CASS
Sentenza 26 maggio 2026
Sentenza 26 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2026, n. 19030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19030 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ratificando il provvedimento di sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.), ha dichiarato la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXcon ordinanza del Tribunale di Ancona del 12 novembre 2024, con decorrenza dalla data di sospensione.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Renato Codiglia, deducendo due motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 47 e 51-bis Ord. pen. e dell’art. 98 d.PR n. 230 del 2000, nonché la carenza e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di cessazione della efficacia della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19030 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe potuto, pur dichiarando la cessazione della misura dell’affidamento in prova, anziché la revoca, disporre il collocamento in carcere del ricorrente sulla base di un provvedimento di cumulo che ha elevato la pena da espiare ad anni 1 e giorni 12 di reclusione. Rileva in particolare, la difesa che il provvedimento di cessazione della misura alternativa – giustificato dalla violazione di prescrizioni e intemperanze del condannato sintomatiche delle patologie psichiatriche di cui il ricorrente è affetto - è stato adottato in violazione di legge atteso che alcun provvedimento di estensione della misura dell’affidamento in prova al maggior periodo stabilito dal provvedimento di cumulo pari a 1 anno e giorni 12 di reclusione risulta essere stato adottato ai sensi dell’art. 51-bis Ord. pen.; sicché, si afferma, che il XXXXXXX, avendo già scontato al momento delle violazioni, il periodo di affidamento in prova in relazione all’intero residuo di pena di quattro mesi e giorni ventidue di reclusione, stabilito con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 20 gennaio 2025, sarebbe dovuto tornare in libertà, assumendo poi le misure appropriate per il residuo di pena da espiare e da procedimentalizzare secondo legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 47, 47-ter, 48 e 51-ter Ord. pen., per mancanza di motivazione e comunque per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Deduce la difesa che il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza delle patologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente, non ha preso in considerazione – omettendo sul punto qualsiasi motivazione - la praticabilità delle misure alternative alla detenzione in carcere, quali la detenzione presso un luogo di cura o presso il domicilio con obbligo di cura, o ancora la semidetenzione con le relative prescrizioni, evidenziando altresì che alle misure restrittive della libertà personale del XXXXXXXX è sempre stata affiancata la possibilità di essere seguito presso strutture mediche specializzate. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento al secondo motivo, è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, a fronte delle violazione delle prescrizioni e delle intemperanze poste in essere dal condannato ritenute sintomatiche delle patologie psichiatriche di cui quest’ultimo è affetto, ha in primo luogo rilevato di dover dichiarare la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000, in quanto ha ritenuto che la mancata puntuale adesione alla misura da parte del condannato sia frutto del riemergere dei sintomi della patologia che lo affligge, più che della volontaria indisponibilità alla sottoposizione al vincolo;
per contro, la 2 revoca implica l'accertamento di comportamenti imputabili all’affidato incompatibili con la sua prosecuzione. La disposizione di cui all’art. 98, comma 4, d. PR n.230 del 2000, infatti dispone: «Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato». Inoltre, il Tribunale interpretando la disposizione di cui all’art. 51- ter Ord. pen. alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 173 del 2023 della Corte costituzionale, ha evidenziato che, per le particolari gravose conseguenze derivanti dalla revoca della misura, disciplinate dall’art. 58-quater, ord. pen., tale provvedimento debba essere adottato nei soli casi di situazioni particolarmente gravi che evidenzino, non solo l’inadeguatezza in sé della misura dell’affidamento, ma anche una valutazione personologica negativa indicativa della pericolosità e della capacità di reiterare condotte illecite. Ciò rilevato, il Tribunale di sorveglianza, in presenza di condotte trasgressive ritenute conseguenza della patologia psichiatrica, ha ritenuto di sottrarre il ricorrente alle severe conseguenze derivanti dall’art. 58-quater Ord. pen., optando per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 98 d. PR n. 230 del 2000, dalla quale è però conseguita, a seguito della dichiarazione della cessazione della misura dell’affidamento in prova, la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo presso il carcere. Rileva il Collegio che la prima doglianza non può essere accolta in quanto espressa in ricorso in termini dubitativi e ipotetici, che non ne consentono l'apprezzamento in termini di fondatezza o meno. 3. Piuttosto, il Collegio deveconstatare che il Tribunale di sorveglianza, in presenza di un acclarato stato di patologia psichiatrica del XXXXXXX, di cui ha dato conto nell’ordinanza, ha omesso di valutare la percorribilità della sostituzione della misura dell’affidamento in provacon altra misura custodiale presso struttura psichiatrica specializzata. Nella fattispecie, il Tribunale ha chiaramente evidenziato la sussistenza di una patologia psichiatrica grave, documentata dalla difesa, per la quale il ricorrente è seguito dal CSM ed ha, altresì, indicato le reiterate trasgressioni poste in essere, nel corso dell’espletamento dell’affidamento in prova, dal mese di aprile 2025 sino all’8 giugno 2025, consistenti in condotte pericolose, anche per l’altrui incolumità e in dichiarazioni deliranti, appunto ascrivibili alla patologia di cui affetto. Al riguardo deve affermarsi che in caso di sospensione cautelativa della misura dell’affidamento in prova disposta dal Magistrato di sorveglianza, la successiva decisione 3 che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., in presenza di comportamenti trasgressivi della misura riconducibili alla accertata patologia psichiatrica del condannato, non può prescindere dalla verifica della sostituibilità della misura con quella della custodia presso strutture psichiatriche specializzate. A tale onere motivazionale il Tribunale di sorveglianza non ha adempiuto, sicché l’ordinanza in relazione a tale profilo deve essere annullata affinché, alla luce dei principi sopra indicati, si proceda a nuovo giudizio. 4. In base alle considerazioni espletate, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna, ratificando il provvedimento di sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 51-ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.), ha dichiarato la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXcon ordinanza del Tribunale di Ancona del 12 novembre 2024, con decorrenza dalla data di sospensione.
2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Renato Codiglia, deducendo due motivi di seguito enunciati.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 47 e 51-bis Ord. pen. e dell’art. 98 d.PR n. 230 del 2000, nonché la carenza e la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di cessazione della efficacia della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19030 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GRIECO TERESA Data Udienza: 29/01/2026 In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe potuto, pur dichiarando la cessazione della misura dell’affidamento in prova, anziché la revoca, disporre il collocamento in carcere del ricorrente sulla base di un provvedimento di cumulo che ha elevato la pena da espiare ad anni 1 e giorni 12 di reclusione. Rileva in particolare, la difesa che il provvedimento di cessazione della misura alternativa – giustificato dalla violazione di prescrizioni e intemperanze del condannato sintomatiche delle patologie psichiatriche di cui il ricorrente è affetto - è stato adottato in violazione di legge atteso che alcun provvedimento di estensione della misura dell’affidamento in prova al maggior periodo stabilito dal provvedimento di cumulo pari a 1 anno e giorni 12 di reclusione risulta essere stato adottato ai sensi dell’art. 51-bis Ord. pen.; sicché, si afferma, che il XXXXXXX, avendo già scontato al momento delle violazioni, il periodo di affidamento in prova in relazione all’intero residuo di pena di quattro mesi e giorni ventidue di reclusione, stabilito con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Ancona in data 20 gennaio 2025, sarebbe dovuto tornare in libertà, assumendo poi le misure appropriate per il residuo di pena da espiare e da procedimentalizzare secondo legge.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 47, 47-ter, 48 e 51-ter Ord. pen., per mancanza di motivazione e comunque per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. Deduce la difesa che il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza delle patologie psichiatriche di cui è affetto il ricorrente, non ha preso in considerazione – omettendo sul punto qualsiasi motivazione - la praticabilità delle misure alternative alla detenzione in carcere, quali la detenzione presso un luogo di cura o presso il domicilio con obbligo di cura, o ancora la semidetenzione con le relative prescrizioni, evidenziando altresì che alle misure restrittive della libertà personale del XXXXXXXX è sempre stata affiancata la possibilità di essere seguito presso strutture mediche specializzate. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Antonio Costantini, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, con riferimento al secondo motivo, è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, a fronte delle violazione delle prescrizioni e delle intemperanze poste in essere dal condannato ritenute sintomatiche delle patologie psichiatriche di cui quest’ultimo è affetto, ha in primo luogo rilevato di dover dichiarare la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000, in quanto ha ritenuto che la mancata puntuale adesione alla misura da parte del condannato sia frutto del riemergere dei sintomi della patologia che lo affligge, più che della volontaria indisponibilità alla sottoposizione al vincolo;
per contro, la 2 revoca implica l'accertamento di comportamenti imputabili all’affidato incompatibili con la sua prosecuzione. La disposizione di cui all’art. 98, comma 4, d. PR n.230 del 2000, infatti dispone: «Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni di ammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato». Inoltre, il Tribunale interpretando la disposizione di cui all’art. 51- ter Ord. pen. alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 173 del 2023 della Corte costituzionale, ha evidenziato che, per le particolari gravose conseguenze derivanti dalla revoca della misura, disciplinate dall’art. 58-quater, ord. pen., tale provvedimento debba essere adottato nei soli casi di situazioni particolarmente gravi che evidenzino, non solo l’inadeguatezza in sé della misura dell’affidamento, ma anche una valutazione personologica negativa indicativa della pericolosità e della capacità di reiterare condotte illecite. Ciò rilevato, il Tribunale di sorveglianza, in presenza di condotte trasgressive ritenute conseguenza della patologia psichiatrica, ha ritenuto di sottrarre il ricorrente alle severe conseguenze derivanti dall’art. 58-quater Ord. pen., optando per l’applicazione della disposizione di cui all’art. 98 d. PR n. 230 del 2000, dalla quale è però conseguita, a seguito della dichiarazione della cessazione della misura dell’affidamento in prova, la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime detentivo presso il carcere. Rileva il Collegio che la prima doglianza non può essere accolta in quanto espressa in ricorso in termini dubitativi e ipotetici, che non ne consentono l'apprezzamento in termini di fondatezza o meno. 3. Piuttosto, il Collegio deveconstatare che il Tribunale di sorveglianza, in presenza di un acclarato stato di patologia psichiatrica del XXXXXXX, di cui ha dato conto nell’ordinanza, ha omesso di valutare la percorribilità della sostituzione della misura dell’affidamento in provacon altra misura custodiale presso struttura psichiatrica specializzata. Nella fattispecie, il Tribunale ha chiaramente evidenziato la sussistenza di una patologia psichiatrica grave, documentata dalla difesa, per la quale il ricorrente è seguito dal CSM ed ha, altresì, indicato le reiterate trasgressioni poste in essere, nel corso dell’espletamento dell’affidamento in prova, dal mese di aprile 2025 sino all’8 giugno 2025, consistenti in condotte pericolose, anche per l’altrui incolumità e in dichiarazioni deliranti, appunto ascrivibili alla patologia di cui affetto. Al riguardo deve affermarsi che in caso di sospensione cautelativa della misura dell’affidamento in prova disposta dal Magistrato di sorveglianza, la successiva decisione 3 che il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., in presenza di comportamenti trasgressivi della misura riconducibili alla accertata patologia psichiatrica del condannato, non può prescindere dalla verifica della sostituibilità della misura con quella della custodia presso strutture psichiatriche specializzate. A tale onere motivazionale il Tribunale di sorveglianza non ha adempiuto, sicché l’ordinanza in relazione a tale profilo deve essere annullata affinché, alla luce dei principi sopra indicati, si proceda a nuovo giudizio. 4. In base alle considerazioni espletate, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4