Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10445 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 3 LA CORTE SU PR10445702 Oggetto SEZ NE COND CIVILE SPRIETA RAELEVAZIONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 23660/99 28048 Consigliere- Dott. Antonino ELEFANTE Cron. 9127 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep. Consigliere- Dott. Vincenzo COLARUSSO Ud. 12/03/02 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente studioRichiesta SOLE 24 ORE dal Sig. SE N TENZA per diritti €€ 155 il 1,9 LUG 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELL RE CC LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che 10 difende CANCELLERIA unitamente all'avvocato GIAN FRANCO FONTAINE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA CE, elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che lo difende unitamente 2002 all'avvocato GIOACCHINO MILANESI, giusta delega in 392 atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 657/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 18/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato FONTAINE Gian Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo CA CI e NC GN erano comproprietari, fino al 1989, per m a ciascuno, di un intero fabbricato e parti accessorie. Con rogito del 29 marzo 1989, essi pattuirono la divisione in due porzioni contigue “da cielo terra", precisarono che erano "comprese nella presente assegnazione le comproprietà tutte dell'edificio ai sensi di legge o per destinazione, spettanti al condominio pro quota”, e che erano di uso comune ad entrambi soltan "le condutture, la fossa biologica e la fognatura". Conato di citazione notificato il 13.9.1993 NC GN conveniva avante al Tribunale di Bologna, CA CI, esponendo: che il convenuto, proprietario di una unità immobiliare contigua alla sua propricta, aveva eseguito una costruzione sul confine violando sia l'art.873 C.C che il regolamento edilizio del Comune ove sono posti i beni (Crespellano) che e stato accolto dal Pretore il suo ricorso ai sensi dell'art. 1171 c.c.. Chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità della costruzione in sopraelevazione e condannarsi il CI alla demolizione della parte di costruzione eretta in violazione delle prescritte distanze, oltre al risarcimento dei danni Si costituiva la parte convenuta, eccependo l'inapplicabilità dell'art.873 in quante non si trattava di semplice sopraelevazione, ma di sopraelevazione di immobile contiguo, e chiedendo la reiezione delle domande svolte nei suoi confrent Con sentenza depositata 18.7.1996, il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando al convenuto di eliminare dalla propria terrazza la parte di tettoia ed plastri di sostegno della medesima che si trovano ad una distanza inferiore a 5 ml rispetto alla linea di confine con la proprietà dell'attore. Condannava il convenuto alle spese. Osser ava il Tribunale essere pacifico che le due unità immobiliari erano due porzioni contigue dell'immobile, in precedenza in comproprietà delle parti che l'opera consisteva nell'erezione di un muro sul confine tra le due tenazze ciascuna di proprietà delle parti e di una serie di pilastri sulla porzione esclusiva del convenuto, in appoggio dei quali era stata posta una tettoia Richiamava l'obbligo stabilito nel regolamento edilizio comunale di teners: nelle costruzioni ad una distanza minima dal confine pari a 5 ml e rileva a che mentre il muro posto sul confine tra le due porzioni di terrazza era legittimo ai sensi dell'art.878 c.c., erano illegittime la parte di tettoia e i pilastri di sostegno posti a meno di 5 metri dal confine. Respingeva la domanda risarcitoria, perché non provata. Avverso tale decisione CA CI proponeva appello, con atto my nouticato il 26.11. 1996. Resisteva la parte appellata, insistendo per la conferma della sentenza impugnata e proponendo appello incidentale. Con sentenza in data 24.5/18.6.99, la Corte di appello di Bologna rigettava l'impugnazione, regolando le spese. Osser ava la Corte petroniana che, per quanto qui ancora interessa, in materia di distanze legali tra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi edifica per primo si esaurisce con il completamento, strutturale e funzionale, della costruzione. La successiva sopraelevazione deveve essere considerata a tutti gli effetti come una nuova costruzione e deve essere eseguita col rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante e ciò a maggior ragione nel caso di specic in cui neppure esistevano due fabbricati costruiti sul confine in appoggio o aderenza, ma soltanto un unico edificio successivamente diviso. 2 Sotto altro profilo, e come aveva esattamente osservato il Tribunale, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte il criterio della prevenzione e inapplicabile quando il regolamento edilizio imponga una distanza minima assoluta dal confine. Aggiungeva che il porticato in questione non era un oggetto a sé stante, ma costituova parte integrante dell'edificio al quale è connesso e, a causa di tale comunanza, non poteva avere diversa natura. Ancora nel caso di specie. si era in presenza di un unico immobile, la cui struttura unitaria era visibile anche nelle fotografie in atti. I proprietari si erano limitati ad una divisione ed attribuzione di parti in proprietà esclusiva e tale successiva divisione costituisce fattispecie peculiare non riconducibile a previsioni regolamentari dettate per casi di edifici costruiti sul confine. Sulla egittimita delle opere non incideva la concessione edilizia prodotta con appello a dimostrazione della regolarità urbanistica della tettoia му (variante 15.5.1995). La concessione rimuove infatti un ostacolo di carattere pubblicistico alla libera esplicazione del diritto di edificare, ma non incide sui rapporti privatistici. Si rilevava ancora che nel caso di specie le due proprietà sono sostanzialmente autonome, avendo in comune soltanto “le condutture, la fossa biologica e la fognatura" Anche nei condomini, comunque, sono applicabili le norme sulle distanze legali, purchè compatibili con l'applicazione delle norme particolari relativa all'uso delle cose comuni ai sensi dell'art 1102 c.c., e nella fattispecie in esame non veniva in questione alcun problema di uso di cose comuni, sicchè la normativa sulle distanze restava pienamente applicabile. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per equivalente, l'art. 2058, conima secondo, c.c. non trovava applicazione riguardo alle azioni tese a far valere un diritto reale, come le azioni tendenti alla riduzione in pristino. 3 Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, CA CI, che ha anche presentato memoria;
resiste con controricorso NC GN. Motivi della decisione Va premessa all'esame dei singoli motivi di ricorso la constatazione secondo cui nella specie trattasi di edificio originariamente unico e poi diviso in due porzioni, tra gli originari comproprietari, contigue, da "cielo a teria L'opera in contestazione concerneva l'erezione di un muro sul confine tra le due terrazze (ciascuna di proprietà delle parti) e di una serie di pilastri sulla porziene esclusiva del CI, in appoggio dei quali era stata posta una tettoia Con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.872 e 873 ہو c.ce el collegato regolamento del comune di Crespellano - artt. 34, 36 e 37 e del DM 24. 1968, n. 1444, art.9, nonché omesso ed insufficiente esame di punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn.3 e 5, cpc.) il ricomente evidenzia che l'art.37 del regolamento edilizio locale, in tema di distanze tra edifici era integrativo del codice civile solo relativamente ai corpi completamente chiusi, mentre per i porticati doveva applicarsi la disciplina codicistica. La sentenza impugnata ha seguito un diverso ordine argomentativo, evidenziando che il porticato in questione non poteva essere considerato come costruzione a se stante, ma costituiva parte integrante dell'edificio a cui el connesso e, a causa di tale comunanza, non poteva avere diversa natura + Come si vede, nella specie non è in discussione la pretesa, diversificata qualificazione delle costruzioni nella disciplina locale, quanto la autonomia o meno della costruzione che costituisce il porticato. Ne e utilmente richiamabile la giurisprudenza formatasi in relazione al DM - 4 1968. n. 1444, atteso che il fulcro della questione prescinde dalle disposizione ministeriale, in quanto la motivazione adottata si basa sulla unitareta dell'edificio, porticato ed immobile principale. È conseguente che la valutazione così effettuata si sottrae sia alla considerazione scaturente dal regolamento locale sia a quella fondata sul DM itato Venendo ad esaminare la questione relativa alla dedotta omissione di esame di punti decisivi della controversia, è evidente che ci si riferisce alla manca a valutazione dell'entità della costruzione "nuova", definita in ricors "inconsistente". y Ma tale profilo, seppure sostenuto anche con riferimento ad un preteso doppie binario di valutazione, non appare idoneo a scalfire la ritenuta unitaseta del complesso, che, su una base di valutazione legata alla situazione dei luoghi e, quindi, di merito, sfugge ad una analisi in sede di legittimità, in quanto è di per sé sostenuta dall'indubbio rapporto di accessorieta esistente Ne consegue che il primo motivo non può essere accolto. Con il secondo mezzo, praticamente analogo nella intestazione, si pone invece l'accento sul fatto che l'art.37 del Regolamento locale consentiva l'elevazione del proprio edificio purchè non superasse l'altezza dell'edificio contiguo nel caso di specie la sopraelevazione non superava in altezza l'edificio del GN. donde la legittimazione di essa. 5 L'ultima parte del citato art.37 ammette la costruzione a confine in caso di costruzione preesistente in confine, purchè l'altezza del nuovo edificio non super quella dell'edificio preesistente. La seurenza impugnata, esaminando tale profilo, ha argomentato nel senso che take disposizione attiene al caso di edifici contigui costruiti sul confine, ipotes: questa non ravvisabile nel caso che ne occupa, in quanto nella specie trattasi di un unico immobile, la cui struttura unitaria risultava anche dalle fotografie in atti. L'ipotesi e peculiare ed è stato premesso all'esame dei motivi che tale singolarita non può non essere valutata ai fini che ne occupano;
in realtà, la test secondo cui la costruzione a confine può, anzi deve, nella prospertazione del ricorrente, godere delle caratteristiche, in tema di distanze dettate per edifici contigui, risulta smentita proprio dall'uso (art.37 му cit) ricorrente del plurale (edifici) e dalla distinzione tra edifici. Nel caso di specie, come ha rilevato la Corte petroniana, non può prescindersi dal fatto che l'edificio sia di fatto unico, sicchè non può parlarsi di costruzioni contigue, ma di unica costruzione, cosa questa che esclude l'applicabilità della deroga di cui all'ultima parte dell'art.37. Puoi sembrare riduttiva una interpretazione del genere di quella adottata dalla Corte bolognese, ma, a ben vedere, è l'unica possibile in un caso quale quello all'esame di questa Corte. È proprio infatti la reciproca posizione e la altezza di due edifici frontistanti a determinare la regola applicabile, non la altezza di un solo edificio che risulta diviso;
in realtà, la norma invocata ha il preciso senso di indicare i rapporti (in altezza) reciproci tra due edifici frontistanti, non quello di regolare l'altezza di un solo edificio già esistente nella via conformazione originaria, con le caratteristiche che ad esso sono proprie e che non vengono meno per l'avvenuta divisione dello stesso. 6 Pure stringata e laconica, la convinzione espressa al riguardo dalla Corte territoriale deve essere dunque condivisa, con la conseguenza che anche il motive in esame deve essere respinto. Il terzo mezzo (violazione e/o falsa applicazione degli artt.872 e 873 c.c. anche in rapporto alla normativa amministrativa sulle concessioni edilizie e alla non impugnazione dei provvedimenti amministrativi da parte degli interessati con riferimento all'art.360, n.3 cpc) richiama la concessione edilizia ottenuta dal CI e ne invoca, quanto meno, la conforme interpretazione del regolamento locale rispetto alla tesi sostenuta dal CI . Per un verso va evidenziato che la mancata impugnativa di tale concessione da parte dei controinteressati, pure evidenziata in ricorso, non può spiegare му rilievo alcuno, in ragione della limitata (ai solo fini pubblicistici) valenza della concessione, che non incide sui rapporti privatistici;
per altro verso devesi evidenziare che le considerazioni già svolte in ordine alla corretta interpretazione da dare alla norma di cui all'art. 37 Regolamento edilizio, che si basa sulla singolarità della fattispecie, in cui si ha un unico edificio e non ga due edifici frontistanti, cosa questa che elide la applicabilità di una norma dettata per la invero più ricorrente ipotesi di edifici distinti nella struttura, sono tali da non conferire, nell'ambito privatistico, alcun valore alla concessione edilizia. rilasciata evidentemente nella sola ottica del pubblico interesse Con quarto (ed ultimo) motivo, il CI lamenta ancora violazione e/o falsa applicazione degli artt 872 e 873 c.c., anche in relazione all'art. 2058 c.c e comunque, omesso ed insufficiente esame di punto della controversia rilevabile di ufficio o prospettato dalla parte in relazione all'art. 360, nn.3 e 5. cpc 7 AGENZIA DELLE ENTRATE ROM A NG11730 Registrato 15 OTT 2002 "Serie 4 43156 300 160.10 ate c 110 euro CENTOSE GA/10 9b ને p. Dirigenta 2 vizi (Dott.ssa Man DI FILIPPO) Il Responsabil i Atti Giudiziari (Dr. M.ACCICHINI) Si sostiene al riguardo che erroneamente la Corte petroniana avrebbe respinto la tesi subordinata del ricci volta ad evitare la riduzione in pristino stato surrogando la sanzione in quella del risarcimento danni. In particolare, si sarebbe omesso di rilevare che la disciplina applicata investe la tutela di interessi urbanistici di carattere prettamente pubblico e non ga la disciplina dei rapporti intersoggettivi di diritto privato. Le considerazioni già svolte sono sufficienti a dimostrare che, al contrario, nella specie attesa la peculiarità dell'edificio di che trattasi, le norme applicite avevano lo scopo, se non unico, concorrente, di tutelare anche i rapponi interprivati, con la conseguenza che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata risulta pienamente applicabile nella fattispecie laddove esclude che l'art.2058 c.c., comma secondo, possa essere applicato con riguardo alle azioni tese a far valere un diritto reale, come le azioni tendenti alla riduzione in pristino (adde Cass.29.5.1995, n.6053). Quanto infine alla tesi relativa alla insistenza di intercapedini dannose, la stessa appare prospettata per la prima volta in questa sede di legittimità e, stante che il ricorrente non ha dimostrato specificamente di averla proposta in precedenza risulta pertanto inammissibile. In definitiva il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. TEST129.11 45BT 30, др
P.Q.M.
TOT. 160,10 La Carte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 89.11. che liquida in "euro, oltre a 600,00 euro per onorari. Cosi deciso in Roma, il 12.3.2002 Il Presidente/ Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 18 LUG. 2002 8 DEPOSITATO IN CANCELLERIA. Dott.ssa Donatella D'Anna CANCELLIERE C1 Roma