CASS
Sentenza 12 dicembre 2023
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2023, n. 49337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49337 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) MU EP, nata a [...] il [...] 2) TE IU, nato a [...] il [...] avverso il decreto emesso il 20/06/2023 dalla Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP AS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il loro difensore, EP MU e IU TE, terzi interessati nel procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione nei confronti di NT MU, impugnano il decreto della Corte di appello di Bologna del 20 giugno scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 10 ottobre 2022, integrato e Penale Sent. Sez. 6 Num. 49337 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 04/12/2023 modificato con decreto del successivo 14 ottobre, che ha disposto il sequestro di beni, a norma dell'art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011. Ritiene la Corte d'appello che, a norma degli artt. 10 e 27, stesso d.lgs., l'appello possa essere proposto esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di confisca e che, invece, quelli che dispongono il sequestro possano formare oggetto di opposizione, con le forme dell'incidente di esecuzione. 2. Con unico e comune motivo di ricorso, la difesa degli interessati chiede di annullare detto decreto, poiché emesso in violazione degli anzidetti. 10 e 27, rilevando che anche il provvedimento applicativo del sequestro di prevenzione possa forma oggetto di appello, per effetto della modifica apportata all'originario testo del comma 1 del predetto art. 27 dalla legge n. 161 del 2017. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il motivo d'impugnazione è fondato. L'art. 27, cit., al comma 1, tra i provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati, annovera espressamente anche quelli «con i quali il Tribunale dispone (...) l'applicazione (...) del sequestro», prevedendo poi, al comma successivo, che «per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicando le disposizioni previste dall'articolo 10»: il quale, al comma 1, dà facoltà a tutte le parti interessate di proporre ricorso alla Corte di appello. 5. Il provvedimento impugnato non ha correttamente applicato tale disciplina normativa e dev'essere perciò annullato, con rinvio alla Corte di appello affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bologna per il cl< "'T.; giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EP AS, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Attraverso il loro difensore, EP MU e IU TE, terzi interessati nel procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione nei confronti di NT MU, impugnano il decreto della Corte di appello di Bologna del 20 giugno scorso, che ha dichiarato inammissibile l'appello da loro proposto avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 10 ottobre 2022, integrato e Penale Sent. Sez. 6 Num. 49337 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 04/12/2023 modificato con decreto del successivo 14 ottobre, che ha disposto il sequestro di beni, a norma dell'art. 20, d.lgs. n. 159 del 2011. Ritiene la Corte d'appello che, a norma degli artt. 10 e 27, stesso d.lgs., l'appello possa essere proposto esclusivamente nei confronti dei provvedimenti di confisca e che, invece, quelli che dispongono il sequestro possano formare oggetto di opposizione, con le forme dell'incidente di esecuzione. 2. Con unico e comune motivo di ricorso, la difesa degli interessati chiede di annullare detto decreto, poiché emesso in violazione degli anzidetti. 10 e 27, rilevando che anche il provvedimento applicativo del sequestro di prevenzione possa forma oggetto di appello, per effetto della modifica apportata all'originario testo del comma 1 del predetto art. 27 dalla legge n. 161 del 2017. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il motivo d'impugnazione è fondato. L'art. 27, cit., al comma 1, tra i provvedimenti che devono essere comunicati agli interessati, annovera espressamente anche quelli «con i quali il Tribunale dispone (...) l'applicazione (...) del sequestro», prevedendo poi, al comma successivo, che «per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicando le disposizioni previste dall'articolo 10»: il quale, al comma 1, dà facoltà a tutte le parti interessate di proporre ricorso alla Corte di appello. 5. Il provvedimento impugnato non ha correttamente applicato tale disciplina normativa e dev'essere perciò annullato, con rinvio alla Corte di appello affinché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bologna per il cl< "'T.; giudizio. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2023.