CASS
Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/07/2023, n. 32119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32119 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo nel procedimento nei confronti di RT IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la mancata applicazione della confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2022, il Giudice dell'udienza p preliminare del Tribunale di Fermo ha applicato, a norma dell'art. 444 ss. cod. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32119 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 06/04/2023 proc. pen., a IN RT, la pena di un anno di reclusione per i reati di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e di cui all'art. 316-ter cod. pen., concedendo il beneficio della sospensione condizionale Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, IN RT: -) al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all'atto di presentazione della relativa domanda con prot. INPS - RDS. 2019-1917375 del 02.10.2019, aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il figlio CA era «non occupato», ed aveva omesso di indicare il reddito presunto del medesimo;
-) mediante la presentazione della domanda appena indicata, aveva indebitamente conseguito, fino a dicembre 2020, il beneficio del reddito di cittadinanza per una somma pari a 4.461,38 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 322-ter cod. pen., a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha omesso di applicare la confisca, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato. Si rappresenta che, nel caso di specie, andava disposta la confisca della somma di denaro pari a euro 4.461,38 indebitamente percepita dall'imputato a titolo di reddito di cittadinanza. Si osserva, in particolare, che la confisca per equivalente deve essere applicata anche in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ed anche in assenza di specifico accordo tra le parti sul punto, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2.. Occorre premettere che, come già ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata applicazione della confisca obbligatoria può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione 2 estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01, e Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059-01). Si può aggiungere che l'indirizzo ermeneutico indicato ha ricevuto indiretta, ma precisa conferma, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ad avviso delle quali la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03). 3. Ora, nella specie, la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 4. La fondatezza del ricorso impone di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo, e precisamente al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, che la ha pronunciata. Il Giudice del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la confisca con rinvio al Tribunale di Fermo. Così deciso in data 06/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pre dente
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la mancata applicazione della confisca. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 10 novembre 2022, il Giudice dell'udienza p preliminare del Tribunale di Fermo ha applicato, a norma dell'art. 444 ss. cod. Penale Sent. Sez. 3 Num. 32119 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 06/04/2023 proc. pen., a IN RT, la pena di un anno di reclusione per i reati di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e di cui all'art. 316-ter cod. pen., concedendo il beneficio della sospensione condizionale Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, IN RT: -) al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza, all'atto di presentazione della relativa domanda con prot. INPS - RDS. 2019-1917375 del 02.10.2019, aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il figlio CA era «non occupato», ed aveva omesso di indicare il reddito presunto del medesimo;
-) mediante la presentazione della domanda appena indicata, aveva indebitamente conseguito, fino a dicembre 2020, il beneficio del reddito di cittadinanza per una somma pari a 4.461,38 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 322-ter cod. pen., a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della confisca del prezzo o del profitto del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. Si deduce che la sentenza impugnata illegittimamente ha omesso di applicare la confisca, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato. Si rappresenta che, nel caso di specie, andava disposta la confisca della somma di denaro pari a euro 4.461,38 indebitamente percepita dall'imputato a titolo di reddito di cittadinanza. Si osserva, in particolare, che la confisca per equivalente deve essere applicata anche in presenza di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. ed anche in assenza di specifico accordo tra le parti sul punto, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 2.. Occorre premettere che, come già ripetutamente osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata applicazione della confisca obbligatoria può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione 2 estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01, e Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059-01). Si può aggiungere che l'indirizzo ermeneutico indicato ha ricevuto indiretta, ma precisa conferma, dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, ad avviso delle quali la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/20219, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03). 3. Ora, nella specie, la confisca di cui si denuncia l'omessa applicazione doveva e deve essere obbligatoriamente disposta, sia in forma diretta, sia per equivalente. Invero, per tutti i reati di cui agli artt. da 314 a 320 cod. pen., e quindi anche in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., posto a base della sentenza impugnata, l'art. 322-ter cod. pen. prevede che sia «sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». 4. La fondatezza del ricorso impone di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo, e precisamente al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Fermo, che la ha pronunciata. Il Giudice del rinvio provvederà a disporre la confisca in via diretta, nonché, ove questa non sia possibile, per equivalente, previa determinazione dell'esatto importo del prezzo e del profitto del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione concernente la confisca con rinvio al Tribunale di Fermo. Così deciso in data 06/04/2023 Il Consigliere estensore Il Pre dente