Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
La testimonianza del soggetto affetto da infermità mentale, pur costituendo legittima fonte di prova, obbliga il giudice, in relazione alla peculiarità del caso concreto, ad accertarne la credibilità sotto l'aspetto delle sue condizioni psichiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 11955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11955 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/12/2010
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2060
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 18347/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) T.C. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 1989/2007 CORTE APPELLO di BARI del 04/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSI Elisabetta;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Ursitti Gianluca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, in data 4 novembre 2009, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Foggia del 6 ottobre 2006, ha condannato T.C. alla pena di anni cinque di reclusione, pene accessorie, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, per il delitto di violenza sessuale (art. 609-bis c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, art. 609-septies c.p.), in danno di D.M.M. ,
persona affetta da patologia psichiatrica e ricoverata presso il reparto ortofrenico della casa di cura Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, fatto avvenuto in (omesso) . La violenza sessuale consumata all'interno della casa di cura era stata scoperta da un teste oculare, la infermiera P. , che aveva dichiarato di aver visto l'imputato, di notte, in una stanza non occupata di regola dai pazienti, congiungersi "freneticamente" con la D.M. che aveva afferrato da dietro e che si trovava china con le mani appoggiate su una sedia ed il braccio bloccato dall'imputato stesso. Le dichiarazioni della P. , confermate da alcuni testi, erano state in parte smentite in dibattimento, per cui in primo grado l'imputato era stato assolto. Su impugnativa dell'organo dell'accusa, la Corte di appello, dopo l'espletamento di alcuni mezzi istruttori, tra i quali una perizia sulla persona offesa, ha invece condannato l'imputato per il reato ascritto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione per errata applicazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., con riferimento alla coerenza ed alla credibilità della deposizione della persona offesa in relazione ai riscontri esterni. La Corte di appello avrebbe aderito in maniera apodittica alla versione fornita dalla persona offesa ed avrebbe abdicato ad ogni valutazione critica, omettendo di fare buon governo dei principi cardine della valutazione della prova. Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sarebbero state ritenute "del tutto affidabili" e perfettamente coincidenti con la versione fornita dalla teste oculare C..P. e dagli altri testi cui la stessa P. avrebbe riferito l'accaduto. Sarebbe stato invece più corretto acquisire le dichiarazioni della D.M. con le forme dell'incidente probatorio. Anche se la testimonianza della persona offesa resa in fase di indagini è stata introdotta nel giudizio attraverso il consenso della difesa, la stessa (verbale e videoregistrazione) è stata resa il 29 maggio 2004, quando i fatti contestati risalgono al 3 novembre 2003. Infatti, il processo è sorto dalle dichiarazioni rese dalla teste P.C. , collega dell'imputato e per oltre sei mesi, le dichiarazioni rese dalla P. sono rimaste l'unica fonte di prova. Tale ritardo ha inciso sulla situazione psichica della D.M. , "paziente affetta da patologia psichiatrica (da oltre 40 anni ricoverata in ospedale psichiatrico sin dal dicembre del 1961)", per cui sono stati acquisiti gli atti delle dichiarazioni rese dalla stessa prima del dibattimento. La Corte di appello ha disposto poi una perizia ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere disponendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale come da ordinanza del 18 febbraio 2009, affidata al Prof. Ca. . Nonostante ciò, la Corte ha sovvertito l'esito dell'accertamento peritale, senza darne adeguata motivazione: i giudici hanno affermato che il perito nominato ha concluso che la D.M. non è affidabile e che è pervenuto a tale conclusione "attraverso un ragionamento che appare invero alquanto frettoloso e superficiale" e, in contraddizione, ha affermato che "d'altra parte lo stesso perito dr. Ca. , se da un lato ha concluso per l'incapacità attuale della D.M. a partecipare utilmente al processo, non così ha concluso per le dichiarazioni rese all'epoca dei fatti" (pag. 22 della sentenza impugnata). Il ricorrente ritiene invece che non possa essere data una valutazione di positiva attendibilità della persona offesa: la stessa, ascoltata oltre sei mesi dopo il fatto, ha chiamato l'imputato con un altro nome e si è confusa sul tempus commissi delicti. Si tratterebbe di un vero e proprio travisamento della prova: infatti la credibilità di chi è affetto da schizofrenia non può essere ricavata senza tener conto della patologia e del quadro sintomatologico derivante da tale malattia.
2. Errata applicazione dell'art. 500 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 500 c.p.p.. La Corte d'appello avrebbe errato nella valutazione delle contestazioni mosse nel giudizio di primo grado alla teste P. . La sentenza nel sottolineare la diversità delle dichiarazioni rese nel dibattimento, ha poi utilizzato quelle rese nel corso delle indagini. L'art. 500 c.p.p., al contrario, stabilisce che le contestazioni possono essere utilizzate unicamente al fine di valutare la credibilità del teste. Le dichiarazioni rese alla p.g. sono così rilevanti che i giudici avevano disposto l'acquisizione delle videoregistrazioni (ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale del 18 febbraio 2009), acquisizione non effettuata perché risultò che l'assunzione delle informazioni testimoniali era avvenuta senza alcuna registrazione.
3. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla questione dello spavento alla vista del "camice bianco" che P.C. ha riferito: la sentenza attribuisce una valenza eccessiva a questo particolare. La teste aveva di giustificato tale spavento "perché alle quattro di notte credevo che era uno entrato di fuori... uno, un infermiere di fuori, esterno".
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all'art.533 c.p.p. per violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte avrebbe invertito i principi del ragionamento probatorio: sarebbe partita dal convincimento della colpevolezza, interpretando ogni elemento per avere conferma di tale assunto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivi di ricorso risultano infondati.
1. In riferimento alla presunta illogicità della motivazione, è noto che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cfr. S.U., n 930 del 20 gennaio 1996, Aponte, Rv. 203428). Il motivo di censura critica specificamente la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dalla persona offesa da parte dei giudici di secondo grado, valutazione che questa Corte può per l'appunto controllare solo sotto il profilo della tenuta logica del percorso argomentativo sviluppato dal giudice di merito. Peraltro nel caso di specie, gli elementi probatori a carico dell'imputato non sono di certo rappresentati unicamente dalle dichiarazioni della persona offesa, bensì dall'esame testimoniale della P. , testimone oculare del fatto e dalle testimonianze dei molti testi, rappresentati sia dal personale del reparto in servizio la notte dei fatti, sia da personale del reparto che ebbe a ricevere la notizia dell'episodio di violenza, dalla P. e dalla stessa persona offesa. Per quanto attiene alle dichiarazioni della paziente D.M. , persona offesa, i giudici di merito hanno chiarito che, all'esito della perizia disposta in grado di appello (espletata dal prof. Ca. che ebbe ad essere esaminato all'udienza del 16 settembre 2009), l'esame testimoniale della persona offesa non sarebbe stato di alcuna utilità poiché la malattia mentale della stessa, dopo sei anni dai fatti, si era ulteriormente aggravata e la stessa non possedeva più, al momento del giudizio di appello, la capacità a testimoniare. Quindi le dichiarazioni della D.M. esaminate ai fini della decisione sono state esclusivamente quelle rese in epoca di poco successiva ai fatti (nel (omesso) , documentate anche con videoregistrazione acquisita nel giudizio di appello) dichiarazioni che sono state ritenute pienamente utilizzabili, poiché vi è stato il consenso delle parti ed in relazione alle quali il perito - richiesto di esprimere un giudizio tecnico sulla capacità a testimoniare della stessa all'epoca dei fatti - ha concluso affermando che la paziente presentava un deterioramento meno grave ed aveva fornito una ricostruzione abbastanza comprensibile e coerente, seppure non esaustiva e di qualità tale da consentire una valutazione di attendibilità.
Peraltro la Corte di merito ha valutato tale dichiarazioni della persona offesa "affidabili" e le ha utilizzate quale riscontro della testimonianza resa in dibattimento dalla P. , esaminando la descrizione dei fatti tratta dal "racconto essenziale ed elementare" della paziente: il nucleo essenziale della vicenda è stata ritenuta perfettamente combaciante con la versione emergente da una lettura attenta e critica della deposizione della testimone nel dibattimento. La persona offesa seppure con poche frasi ha indicato la presenza dell'imputato (C. stava quella notte.... aveva il camice bianco.... tutti dormivano,... ha fatto qua e qua), la sua posizione (stavo sulla sedia e avevo la gonna corta) e l'intervento della P. (C. mi ha aiutato). Deve essere premesso che non è corretto ritenere esistente una inconciliabilità ontologica tra stato di deficit psichico e capacità a testimoniare, come sostenuto nei motivi di ricorso, anzi: è principio ormai recepito nel nostro sistema processuale, e valido anche nel codice previgente, che anche la testimonianza della persona affetta da infermità mentale può essere legittima fonte di prova, fermo restando l'obbligo per il giudice di verificare, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la credibilità del teste in riferimento alle sue condizioni psichiche;
del resto la Corte costituzionale, con le sentenze n. 283 del 1997, n. 114 del 2001, n. 529 del 2002, n. 63 del 2005, ha confortato tale assunto. A maggior ragione quindi, nel caso di specie risulta corretto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, atteso che le dichiarazioni testimoniali della persona offesa, affetta da una grave infermità mentale, pur nella loro essenzialità, sono state ritenute "affidabili" quanto al profilo della ricostruzione del nucleo essenziale degli accadimenti subiti e pertanto il racconto della paziente, per la sua comprensibilità e coerenza, nonostante la sua non esaustività, è stato utilizzato non già quale unica fonte di prova, ma quale riscontro alla testimonianza resa dalla P. , testimone oculare della violenza sessuale.
2. Risulta del pari infondato il secondo motivo di ricorso. La Corte ha attentamente analizzato la testimonianza della teste P. alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese in dibattimento e non ha affatto utilizzato, se non per valutare l'attendibilità di alcune affermazioni, le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria ed utilizzate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p., concludendo, all'esito di tale valutazione, che la teste sia stata vistosamente menzognera e reticente su alcune parti della deposizione (tanto che all'esito del giudizio di primo grado fu disposta la trasmissione degli atti alla procura della repubblica in relazione alla notitia criminis del reato di falsa testimonianza). Peraltro i giudici di appello hanno enucleato, nell'ambito della deposizione dibattimentale della teste, il nucleo essenziale di ciò che la stessa ebbe a vedere la notte dell'episodio ("T. era avvinghiato alla paziente;
aveva il camice aperto, la donna gridava, la scena l'ha spaventata;
l'atteggiamento era tale che pur non avendo visto congiunzione carnale l'ha immaginata"). Essi hanno inoltre sottoposto ad analisi critica l'affermazione della P. di essersi spaventata alla vista del camice bianco (su questo elemento si rinvia anche a quanto osservato al punto seguente, a proposito del terzo motivo di ricorso). Peraltro i giudici hanno indicato che la P. ha dichiarato non solo di aver visto un camice bianco, ma di aver riconosciuto il T. nella stanza, il quale "teneva stretta" la paziente ("stava attaccato che la tirava, la teneva stretta che gridava l'ammalata" e "io ho immaginato che, ho detto che la sta violentando perché quelle grida...", "la teneva stretta che gridava, non se la poteva strappare da sotto", "forse è stata violenza che la teneva aggrappata forte forte proprio"). Peraltro la P. ha anche precisato che la D.M. , dopo essere uscita dalla stanza dove si trovava con l'imputato, la abbracciò in lacrime invocando il suo nome.
I giudici hanno ritenuto inverosimile il comportamento che la teste ha riferito di aver tenuto di conseguenza a quanto visto: la teste, infermiera che lavorava da tempo nel reparto, anziché intervenire, sarebbe andata a chiamare gli altri colleghi. La Corte di appello ha poi dato atto che la teste ha dichiarato di aver riferito l'accaduto a vari colleghi ed al capo sala e al medico del reparto e da questo elemento, con valutazione logica, anche in forza delle dichiarazioni di altri testimoni, ha dedotto che subito dopo i fatti nel reparto non vi furono dubbi su quanto era accaduto, tanto che i responsabili della struttura adottarono misure organizzative consistite nel trasferimento dell'imputato dal reparto, trasferimento a proposito del quale l'imputato non ebbe nulla da obiettare. La tesi difensiva, volta a ricostruire l'episodio come un normale intervento effettuato dal T. sulla paziente per riportarla nella stanza da letto, è stata ritenuta inconciliabile con la ricostruzione dei fatti alla luce delle risultanze probatorie sopradescritte, in particolare con le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dalla infermiera P. .
3. Del tutto infondata anche la terza censura, relativa alla mancanza od illogicità della motivazione circa la specifica parte della dichiarazione testimoniale della P. laddove la stessa giustificò il proprio spavento alla vista di "un camice bianco". I giudici non hanno affatto omesso di tenere in conto la spiegazione che la stessa ebbe a fornire a tal proposito, ma anzi, tale dichiarazione è stata sottoposta ad analisi critica e ritenuta, con un ragionamento dettagliato, logico e coerente, del tutto inverosimile e quindi menzognera. Del resto la teste non ha spiegato sulla base di quali circostanze, pregresse o coeve all'episodio, avesse veramente potuto ritenere che quel camice bianco fosse indossato da una persona che, senza essere appartenente al personale in servizio nella struttura, si fosse abusivamente introdotta nell'istituto.
Di conseguenza, nonostante la reticenza della teste P. , i giudici di appello hanno concluso che la stessa abbia invero finito per confermare la violenza, in quanto la stessa ha affermato che la notte dell'episodio avvenne certamente qualcosa di grave in danno della D.M. . Tale affermazione è stata riscontrata nel giudizio di merito attraverso un esame analitico delle altre testimonianze (Pu. , S. , R. , M. , F. , Dott. D.R. ,
Dott. Pr. ), le quali sono state interpretate alla luce di quanto ebbe a riferire nel dibattimento di primo grado il verbalizzante D. (pag. 7 della sentenza), a proposito della grave preoccupazione evidenziata da tutti i testimoni circa eventuali ritorsioni;
in particolare i giudici di merito hanno sottolineato le dichiarazioni rese dal primario Dott. Pr. , che ha ricordato di aver ricevuto la segnalazione dell'episodio di rapporto sessuale tra il T. e la paziente dall'aiuto Dott. D.R. , episodio al quale fece seguito l'attivazione della procedura presso la Direzione sanitaria. Anche il teste S. , dopo la contestazione del pubblico ministero, ebbe a confermare di aver detto la verità alla polizia giudiziaria quando riferì che la P. gli raccontò di avere visto un rapporto sessuale tra i due;
analogo contenuto è stato riferito anche da M. e dal caposala R. , quest'ultimo, unitamente al teste F. , ha poi finito per confermare che, dopo aver sollecitato la paziente D.M. a parlare, la stessa anche con i gesti, fece loro capire quanto era avvenuto, indicando anche la stanza ove era avvenuto. Le valutazioni sull'attendibilità delle numerose fonti testimoniali è questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanza che, nel caso di specie, deve essere esclusa. Di contro, tali argomentazioni finiscono per costituire una motivazione congrua e priva di smagliature o salti logici che non è censurabile sotto i profili evidenziati con l'atto di gravame.
4. Per gli stessi motivi risulta quindi infondato, oltre che del tutto generico, il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente assume dapprima la sussistenza di "stranezze e passaggi poco chiari" nella vicenda, per poi lamentare il fatto che tali elementi siano stati utilizzati contro l'imputato in violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Invece è esattamente il contrario: la Corte di appello ha fornito una motivazione logica delle ragioni per le quali le dichiarazioni acquisite nel corso del processo dai numerosi testimoni, le stesse dichiarazioni rese dal teste oculare a dibattimento, unitamente a quelle riferite dalla persona offesa ed utilizzate sul consenso delle parti, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova di responsabilità dell'imputato della violenza sessuale subita dalla paziente, e tale ricostruzione della vicenda consente di affermarne la responsabilità proprio oltre ogni ragionevole dubbio, con la certezza processuale richiesta, senza che dalla lettura della motivazione della sentenza censurata possa essere ravvisato nessun apprezzamento preconcetto, disarticolato dai dati fattuali, meramente soggettivo e quindi arbitrario. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011