Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 19/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 37/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37836 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX (C.F. XX), nato a XX, il XX, ivi residente alla via XX, elettivamente domiciliato in Manduria, Piazza Vittorio Emanuele II, 20 c, presso lo studio degli Avvocati Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete che lo rappresentano e difendono;
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dell’ente, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Udito, all’udienza in data 17 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa RA TA, l’avv. Eliana Straziota, in virtù di delega, per il ricorrente, nessuno comparso per le Amministrazioni resistenti;
Considerato in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, XX, come sopra generalizzato, già in servizio nell’Arma dei Carabinieri, aveva chiesto:
1) il riconoscimento del diritto a conseguire la P.P.O. con decorrenza dalla cessazione dal servizio militare anziché dalla data della domanda;
2) il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione privilegiata in godimento, mediante l’applicazione: i) dell’i.i.s. in misura intera; ii) dei benefici combattentistici; iii) dell’indennità speciale annua (I.S.A.) ex art. 32, l. 599/1954; iv) dei benefici di cui all’art. 1801, d.lgs. 66/2010, cd. c.o.m..
Si costituiva in proprio il Ministero della Difesa, evidenziando l’infondatezza della pretesa e chiedendo un rinvio lungo al fine di procedere all’emissione di un nuovo provvedimento comprensivo del beneficio pensionistico di cui all’art. 1801, d.lgs. 66/2010.
Si costituiva altresì l’I.N.P.S., evidenziando il difetto di legittimazione passiva e l’infondatezza della pretesa.
Con sentenza ordinanza n.178/2025, venivano rigettate la domanda volta al riconoscimento della decorrenza della P.P.O. dalla data del transito nei ruoli civili e quella volta alla riliquidazione della pensione in godimento mediante il riconoscimento della i.i.s. in misura intera, dei benefici combattentistici, dell’indennità speciale annua (I.S.A.) ex art. 32, l. 599/1954, mentre con riferimento alla domanda per il riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010, veniva disposto rinvio nelle more dell’adozione di un nuovo provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell’Amministrazione militare.
Con memoria integrativa, il Ministero della Difesa ha precisato che con il decreto ministeriale n. XX del XX, si è provveduto ad annullare il precedente decreto concessivo di Pensione Privilegiata nr. XX del XX e al ricalcolo della base pensionabile, ivi riportando il beneficio economico derivante dall’applicazione degli artt. 1801, 1813 e 2159 del d.l.gs 15/03/10, n.66, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria in parte qua della cessazione della materia del contendere.
Con nota in vista dell’udienza, l’I.N.P.S. si è riportato ai precedenti scritti.
All’udienza del 17 febbraio 2026, il difensore del ricorrente, nel precisare che nessuna liquidazione risulterebbe essere stata effettuata, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
Come detto, in data 6 ottobre 2025 il Ministero della Difesa, competente ratione temporis, ha provveduto in autotutela ad annullare il precedente provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente e ad adottarne un nuovo provvedimento, debitamente trasmesso all’I.N.P.S. per il seguito di competenza in data 15 ottobre 2025.
Dalla lettura del provvedimento di liquidazione emerge come il precedente provvedimento sia stato annullato “… in quanto nel calcolo della base pensionabile non è stato riportato il beneficio economico derivante dall’applicazione degli artt. 1801, 1813 e 2159 del d.l.gs 15/03/10, n.66;”.
Il trattamento pensionistico, originariamente liquidato nell’importo di € 10.403,81 (cfr. provvedimento del 19 maggio 2021), è passato dunque con il nuovo decreto ad € 10.534,69.
È evidente, dunque, che la pretesa del ricorrente, di cui al punto 3 del ricorso introduttivo, volta al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 1801 C.O.M. risulta pienamente soddisfatta, con conseguente sussistenza dei presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere in parte qua.
Questo Giudice ritiene sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in quanto a fronte della soccombenza del ricorrente con riferimento alle domande definite con la sentenza/ordinanza n. 178/25, va affermata la soccombenza virtuale del Ministero della Difesa che ha provveduto al riconoscimento del beneficio ex art. 1801 C.O.M. solo dopo la presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37836, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta al riconoscimento, ai fini pensionistici, del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010.
Spese compensate.
Così deciso, in Bari, all’udienza in data 17 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Depositata il 19.02.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
RA TA
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL GIUDICE
Depositata il 19.02.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
RA TA
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
RA TA
F.to digitalmente