Sentenza 13 maggio 1998
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l'art. 165 cod. pen. si ispira ai principi di legalità e tassatività e pertanto la subordinazione può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate in modo da assicurare l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza una ulteriore pronuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/1998, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 13/05/98
l. Dott. Francesco MORELLI Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio DI JORIO Consigliere N. 536
3. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Secondo CARMENINI Cons. Relatore N. 2312/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto nell'interesse di MO TO, nato a [...] l'[...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste dell'1.10.1997, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona della dr.ssa Elena Paciotti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni;
rigetto nel resto,
OSSERVA
Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Trieste ha condannato IA MO per il reato di truffa, in esso assorbito anche il reato di appropriazione indebita, di cui al capo b); ha ritenuto l'equivalenza fra le riconosciute attenuanti generiche e la contestata recidiva;
ha inflitto la pena di giustizia;
ha concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola "al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili assegnando termine di mesi sei dal passaggio in giudicato della presente decisione"; non ha modificato la sentenza pretorile nella parte, in cui ha rimesso le parti dinanzi al giudice civile per la determinazione dei danni stessi.
Propone ricorso per cassazione il MO, deducendo due motivi 1) erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.165 c.p.; 2) mancanza di motivazione (art, 606 lett. e c.p.p) in tema di giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti.
Per ragioni di ordine sistematico conviene esaminare subito il secondo motivo, che si rivela infondato.
Il giudizio di comparazione (art.69 c.p.) ha la funzione di determinare la reale entità del reato per poter adeguare la pena al fatto ed alla personalità del reo. Si tratta di una valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale ha il solo dovere di fornire, quando vi sia stata specifica richiesta, congrua motivazione della sua scelta, anche attraverso il richiamo a taluno dei criteri indicati dall'art.133 c.p., ritenuto incisivo nel caso concreto, senza dover passare in rassegna tutti gli altri, per implicito irrilevanti.
Al riguardo la Corte territoriale ha dato ampio supporto argomentativo al giudizio di equivalenza, nella specifica e concreta considerazione dell'intensità del dolo e della entità del danno subito dalle parti lese : trattandosi di giudizio discrezionale corretto e logico, non v'è spazio per censure in sede di legittimità.
Il primo motivo, per contro, si mostra fondato.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi del condannato, l'art.165 c.p. si ispira ai principi di legalità e tassatività, intendendo assicurare certezza nel sistema dei relativi meccanismi, che diversamente condurrebbero all'esecuzione immediata della pena.
La subordinazione del beneficio ai detti obblighi può essere disposta soltanto con riferimento a prestazioni certe e determinate :
1) restituzioni;
2) pagamento della somma liquidata (dal giudice penale) a titolo di risarcimento del danno;
3) pagamento della provvisionale assegnata, sull'ammontare di esso;
4) pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno;
5) eliminazione della conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna e salvo che la legge non disponga altrimenti.
Risulta chiaro l'intento del legislatore di costituire un sistema "chiuso", tale che consenta sempre di determinare - nell'ambito della stessa sentenza penale - l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e suo corretto adempimento, di talché non si può ancorare la sospensione condizionale della pena ad una condanna generica al risarimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza un'ulteriore pronuncia.
Nel caso di specie si incorre in questo tipo di errore nell'applicazione della legge penale (art.165 c.p.), poiché il condannato dovrebbe risarcire alle parti civili costituite, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza penale, i danni, il cui ammontare è incerto e dovrà essere determinato dal giudice civile, sicuramente ben oltre il termine stabilito di sei mesi. La Corte territoriale, ove se ne fossero verificate le condizioni, avrebbe dovuto liquidare essa stessa i danni, ovvero assegnare somme provvisorie sulla liquidazione definitiva.
In conclusione, il giudice di merito ha ritenuto il prevenuto meritevole della sospensione condizionale della pena e tale giudizio deve essere tenuto fermo;
deve essere, però, eliso l'ostacolo della subordinazione, in quanto è stato posto in termini contrastanti con la disposizione della norma in commento: il beneficio assume quindi immediata espansione.
Entro questi limiti la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio;
nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998