Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL0 1 6 05 /03 LA CORTE SUPRE DI CAS SEZIONE SECONDA CIVILE SERVITU" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 11083/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere 14155/00 3702 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere + Cron. Rep. 520 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Consigliere Ud. 09/10/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: CANALE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA A VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato MAN LIRE 1500 PANUCCIO, che 10 difende, giusta delega in ALBERTO " ANCEL atti;
ricorrente
contro
ID TO;
intimato e sul 2° ricorso n° 14155/00 proposto da: ID TO, elettivamente domiciliato in ROMA, PZZA 2002 CATALANI 4. presso lo studio dell'avvoca to GIUSEPPE 1310 FORTINO, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- ALL - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CANALE SALVATORE;
intimato avverso la sentenza n. 36/99 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 09/10/02 dal MENSITIERI;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due procedimenti trattandosi di ricorsi avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato PANUCCIO ALBERTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del riems;
udito 1'Avvocato MARCELLA ROSSI che depone delega dell'Avvocato FORTINO GIUSEPPE, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per ▬▬▬▬ l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e rigetto nel resto, rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 1° ottobre 1979 NI DA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, LE LL e premesso che con CA del 13 dicembre 1959 i atto notaioper germani NO e la loro madre gli avevano venduto tutto un piano seminterrato -con annesso terrazzo a livello di un edificio а sei piani, sito in Reggio Calabria in margine alle vie 2 settembre e Possidonea;
che la vendita aveva compreso le parti condominiali del fabbricato con esclusione della д terrazza, di cui i venditori si erano riservati la н proprietà, costituendo però in favore di esso attore о usufruire della stessa per il diritto di lavare e stendere i panni con affacciarsi e per che, qualora fosse statoespressa pattuizione costruito un altro piano, detto diritto si sarebbe trasferito sulla nuova terrazza;
che nel novembre 1968 gli stessi venditori avevano trasferito la proprietà della terrazza alla convenuta, la quale dopo qualche tempo vi aveva costruito un appartamento senza corrispondere l'indennità prevista dall'art. 1127 cc e per di più in assenza delle prescritte autorizzazioni ed in violazione dell'art. 45 del regolamento comunale d' igiene;
che 3 la LL aveva pure incorporato il torrino delle scale condominiali senza realizzare una rampa di scale simile a quella preesistente per consentire l'accesso alla nuova terrazza;
che la superficie di quest'ultima era inferiore a quella precedente sicchè l'esercizio del diritto di servitù di esso attore era stato notevolmente diminuito;
che erano state aperte illegittimamente vedute a carico della sottostante proprietà di esso DA su cui si riversavano pure le acque piovane del terrazzo della sopraelevazione;
tutto ciò premesso, chiedeva che la convenuta fosse condannata a demolire г l'appartamento costruito sulla terrazza ovvero, in е subordine: a) a costruire un nuovo torrino delle scale condominiali ed una nuova rampa di scale simile а quella preesistente al sopralzo;
b) a modificare la situazione attuale in modo da consentire ad esso attore di esercitare il diritto di affacciarsi e di lavare e stendere i panni su una terrazza della stessa ampiezza di quella preesistente;
c) ad eliminare le finestre della sopraelevazione, aperte sul terrazzo di proprietà di esso DA;
d) a modificare la situazione attuale in modo da impedire che le acque piovane del terrazzo dell'appartamento in sopraelevazione andassero a 4 riversarsi sul sottostante terrazzo a livello di proprietà di esso attore;
e) a pagare l'indennità ex art. 1127 cc e a risarcire i danni subiti. Costituitasi, la convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie deducendo che il DA era titolare soltanto del "diritto di usufruire della terrazza" ma non anche del diritto di comproprietà delle scale e dell'androne dell'edificio, tanto che per consentire l'accesso alla terrazza, nell'atto di unaacquisto dell'attore, era stata costituita servitù di passaggio attraverso il portone centrale ну di via Possidonea e ciò proprio perchè la proprietà я DA (costituita esclusivamente dal piano seminterrato con terrazzo a livello) aveva un ingresso completamente autonomo e separato da quello dell'androne di via Possidonea, tal che nessun diritto poteva esser fatto valere in ordine alla prosecuzione delle scale fino al nuovo piano di terrazza, essendo egualmente consentito il comodo accesso alla terrazza medesima. Evidenziava, inoltre, la LL che le nuove aperture prospettavano sulle parti comuni e non costituivano alcuna servitù a carico della proprietà DA e che neppure sussisteva il lamentato gocciolamento di acque ed eccepiva, infine, la prescrizione del 5 diritto all'indennizzo. Espletata una CTU, a seguito della morte della convenuta il giudizio veniva riassunto nei confronti degli eredi di costei dei quali si costituiva soltanto CA TO il quale preliminarmente eccepiva di aver ricevuto in donazione dalla madre l'appartamento in discorso prima dell'inizio del giudizio con atto per notar Greco del 5 febbraio 1985 . Eccepiva in subordine il CA la prescrizione dei diritti vantati dall'attore e comunque dichiarava t di far proprie le eccezioni della propria dante u A causa. Con sentenza 10.7-8.10.97 il Tribunale dichiarava inammissibili le domande proposte nei confronti degli altri eredi della LL non costituitisi;
rigettava la domanda di demolizione;
condannava il CA а costruire una rampa di scale interna con le stesse caratteristiche e dimensioni di quella preesistente nonché а realizzare un lastrico solare dell'originaria dimensione di 267 mq. rendendolo utilizzabile dal DA;
condannava lo stesso CA a ridurre a luci le vedute aperte sul fronte Ovest e sul fronte Sud, prospicienti e confinanti con il 6 terrazzo DA, nonché ad eliminare lo scolo delle acque dettasu proprietà; condannava il CA medesimo al pagamento in favore del DA delle somme già rivalutate di £.
3.000.000 a titolo di risarcimento danni e di £. 16.084.000 a titolo di indennità ex art. 1127 cc, oltre interessi. Proposti gravami, principale, dal DA e, incidentale, dal CA, la Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza 4.2-13.4.99, li rigettava entrambi, compensando interamente tra le parti le spese del grado. y u Avverso tale decisione ha proposto ricorso per d cassazione TO CA sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso NI DA il quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE due ricorsi, il principale e l'incidentale, sono stati riuniti, in quanto proposti avversO la medesima decisione (art. 335 cpc). Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione ed erronea applicazione degli artt. 1063,1064 e 1065 cc, in relazione agli artt. 1362 e 7 1366 stesso codice. Osserva il ricorrente che la Corte del merito, per giungere alla conclusione a lui sfavorevole, si era fermata alla considerazione oggettiva dei dati di fatto costituiti dalla riduzione della superficie della terrazza preesistente e del mutamento della via di accesso alla nuova, senza però valutare se la comune intenzione delle parti, manifestata con il contratto del 13 febbraio 1959, fosse quella di garantire che la servitù fosse mantenuta in modo da soddisfare le utilità per le quali era stata concessa (affaccio, lavare e stendere panni) ovvero quella di mantenere la servitù medesima con caratteristiche perfettamente identiche a quelle originarie. E poiché, contrariamente all'assunto della Corte territoriale, i due elementi della superficie e della via di accessO non dovevano, ad avviso del ricorrente, rimaner congelati nella loro materialità oggettiva, occorrendo procedere ad un'interpretazione del contratto secondo buona fede, doveva ritenersi che comune intenzione delle parti fosse quella di trarre dall'uso della terrazza non tutte le possibili utilità, ma solo quelle ben limitate dell' "affaccio e per lavare e 8 lapanni", per cui conservazione ed stendere esercizio non era affatto necessario, anche in conformità al principio stabilito dall'art. 1065 CC, che, nel caso della sopraelevazione, fossero mantenuti una terrazza identica alla precedente ed un accesso alla medesima identico a quello preesistente. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione ed errata applicazione dell'art. 1068 cc. s Osserva il ricorrente che la suindicata A norma,consentendo lo spostamento della servitù, non impone che il luogo e le modalità di esercizio abbiano caratteristiche perfettamente identiche a quelle della servitù originaria, essendo sufficiente che la presenza di caratteristiche analoghe assicuri al fondo dominante di trarre le medesime utilità. E nel caso di specie la superficie libera venuta a crearsi con la realizzazione della nuova terrazza (mq. 206) era certamente di pari comodità rispetto a quella precedente di mq. 267 per affacciarsi e per lavare e stendere panni, come ugualmente comodo rispetto al precedente era l'accesso con scala in ferro sviluppantesi 9 2 all'aperto nell'ultima rampa. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la connessione, non possono essere loro stretta accolti. Premesso esser pacifico che nel caso di specie la servitù oggetto di causa era stata costituita con l'atto per notar CA del 13.2.1959, tal che con esclusivo riferimento a detto titolo andavano verificate 1' "utilitas"" oggetto della servitù medesima e (in relazione a detta "utilitas") la legittimità о meno delle opere realizzate dalla A M proprietaria della terrazza (fondo servente), tenendo A conto che costei non aveva il potere di eseguire opere che riducessero 0 rendessero più incomodo l'esercizio della servitù ovvero che riducessero la possibilità del proprietario del piano seminterrato (fondo dominante) di trarre dalla stessa servitù la titolo, hapiù ampia utilità assicurata dal affermato la Corte del merito come dal sopracitato titolo risultasse che il diritto di affacciarsi e di lavare e stendere i panni era stato costituito sulla "terrazza del fabbricato" (rimasta in proprietà esclusiva dei venditori) senza alcuna limitazione, anche in relazione alla superficie della terrazza medesima e che per esercitare tale 10 diritto il proprietario del fondo dominante si sarebbe "servito" del portone di via Possidonea. Doveva conseguentemente ritenersi, ad avviso di quel giudice, che il cennato diritto, il cui esercizio doveva avvenire tramite il portone di Via Possidonea e, quindi, tramite le uniche scale dell'edificio medesimo, riguardasse l'intera originaria terrazza e non una parte di essa, stante previsioni limitative al l'assenza di riguardo. Previsioni limitative che non erano contenute neppure nella pattuizione relativa al trasferimento del diritto di servitù sulla "nuova terrazza", nella ipotesi di costruzione di un altro piano, dovendo la servitù medesima ritenersi in tal caso trasferita sul piano risultante dalla sopraelevazione, con le stesse modalità ed contestualmente estensione di quella costituita alla stipula del rogito. Sia dalla ispezione dei luoghi effettuata in prime cure, sia dalla relazione del ctu emergeva, invece, che la nuova terrazza non copriva più l'intera area di quella preesistente in quanto dal lato interno (ossia, verso la via Filippini) era rimasta scoperta una porzione di mq. 39 adibita a terrazzo della sopraelevazione, porzione non 11 1 accessibile al DA e pertanto inutilizzabile per la stesa dei panni e per l'affaccio, mentre per accedere al nuovo manufatto era stata realizzata allo scoperto, su una piccola porzione di mq.8 di quello preesistente (contigua a quella inedificata) una scala in ferro con 17 gradini. Tal che, mentre prima della sopraelevazione la aveva una superficie di 267 mq. e si terrazza tramite la scala sviluppantesi raggiugeva all'interno del fabbricato con gradini in marmo bianco e con pianerottoli con mattonelle di cemento t s u e graniglia, la "nuova terrazza" aveva una superficie utilizzabile dall'attuale resistente di A mq.206 ed era raggiungibile soltanto tramite la descritta scala in ferro posta all'esterno. Era indubbio, pertanto secondo il giudice del gravame di merito, che l'accesso al nuovo manufatto fosse più incomodo di quello preesistente mentre, lasciando inedificata la porzione di mq. 39 per dotare di terrazzo а livello la sopraelevazione, si impediva di fatto di esercitare anche su detta superficie la servitù di affaccio e di stenditura di panni, il che si verificava altresì per la superficie di 14 mq. della nuova terrazza che risultava recintata da una ringhiera in ferro- 12 come rilevato dall'ausiliare-e che pertanto non era praticabile. Ebbene par proprio al Collegio che, statuendo in base alle su enunciate argomentazioni , esposte con logici e da motivazione congrua, esente da vizi errori giuridici, e pertanto incensurabile nella ' ripristino delle originarie attuale sede il modalità di esercizio della servitù, atteso che la sopraelevazione così come realizzata ne aveva ridotto e reso più incomodo l'esercizio, la Corte del merito si sia uniformata alla costante giurisprudenza di legittimità (vedi tra le tante Cass. n.7220/97) secondo la quale, in tema di servitù prediali qualora contenuto e modalità di ' esercizio risultino espressamente determinati, come nel caso di specie, in una convenzione negoziale, il riferimento esclusivo a detto titolo risulterà necessario, in via esclusiva, al fine di valutare e definire gli in atti posti essere, rispettivamente, dai titolari dei fondi dominante e servente, onde accertare l'esistenza di eventuali turbative arrecate alla servitù (nelle forme di una obiettiva diminuzione delle utilità o di insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante od anche di una concreta, negativa 13 : incidenza sulle relative modalità di esercizio), ovvero decidere della legittimità, o meno, dello spostamento dell'originario luogo di esercizio, tenuto conto che tale spostamento va indefettibilmente richiesto dal proprietario di uno convenzionale dei due fondi in via esclusa ogni possibilità di giudiziale, restando unilaterale modificazione di fatto. Con il terzo motivo si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione ed erronea t applicazione degli artt. 900,905 e 949 cc. u Rileva il ricorrente che erroneamente il giudice A d'appello aveva confermato la decisione di primo grado anche nella parte in cui aveva disposto la riduzione a luci di due finestre praticate nella sopraelevazione, poiché in realtà esse non costituivano servitù di affaccio a carico della terrazza a livello del seminterrato di proprietà del DA, essendo la vista sulla predetta preclusa dall'esistenza di una tettoia di terzi sporgente al piano sottostante. La censura non ha pregio giacchè la Corte calabrese, nel disattendere l'omologa doglianza dedotta dall'attuale ricorrente in sede di gravame di merito, con motivazione adeguata e del pari 14 insindacabile in questa sede, un volta accertato che proprio sulla terrazza a livello di proprietà prospettavano due delle esclusiva del DA sopraelevazione effettuata finestre aperte nella CA, ha escluso che dalla dante causa del in corrispondenza del l'esistenza di una tettoia piano sottostante potesse considerarsi uno stabile impedimento a dette vedute, trovandosi quel manufatto su proprietà di un terzo che, come tale, poteva rimuoverlo in qualsiasi momento. а Con il quarto motivo si deduce violazione degli н artt. 112 cpc, 1062 CC nonché, in riferimento all'art. 360 n. 5 cpc, omessa motivazione su punto decisivo della controversia. gravame di Lamenta il CA che il giudice del merito abbia omesso di esaminare l'eccezione secondo cui la servitù di stillicidio, ritenuta inesistente, era stata costituita non in forza di usucapione, ma per destinazione del padre di famiglia in quanto la pendenza della terrazza non aveva subito variazioni rispetto all'assetto originario dato dal costruttore dell'intero edificio, comune dante causa. La doglianza non è meritevole di accoglimento. Contrariamente all'assunto del CA il giudice 15 d'appello ha preso in esame l'eccezione del predetto secondo cui la situazione dello scolo delle acque era rimasta immutata rispetto all'assetto preesistente alla sopraelevazione, sostenendo invece sia che dal verbale di ispezione dei luoghi si evinceva che la pendenza attuale portava a far scaricare le acque sul terrazzo dell'attuale resistente e che non vi era alcuna grondaia che le convogliasse in un tubo, sia che da entrambi i supplementi di CTU e dalla tavola 6 к а allegata alla relazione emergeva che effettivamente sulla nuova terrazza di copertura erano stati к realizzati dei fori di uscita delle acque medesime verso il terrazzo а livello di proprietà del predetto, con conseguente ricaduta su tale manufatto e conseguente costituzione di fatto di una servitù di stillicidio. Servitù di cui non vi era alcun cenno nell'atto di compravendita "inter partes" nè deduzione e prova dell'acquisto della stessa per usucapione. Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso principale si denunzia, infine, in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione degli artt.2043 e 2697 cc. Osserva il ricorrente che il danno era stato 16 liquidato nonostante il DA non avesse mai fornito la prova della esistenza concreta di esso e del relativo ammontare. Anche tale doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti giacchè , premesso che la violazione del divieto di cui al secondo comma dell'art. 1067 cc comportava non solo l'obbligo di ripristinare il preesistente esercizio della servitù ma anche quello di risarcire il danno subito e che analogo ragionamento valeva per le t servitù di veduta (dalle finestre della cucina e u del bagno) e di stillicidio abusivamente esercitate A sul terrazzo del DA, la Corte calabrese ha, con motivazione del tutto congrua, condiviso la liquidazione equitativa dei danni in discorso effettuata dal primo giudice in considerazione, da 3. un lato, del protrarsi delle violazioni accertate (circa 30 anni) soprattutto con riferimento allo scolo delle acque e, dall'altro, delle circostanze- evidenziate in sentenza-concernenti l'avvenuta locazione dell'immobile del medesimo DA per uso ufficio e l'impossibilità di esercitare in parte le vedute abusive per l'esistenza di una tettoia al piano sottostante. Passando al ricorso incidentale, con esso si 17 denunzia, in riferimento all'art. 360 n. ri 3 e 5 cpc, violazione dell'art. 1117 CC,nonchè omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la Corte del merito non abbia riconosciuto che esso DA, nell'edificio condominiale, aveva acquistato tra l'altro la comproprietà del portone d'ingresso dell'androne e della scala accessibili dalla via Possidonea n. 20/A, donde la necessaria condanna del CA a sopra del piano di gronda dellacostruire, al di A sopraelevazione realizzata dalla sua dante causa LL, un nuovo torrino della scala in discorso, uguale a quello preesistente al sopralzo. La censura non ha pregio. Nel disattendere l'omologa doglianza del DA in sede di gravame di merito ha affermato la Corte calabrese: Dall'atto di acquisto dell'attuale ricorrente incidentale si evinceva che le parti, dopo aver indicato l'oggetto della vendita costituito non soltanto dal "piano seminterrato compresa la terrazza a livello del lato mare" ma anche dal F "diritto di usufruire della terrazza del fabbricato, che resta (va) di proprietà dei venditori,per affaccio e per lavare e stendere i 18 panni"-avevano precisato, in primo luogo, che per "usufruire di tale diritto il compratore" si " del portone centrale del sarebbe servito fabbricato di via Possidonea" e, successivamente, che ¢ erano comprese nella vendita "tutte le parti oggetto di condominio ai sensi dell'art. 1117 codice civile". Lo stesso DA nell'atto di gravame aveva evidenziato che mentre all'immobile da lui acquistato si accedeva esclusivamente da via 2 Settembre, all'unica scala e all'unico androne (e quindi alla terrazza) dell'edificio si accedeva esclusivamente dall'unico portone di via Possidonea n. 20/A. Il che emergeva, peraltro, anche dall'ispezione dei luoghi effettuata in prime cure, nonché dalla relazione e dai successivi supplementi della espletata CTU. Se pertanto il piano seminterrato del DA aveva un solo ed esclusivo accesso (quello da via 2 Settembre) laddove il fabbricato aveva un differente ed autonomo ingresso (quello di via Possidonea n. 20/A) e se, per consentire all'attuale 芝 ricorrente incidentale l'esercizio della servitù, nell'atto di compravendita in discorso era stato espressamente previsto il passaggio dal portone 19 dell'edificio, doveva allora escludersi, ad avviso della Corte del merito, che tra le parti oggetto di condominio ai sensi dell'art. 1117 cc i contraenti avessero voluto ricomprendere anche le scale ed il dell'edificio e ciò sia 遍 portone d'ingresso perché, se fosse stato vero il contrario, l'esplicita previsione anzidetta del passaggio sarebbe stata del tutto superflua non essendovi altre scale ed altro ingresso per accedere alla terrazza,sia perchè, subito dopo detta pattuizione , gli stessi t u contraenti avevano affermato che nella vendita A erano comprese "tutte le parti oggetto di condominio ai sensi dell'art. 1117 cc" e non le "altre parti oggetto di condominio" , rimarcando così che la previsione del passaggio dal portone centrale era dovuta sia al fatto che esso non costituiva parte comune dell'edificio, in quanto al piano seminterrato acquistato dal DA si accedeva esclusivamente da altro autonomo ingresso, ubicato in altra via (2 Settembre), sia al fatto che la terrazza del fabbricato era rimasta in proprietà esclusiva dei venditori. 3 E poiché l'esplicita previsione dell'accesso alla terrazza tramite l'unico ingresso di via Possidonea non poteva che spiegarsi con la mancanza di 20 + qualsiasi collegamento del piano seminterrato, del tutto autonomo e indipendente di proprietà dell'attuale ricorrente incidentale, con detto ingresso e "a fortiori" con le scale dello stesso e con il rilievo che il DA sulla terrazza aveva acquistato un diritto di servitù e non di comproprietà, stante altresì la immediatamente successiva previsione delle "parti oggetto di condominio ai sensi dell'art. 1117 cc" e non delle "altre parti" , doveva ritenersi,ad avviso del escluso dal Tribunale il giudicante, correttamente diritto di comproprietà del medesimo DA sul portone, sull'androne e sulle scale. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni interpretazione dell'atto negoziale costituiscono nel senso innanzi esplicitato, effettuata dal giudice del gravame di merito alla luce altresì dei dati emergenti dalla espletata istruttoria ed in particolare dagli eseguiti accertamenti ispettivi e tecnici ' del tutto esauriente ed altresì sorretta da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto e come tale incensurabile nella attuale sede di legittimità. Alla stregua delle svolte argomentazioni entrambi i ricorsi vanno respinti, mentre ricorrono giusti 21 motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio. s u
P.Q.M.
A La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del presente giudizio. Roma 9 ottobre 2002 Mensitieni est Alfred Pres. неура DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 - 4 FEB. 2003 Pagio Talarico HCANCELLIERE C1 Roma Lalezco CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 2-4-2004 Serie 4 al n. 10087 versate € 201.42 apposta in caice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERE C1 RobertoRicor 22