Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7788 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
e s n e o i i 9 u z Cany.cit 77544 5 q a 1 in r ° t REPU07 788/03 u n s i Q g 4 3 8 e 1 / r . 5 t / r a 6 l'a d 2 l e e d e g i t g s n n e e e L s s IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E i a l a l e d LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 14897/01 Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 12191 Dott. Simonetta SOTGIU Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 77544 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,人 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente M 3800
contro
-1- TI IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 216/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 15/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Atteso che: il contribuente, residente in [...]colpito dagli eventi sismici del 7/11 - 5/1984, ha usufruito delle provvidenze di cui alla legge n. 363 del 1984, relativa alla sospensione per l'anno 1984, del pagamento delle imposte dirette, e ha detratto dall'imponibile dell'anno successivo l'ammontare delle imposte sospese;
che l'Ufficio ha iscritto a ruolo 1' IRPEF calcolandone l'imponibile senza la suddetta detrazione;
che la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza 15 aprile 2000 ha accolto la tesi del contribuente, escludendo che le imposte e i contributi sospesi potessero considerarsi elementi positivi del reddito, come tali sottoposti a prelievo fiscale, ciò argomentando anche alla luce della legge interpretativa 13 maggio 1999 n. 133; che il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un motivo, incentrato sulla violazione dell'art. 28 della legge n. 133 del 1999; del D.L. 30 dicembre 1985 n. 791, art. 3 comma 2 bis;
della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 123 primo comma;
della 3 Legge 28 febbraio 1986 n. 46, art. 10; del DPR n. 597 del 1973, art. 2; del D.L. 29 maggio 1989 n. 202 convertito nella Legge n. 263 del 1989; che l'intimato non ha resistito;
vache il proposto ricorso è infondato e pertanto rigettato sulla scorta della costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio aderisce, secondo la quale l'art. 3 comma secondo bis del DL n. 791 del 1985, introdotto dalla legge di conversione n. 46 del 1986, che prevede che le somme relative ai pagamenti delle imposte dirette, sospesi ex art. 13 del D.L. n. 159 del 1984 come convertito nella legge n. 363 del 1984 (sospensione poi estesa dall'art. 13, comma 1 della legge n. 449 del 1997 a tutti i tributi il cui pagamento sia a seguito di calamità naturali), nonstato sospeso concorrono alla formazione dell'imponibile a' fini IRPEF ILOR, in virtù della interpretazione autentica dell'art. 28 della legge n. 133 del 1999, che deve considerarsi quale norma introduttiva di una ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 4945/2000; 8659/2001; 11248/2001; 14783/2001). non ' configurabili come oneri deducibili dal reddito relativo al periodo di imposta in cui sono stati eseguiti (Cass. 14780/2001; 512/2002), ma come somme da escludersi integralmente dal calcolo dell'imponibile; che non vi è luogo a liquidazione di spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Roma, li 22.10.2002 Il PrePresidente Il Relatore Hel IL CANCELLIERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 19 MAG 2003MAG/2003 IL CANCELLIERE C1 Frances ala