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1 novembre 2007
1 novembre 2007
Art. 15. Modifiche alla parte IV del TUF 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e' sostituita dalla seguente:
«a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;».
2. All' articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»;
b) al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»;
c) al comma 3, la parola: «informativo» e' soppressa.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 93-bis e 100-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo si intendono per:
a) «strumenti finanziari comunitari»: i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi;
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;
c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
d) «quote o azioni di OICR aperti»: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societa' di investimento a capitale variabile;
e) «responsabile del collocamento»: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) «Stato membro d'origine»:
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.».
«Art. 100-bis(Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526 , quarto comma, del codice civile .
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».
«a) "strumenti finanziari comunitari": i valuti mobiliari e le quote di fondi chiusi;».
2. All' articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «una sollecitazione» sono sostituite dalle seguenti: «un'offerta al pubblico»;
b) al comma 2, le parole: «investitori professionali» sono sostituite dalle seguenti: «investitori qualificati»;
c) al comma 3, la parola: «informativo» e' soppressa.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 93-bis e 100-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo si intendono per:
a) «strumenti finanziari comunitari»: i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi;
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri strumenti negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche' qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto emittente;
c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»: tutti gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di capitale;
d) «quote o azioni di OICR aperti»: le quote di un fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di una societa' di investimento a capitale variabile;
e) «responsabile del collocamento»: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) «Stato membro d'origine»:
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita' appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e' applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un Paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e' stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un Paese terzo, qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.».
«Art. 100-bis(Circolazione dei prodotti finanziari). - 1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un'offerta al pubblico esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'art. 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
2. Si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'art. 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'art. 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526 , quarto comma, del codice civile .
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».
Commentario • 1
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