Sentenza 20 ottobre 2010
Massime • 1
Non è inutilizzabile nell'incidente cautelare l'interrogatorio reso da persona detenuta, qualora il pubblico ministero abbia trasmesso al giudice delle indagini preliminari o a quello del riesame soltanto il verbale riassuntivo e non anche la registrazione fonografica, purché quest'ultima sia stata effettivamente eseguita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2010, n. 39376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39376 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 20/10/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1577
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 24951/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA ND, nato il [...];
avverso l'ordinanza 22 aprile 2010 del Tribunale del riesame di Palermo che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, avverso l'ordinanza del 10 aprile 2010, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ha riqualificato il fatto rispetto al quale ricorre il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in termini di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, rilevante sulla base della previsione dell'art. 416 bis c.p., comma 1, ed ha confermato per il resto l'ordinanza impugnata;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Di Casola Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso nonché il difensore del ricorrente avv. Clementi che ne ha chiesto invece l'accoglimento.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
ND UA ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 22 aprile 2010 del Tribunale del riesame di Palermo che, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame avverso l'ordinanza del 10 aprile 2010 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, ha riqualificato il fatto rispetto al quale ricorre il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, in termini di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, rilevante sulla base della previsione dell'art. 416 bis c.p., comma 1, ed ha confermato per il resto l'ordinanza impugnata.
Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che il provvedimento impugnato ha valorizzato la reciprocità delle dichiarazioni accusatone, formulate dal BR e dal TA nei confronti nell'odierno ricorrente, ma ha dequalificato il fatto-reato, attribuendo al ricorrente la condotta di semplice partecipazione all'associazione mafiosa anziché la più grave condotta di promozione e direzione, contemplata dall'art. 416 bis c.p., comma 2. Tale dato smentirebbe l'approccio sistematico al quale perviene il giudice cautelare, secondo il quale le dichiarazioni del TA, fungendo da riscontro individualizzante in ordine alle dichiarazioni del BR, collocherebbero il UA nell'ambito apicale del contesto associativo - dato fattuale questo - dal quale il giudice mostra di dissentire, con la conseguenza che il riscontro individualizzante diventa frutto di un contraddicono ragionamento, anche se a tale effetto sono state recuperate le dichiarazioni del TA del 6 aprile 2010.
Con un secondo motivo ed un terzo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in riferimento all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e relativamente alla errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, art. 195 c.p.p., non essendo le due chiamate due chiamate dirette.
I primi tre motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili. Innanzitutto, in materia di misure cautelari personali sia la scelta che la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito ed entrambe sfuggono al controllo del giudice di legittimità, se - come nella specie e nei termini dianzi trascritti - risultano adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici. A tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, a fronte di una corretta giustificazione, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino). In secondo luogo, sullo stesso tema, il ricorso per Cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv. 241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 dei 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv. 237012).
Nella vicenda, nessuna di tali due evenienze - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza dei criteri che impongono la misura e ne fondano la peculiare adeguatezza.
Con un quarto motivo si evidenzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 141 bis c.p.p., art. 191 c.p.p., correlativamente all'utilizzo del verbale di interrogatorio reso da TA MA in data 6 aprile 2010 e trasmesso al Tribunale del riesame di Palermo soltanto in forma riassuntiva, e, quindi inutilizzabile verso le persone terze.
Il motivo non ha fondamento.
Nella specie invero non si contesta l'assenza della riproduzione tecnica dell'interrogatorio e delle dichiarazioni-affermazioni che io costituiscono, ma la mancata trasmissione del supporto tecnico che lo documenta.
Per risalente giurisprudenza, l'omessa trasmissione, da parte del pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari o al tribunale del riesame, unitamente al verbale redatto in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese da soggetto in stato di detenzione, anche della relativa registrazione fonografica o audiovisiva, non da luogo a inutilizzabilità di dette dichiarazione, essendo prevista tale sanzione dall'art. 141 bis c.p.p. soltanto per l'ipotesi che la registrazione non venga effettuata (Cass. pen. sez. 1, 8778/2001 Rv. 218187). Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
La parte proponente va quindi condannata ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato è ristretto, per l'inserimento nella cartella personale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2010