.474.828. La censura è inammissibile. Il giudice di appello, esaminando il quinto motivo di appello con il quale gli GH si lamentavano del mancato accoglimento della eccezione di prescrizione del credito formulata in ragione della asserita autonomia di ciascun rateo di maturazione delle rendite, ne ha rilevato l'infondatezza affermando che la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, giacchè da quest'ultima traggono origine l'obbligo della resa dei conti e l'esigenza della imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti. Orbene i ricorrenti principali, lungi dal sicensurare specificatamente tale statuizione, limitano a lamentare il mancato esame della 17 questione della esclusione dell'obbligo di restituzione dei frutti civili maturati in pendenza del periodo dell'amministrazione della comunione da parte del custode nominato nell'ambito del relativo al sequestro giudiziario,procedimento disattendendo il principio di diritto già richiamato in occasione dell'esame del quarto motivo per cui i motivi del ricorso per cassazione debbono rivestire, a pena di inammissibilità, questioni temi di contestazione che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possono essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti in quanto non richiesti in sede di merito. Con il sesto motivo i ricorrenti principali, deducendo falsa applicazione degli articoli 1224 secondo comma C.C. e 112 c.p.c., censurano la sentenza impugnata con riferimento al criterio adottato per la rivalutazione delle rendite oggetto dell'obbligo restitutorio sopra richiamato, consistente nella maggiorazione del capitale in percentuale corrispondente al tasso di inflazione registrato per ogni anno singolo di riferimento fino al 1994, e di liquidazione degli interessi 18 legali a decorrere dal 1995; essi rilevano che in tal modo la Corte territoriale "ha legittimato la imposizione della svalutazione, rilevata sul capitale, ma trasferita sulla quantificazione della debenza, determinata in ragione percentuale del primo' 'aggiungono inoltre che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'esistenza di un maggior danno ex art. 1224 secondo comma C.C. in assenza della prova imposta al creditore, violando inoltre l'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La prima parte della censura, invero, non illustra secondo modalità sufficientemente chiare le ragioni della dedotta falsa applicazione di legge da parte della sentenza impugnata;
cosicchè non consentendo а questa Corte il sollecitato controllo di legittimità per la sostanziale incomprensibilità delle argomentazioni addotte, tale profilo di censura deve ritenersi inammissibile. Con riferimento poi al riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma C.C. deve i rilevarsi che il giudice di appello, avendo ritenuto che l'obbligo relativo ai frutti civili si 19 configura con debito di valuta (con una statuizione non oggetto di censura), ha attribuito il maggior interessi legali,danno, in aggiunta agli risultante per differenza rispetto al tasso di svalutazione;
orbene tale decisione appare corretta in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale in tema di obbligazioni pecuniarie secondo cui la prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224 secondo comma C.C. può essere fornita anche attraverso il ricorso al fatto notorio ed a elementi presuntivi. Infine non si ravvisa un vizio di ultrapetizione nell'avere la Corte territoriale interpretato la domanda attrice, impropriamente formulata con richiesta di rivalutazione monetaria, come tendente al riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 secondo comma C.C.: invero è noto che la qualificazione giuridica domanda edella del "'nomen iuris" da l'esatta determinazione attribuire al rapporto giuridico controverso spetta al giudice di merito anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, salvo il limite costituito dal divieto di sostituire l'azione proposta su fatticon un diverse, perché fondata diversi o su una diversa 'causa petendi", ipotesi 11 20 non ricorrente nella fattispecie. Infine con il settimo ed ultimo motivo i ricorrenti principali, deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui, rilevata l'estraneità ai motivi di gravame ed al "thema decidendum” di ogni altra questione ed eccezione formulata dagli appellanti nella difesa conclusiva è pervenuta al rigetto totale dell'appello. Esso assumono che il giudice di appello in tal modo ha violato l'obbligo di pronunciare su tutta la domanda secondo la previsione dell'art. 112 : c.p.c., ed inoltre ha precluso agli esponenti la possibilità di controdedurre in ordine a tale statuizione, attesa la indeterminatezza delle OGGETTO questioni ritenute estranee all'aspetto) della contumacia CONTROVERSIA. La censura è infondata. Invero i ricorrenti principali, avendo dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., avevano l'onere di specificare le eventuali questioni proposte ritualmente nei motivi di appello sulle quali la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata;
il mancato asso limento di tale onere comporta quindi l'impossibilità per questa Corte di verificare la 21 sussistenza della violazione denunciata per assoluta genericità della censura. Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato. Deve poi ritenersi assorbito il ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, relativo alla esatta determinazione della somma liquidata in favore degli eredi di FR GH a titolo di rendite ad essi dovute per il mancato godimento delle quote di loro spettanza della comunione immobiliare. Le spese seguono la soccombenza e sono а д liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 415,00 per spese e di euro 6.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 2.4.2003 Vricam Mana come estemme OLPOSITATA IN CANCELLEDIA IL CANCELLE 2-9-LUC 2003 Oggi, ria Di Nфе " 20 LUC. 2009 IL CANCELLIERE AR Di Nuz 22 токого25