Sentenza 3 marzo 1998
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/1998, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 3/3/1998
1 - Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Luciano Deriu Consigliere N. 283
3 - Dott. Ugo Candela Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 33388/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte d'appello di Messina contro la sentenza emessa in data 13 maggio 1997 dal Pretore di Barcellona Pozzo di Cotto, sezione distaccata di Lipari, nel procedimento penale a carico di LI IO, nato a [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.
O S S E R V A
Con sentenza in data 13 maggio 1997 il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari, applicava, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, la pena di mesi 6 e giorni 13 di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, a IO LI, imputato del reato continuato di oltraggio, commesso in Lipari canneto il 28 giugno 1995. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, lamentando violazione di legge.
Il ricorrente deduce che il Pretore non poteva concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena al Profilio, perché questi aveva subito una pena intermedia detentiva per delitto, il che precludeva la possibilità di una seconda applicazione della sospensione condizionale.
Il ricorso è fondato. Invero ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 c.p., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita, come nel caso di specie, condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto la sua presenza dimostra che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e rende quindi impossibile ed errata la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura. (S.U. FIUMANO 26.2.1976 RV 132539; S.U. NERI 28.2.1984 RV 162815). L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi per ulteriore corso di giustizia alla Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti alla Pretura di Barcellona Pozzo di Gotto per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 1998