Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2004, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cerealtoscana S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. IR VE, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Puccini 10, presso l'avv. Giancarlo Ferri, che, unitamente agli avv.ti Pierfederico Pierfederici e Luigi Castellani del Foro di Firenze, la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1525/00 del 2 maggio 2000, depositata il 29 agosto 2000, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16 settembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 11 novembre 1997 il Ministero delle Finanze proponeva innanzi al Tribunale di Firenze opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del medesimo Tribunale, con il quale era stato ingiunto all'opponente di rimborsare alla società Cerealtoscana S.p.A. l'importo di L. 63.000.000 a titolo di rimborso delle tasse di concessione governativa sulle società da quest'ultima corrisposte per gli anni dal 1988 al 1992 e non dovute per contrasto della normativa impositiva con il diritto comunitario. Il Tribunale adito, con sentenza n. 901/98 del 11 marzo 1998, depositata il 4 aprile 1998, rigettava l'opposizione. La sentenza era impugnata, in via principale, dal Ministero delle Finanze, che ne chiedeva l'integrale riforma, insistendo soprattutto sull'intervenuta decadenza triennale ex art. 13, comma 2^, D.P.R. n. 641/1972, e, in via incidentale, dalla società contribuente, che ne chiedeva la riforma limitatamente alla parte in cui veniva fissata la decorrenza degli interessi dalla domanda giudiziale (e cioè dalla data di notifica del decreto ingiuntivo) e non dalle istanze di rimborso in via amministrativa.
La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, riformava la decisione del primo giudice riducendo a L. 36.000.000 l'importo che l'Amministrazione era tenuta a rimborsare alla società appellata e statuiva la decorrenza degli interessi dalla domanda di rimborso in via amministrativa nella misura di cui alla L. n. 29/1961 e successive modificazioni.
Avverso tale sentenza la società Cerealtoscana S.p.A., con atto notificato a mezzo del servizio postale il 31 gennaio 2001, propone ricorso per Cassazione con unico complesso motivo. Il Ministero delle Finanze non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e omesso accertamento e valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione della controversia, nonché omessa valutazione ed esame di prova documentale in atti: ad avviso della società ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente omesso di considerare che l'istanza di rimborso del 27 giugno 1991 non era, come la Corte ha affermato, l'unico atto interruttivo idoneo ad impedire la decadenza triennale, dato che esisteva in atti altra istanza di rimborso del 15 febbraio 1994, con la quale veniva chiesto il rimborso parziale ex D.L. n. 331/1993 quanto a L.
8.000.000 del maggior importo di L. 12.000.000 pagato per la tassa di concessione governativa relativa all'anno 1992. L'errore della Corte di merito sarebbe consistito sostanzialmente nel ritenere che "tutti i pagamenti per cui è giudizio¯ risalissero al periodo giugno 1988 - giugno 1991, sicché l'unico atto interruttivo da considerare fosse quello del 27 giugno 1991 (pervenuto all'Amministrazione il 10 luglio 1991) che quei pagamenti appunto si riferiva: invece, evidenzia la società ricorrente, anche relativamente ai pagamenti del 1992 vi "era giudizio", e rispetto a questi non è stato valutato il relativo atto interruttivo, pur depositato in atti, con il conseguente vizio di motivazione. Il ricorso è fondato. Innanzi tutto occorre tener conto che l'attuale controversia prende origine dalla opposizione proposta dal Ministero delle Finanze avverso il decreto ingiuntivo emesso il 6 ottobre 1997 dal Presidente del Tribunale di Firenze a favore della società Cerealtoscana S.p.A. per complessive L. 63.000.000, corrispondenti alla somma dei versamenti eseguiti dalla società in questione a titolo di tassa annuale di concessione governativa per gli anni dal 1988 al 1992.
Non potrebbe esservi, quindi, dubbio che oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto della società ad ottenere il rimborso dei versamenti a tale titolo effettuati per le annualità 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
Nel descrivere lo "svolgimento del processo", la Corte di merito indica espressamente (pagg. 3 e 4 della sentenza d'appello) che tra le censure mosse dall'Amministrazione alla sentenza di primo grado con l'atto d'appello, vi era il rilievo che "per quanto pagato nel 1992 in eccesso, rispetto agli importi stabiliti dall'art. 10 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con L. 8 agosto 1992, n. 359,
valgono le disposizioni del 2^ e 3^ comma art. 61 D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con L. 29 ottobre 1993, n. 427, che impongono una diversa procedura per la competenza dell'Ufficio del Registro Tasse e CC.GG. di Roma in merito alle istanze di rimborso". Con tale notazione la Corte di merito positivamente (pur se implicitamente) afferma che (la pretesa di un rimborso concernente) i pagamenti in eccesso relativi all'anno 1992 è anch'essa oggetto del giudizio, tant'è che l'Amministrazione appellante vi dedica esplicita attenzione, formulando una specifica censura. Si tratta, poi, di una censura che, se non espressamente, è implicitamente rigettata dalla Corte di merito. Che vi sia una implicita pronuncia di rigetto lo si ricava da due affermazioni della Corte di merito: l'affermazione (pag. 9 della sentenza impugnata) secondo cui a seguito delle considerazioni svolte dalla stessa Corte in ordine alla illegittimità della tassa di concessione governativa sulle società "emerge la necessità di una risposta negativa da opporre a tutte le censure di merito che l'Amministrazione ha mosso al primo giudice"; l'affermazione (pag. 10 della sentenza impugnata), secondo la quale, una volta rilevata l'inesistenza del potere tributario "per conflitto della normativa interna con le regole comunitarie", "le implicazioni dell'opposto convincimento, prospettate dall'appellante anche per profili processuali (applicabilità del 2^ e 3^ comma art. 61 D.L. n. 331/1993, per la presentazione delle istanze di rimborso a Roma ...) non hanno ... fondamento".
In questo quadro argomentativo si appalesa una irriducibile contraddizione interna alla sentenza d'appello: perché la Corte, dichiarando poi (pag. 11 della sentenza impugnata) che tutti i "pagamenti per cui è giudizio" "risalgono al periodo giugno 1988 - giugno 1991", positivamente (pur se implicitamente) esclude, in evidente contrasto con quanto affermato in precedenza, che (la pretesa di un rimborso concernente) i pagamenti in eccesso relativi all'anno 1992 sia anch'essa oggetto del giudizio.
Peraltro, questa affermazione che tutti i "pagamenti per cui è giudizio" "risalgono al periodo giugno 1988 - giugno 1991", costituisce la sola motivazione che sorregge la decisione di considerare ai fini dell'accertamento della decadenza triennale unicamente l'istanza inviata dalla società con lettera raccomandata pervenuta all'Amministrazione il 10 luglio 1991: questo documento appare, quindi, valutato non perché sia l'unico prodotto in atti, ma perché considerato - senza che ne sia, tuttavia, data alcuna adeguata giustificazione - l'unico attinente all'oggetto del giudizio.
La stessa motivazione dovrebbe sorreggere, ad un tempo, anche il rigetto della pretesa di un rimborso concernente i pagamenti in eccesso relativi all'anno 1992, rigetto implicito nella delimitazione dell'oggetto del giudizio ai soli pagamenti relativi al periodo 1988- 1991.
Ma si tratta di una motivazione che si compendia inaccettabilmente in una affermazione - tutti i "pagamenti per cui è giudizio" "risalgono al periodo giugno 1988 - giugno 1991" - che resta non spiegata, in quanto la limitazione dell'oggetto del giudizio ai pagamenti effettuati nel suddetto periodo temporale non sembra frutto di una argomentata valutazione ma di un convincimento apoditticamente dichiarato. Convincimento che, per di più, sembra in evidente contraddizione con altre affermazioni contenute nella sentenza de qua, le quali palesano come, ad avviso dello stesso giudicante, anche i pagamenti effettuati nell'anno 1992 costituiscono oggetto del giudizio.
Sicché non sembra possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Corte di merito nel pervenire alle conclusioni esplicitate nella sentenza impugnata, la cui motivazione appare insufficiente e viziata da un'intima ed irrisolvibile contraddizione.
Pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004