Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10601 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA IT P 1 0601 /0 1 IN NOM LA CORTE SU REMA DI CASSAZIONE Oggetto Reveremend SEZIONE TERZA CIVILE RCA conconstru e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22279/98Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 23218 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Rep. 3601 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 15/03/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE PARAFIORITI MARIA, LAZZARA ENZO, LAZZARA Richiesta copia studio ANTONINO, dal Sig. IL SOLE 24 ORE LAZZARA RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA per diritti L. 3000 il 03 AGO 2001- TRIONFALE 81, presso lo studio dell'avvocato FOTI IL CANCELLIERE GIOVANNI, che li difende unitamente all'avvocato VICARI ALFREDO, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELL ricorrenti
contro
CS AUTOSTRADALE MEPA;
0400853
- intimato -
avverso la sentenza n. 4/98 della Corte d'Appello di 0400854 2001 MESSINA, Sezione Promiscua emessa il 11/12/1997, 517 depositata il 08/01/98; RG.368/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
1'Avvocato MAURIZIO MANSUTTI (per delega Avv. udito A. Vicari); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 26 marzo 1987 il signor ZA EO, mentre percorreva, a bordo della propria autovettura, un via- dotto, lungo l'autostrada ES AL, sbandava do- po aver urtato alcuni segnali apposti sulla sede stra- dale e precipitava, morendo, attraverso un varco la- sciato aperto nel gard rail a seguito di un precedente incidente di qualche settimana antecedente. Gli eredi del defunto, la vedova Parafioriti Maria, in proprio e quale esercente la potestà sui minori Laz- zara NZ, ON e RI, conveniva in giudizio, di- nanzi al Tribunale di Patti, il Consorzio per 1'autostrada ES AL (ora Consorzio per le au- tostrade della Sicilia) e ne chiedeva la condanna al pagamento dei danni tutti conseguenti alla morte del ZA. Si costituiva il Consorzio e contestava il fondamento delle pretese. Il Tribunale di Patti, con 2 イ sentenza del 2 giugno 1994, riteneva che la responsabi- lità dell'evento fosse da ascriversi alla negligenza del Consorzio circa la mancata riparazione del varco sul viadotto, e lo condannava al pagamento di somme a vario titolo in favore degli attori (v. amplius in di- spositivo). La decisione era appellata dal Consorzio sull'an e sul quantum debeatur;
resistevano le controparti. Con sentenza del giorno 8 gennaio 1998 la Corte di appello di ES così decideva: in parziale accogli- mento dell'appello e ritenuto il concorso di colpa del conducente dell'auto nella misura del 50%, condanna il Consorzio in favore degli eredi del ZA, al paga- mento delle minori somme di (v. amplius in dispositi- vo), compensando tra le parti le spese del giudizio di appello. Contro la decisione ricorrono gli eredi del Lazza- ra, deducendo quattro motivi di censura illustrati da memoria;
il Consorzio non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai de- dotti motivi. Con il primo motivo si deduce l'error iuris (per la violazione degli artt. 2043 e 1227 c.c.) ed il vizio della motivazione sul punto del concorso della colpa 3 accertato nella misura del 50%. La tesi è che lo sbandamento avvenne a velocità mo- derata e che se il buco lungo la barriera di conteni- mento fosse stato riparato, nessun danno si sarebbe ve- rificato al conducente, anche nel caso di sbandamento. La censura in fatto e non inficia la logica della motivazione fondata sul riesame complessivo delle pro- ve. I giudici del merito hanno posto in evidenza l'imperizia del conducente dell'auto, che pure doveva aver notato i segnali che avvertivano la chiusura prov- visoria del tratto di strada interessato dall'apertura del varco per precedente incidente. Dunque doveva ade- guare la velocità alla situazione di pericolo, mentre invece ebbe a sbandare, finendo tragicamente proprio ad infilarsi nel varco non ancora riparato. Appare dunque corretta la valutazione del concorso di colpa nella mi- sura indicata, secondo una valutazione, si ripete, in fatto, adeguatamente motivata. Con il secondo motivo si deduce, da parte degli eredi del defunto, la riduzione del danno patrimoniale riflesso da lucro cessante, dovendosi ritenere illegit- time le riduzioni per lo scarto tra vita fisica e vita le spese "personali" che il defuntolavorativa, e per avrebbe trattenuto per le proprie esigenze. In senso contrario si osserva che, proprio le ragioni di equità 4 che hanno ispirato la liquidazione di tale danno ri- flesso, hanno giustificato l'adozione di correttivi che tenessero conto dell'effettiva produttività del sogget- to lavoratore (41 enne) e del presumibile apporto che avrebbe dato (nella misura dell'80%) alla famiglia. La decisione equitativa sfugge dunque alle censure di irragionevole riduzione. Parimenti, infondato, perché generico, è il terzo motivo sulla riduzione del danno morale che è stato di- mezzato, ma in relazione alla attribuzione del concorso di colpa del 50%. I ricorrenti non hanno svolto appello incidentale sul punto dell'originaria liquidazione e sui relativi criteri, proprio perché si accontentavano della liquidazione data in primo grado. Dunque non sono stati contestati i criteri di li- quidazione del danno, mentre la riduzione è conseguenza del concorso, non della arbitrarietà dei criteri. Resta assorbito il quarto motivo, sulle spese com- pensate, proprio perché la riforma della decisione e l'attribuzione del concorso evidenziavano le ragioni di tale compensazione. Il motivo è inoltre infondato per le ragioni anzi- dette. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazio- non avendo svolto difese la controparte. ne, Z 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma 15 marzo 2001. IL PRESIDENTEАри ст IL CONSIGLIERE EST 1007 250.000 Beth th 4567 H0000 TOR90000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Agenzia delle Entrate Depositata in Cancelleria Ufficio di Roma 2 13-08.11 Iscritto a ruolo il 11/1778 oggi, 1 -2.060 2001 Art. D. IL CANGELLIERE C1 Giovanni Giambattista