Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2003, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
0741/0 3 REPUBBLICA ITALIANA, DEL POPOLO TALL NO DI PACE1. N.3740 RIMA DI CASSAZIONELA COR1 SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENT BENT. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: G. di PACE Dott. Vincenzo Presidente BALDASSARRE - R.G.N. 6929/00 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. 1585 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep . Dott. Vincenzo COLARUSSO Rel. Consigliere Ud.09/07/02 ! Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: I.T.I.C.I. DITTA SNC in persona del legale rappresentante p.t. LANCIONI RA, elettivamente • domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15, presso lo studio dell'avvocato VIRGILIO TERZOLI, difeso dall'avvocato RA FORMICA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ET GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 39, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO 2002 CRISTALLINI, che lo difende, giusta delega in atti;
1100 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 59/99 del Giudice di pace di TOLENTINO, depositata il 24/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato MASSIMO MORELLI, che deposita procura notarile del 25/06/02 notaio Valeri Lorenzo di Matelica rep. n. 21229 con nomina difensore ed elezione di domicilio c/o Morelli Massimo, Roma Via Cicerone 44, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 16.9.98 la S.n.c. ITICI conveniva innanzi al Giudice di Pace di Tolentino ER LU per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 1.200.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di saldo per lavori di migliorie L rispetto al capitolato di appalto predisposto dalla Coop. "La Casa" effettuati dall'attrice sull'impianto di riscaldamento del convenuto il quale, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, assumendo, tra l'altro, che la somma richiesta era superiore a quella pattuita e che i radiatori installati presentavano vizi dovuti al non perfetto allineamento. Con sentenza depositata il 24.12.1999 e notificata il 26.1.1999, il giudice di pace riteneva: tempestivamente denunziati i vizi e - che erano stati l'attore non era incorso nelle prescrizioni e decadenze di cui all'art. 1667 c.c.; che era congruo il valore dell'impianto realizzato;
che non era addebitabile alla ITICI il ridimensionamento del 30% dell'impianto, richiesto dallo stesso ER;
che era equa la valutazione dei vizi riscontrati nella misura di L.500.000; che avendo il ER versato la somma di L.1.641.354 " tramite la Coop. "La Casa "nulla era dovuto alla ITICI la cui domanda era respinta. Avverso detta sentenza la S.n.c. ITICI propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il ER resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo mezzo la ricorrente deduce violazione degli artt.1665, 16667,2967 c.c. e 112, 116 c.p.c.. Nell'affermare che il ER aveva tempestivamente proposto le contestazioni in ordine al prezzo ed ai materiali, il giudice di pace aveva erroneamente valutato i risultati della prova, aveva ignorato i risultati del collaudo ed il fatto che il ER aveva accettato l'opera senza riserve. Nel secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 61,62,191,194 e 116 c.p.c.; omessa e motivazione Su un punto decisivo della contraddittoria controversia, avendo il giudice sostituito alla prova (il cui onere incombeva al ER) le discutibili risultanze della consulenza tecnica, dalla quale, peraltro, non emergeva la prova certa ed inequivocabile della imputabilità alla ITICI del vizi dell'opera. Sul punto vi era, dunque, carenza di motivazione e la sentenza non era accettabile neppure riguardo ai criteri usati per la valutazione dell'impianto in questione ied ai criteri usati. Entranti motivi vanno his thesi ricorrente, pur denunziandoEd, invero, la società artificiosamente violazione di norme processuali, non specifica esattamente in che tali violazioni si siano sostanziate atteso che, a prescindere dalla rubricazione dei motivi, le censure proposte contro la sentenza sono chiaramente attinenti alla valutazione della prova e, quindi, al merito del giudizio. E siccome la sentenza impugnata è stata emessa secondo equità, il ricorso, così come formulato, non merita accoglimento. Deve, infatti, ritenersi pronunciata secondo equità ogni sentenza del giudice di pace che, decidendo una controversia di valore (come nella specie) inferiore o pari a due milioni ཁལ ་ མ ་ པ ་ ལ ་ ཐ di lire, pur non richiamandosi espressamente all'equità, non faccia menzione di norme di diritto oppure che, facendone menzione, dichiari che queste norme corrispondono all'equità ovvero nulla esprime in ordine alla equità della decisione. Orbene, è assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nel giudizio di equità, il giudice di pace non è tenuto alla individuazione delle norme di diritto astrattamente applicabili alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei - conciliatore di un tempo -ilcome cosiddetti principi generali dell'ordinamento, essendo soltanto soggetto alla osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie nonché, a noma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali (e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio), giacché in tali controversie egli deve giudicare facendo applicazione della c.d. equità di quella integrativa ° formativa ° sostitutiva e non fondare il suo giudizio su un correttiva e deve, perciò, procedimento razionale di tipo logico- intuitivo e non applicando la regola equitativa collegata sillogistico, ritenuta la più adatta aedirettamente al caso concreto regolarlo. Ne consegue che le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono ricorribili in cassazione solo per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 C. 1 nn. 1, 2 e 4 c.p.c. nonché, ai sensi del I. 5 dello di per sé nonstesso articolo, per vizio di motivazione, rilevante sia nella motivazione in diritto che nella motivazione in fatto ma che può integrare vizio di annullamento allorché si traduca in assoluta inesistenza della consistente in affermazioni apodittiche del tutto svincolataMy motivazione (cui va equiparata la motivazione apparente, dai fatti di causa o quella affetta da contrasto irriducibile tra proposizioni tra loro inconciliabili) tale da rendere del tutto oscura o da precludere la identificazione della ratio specie non sussistono -- né sono decidendi. Nel caso di evizi del tipo di quelli sopra evidenziati allegati denunziabili in cassazione, poiché la sentenza impugnata evidenzia le ragioni per le quali il giudice di pace ha ritenuto infondate le regioni creditorie della ricorrente, sicché la ratio decidendi risulta ampiamente chiarita. ESENART Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla spese liquidate in complessivi euro 596,50 di cui euro cinquecento per onorario. Cosi deciso in Roma addi 9 luglio 2002 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Il Consigliere estensore PRESIDENTEViz Bildkorne Vllarun IL CAN ERE C1 Francesc atania CANCELLERIA DEPOSIT O GEN. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 ☑1 ania AF