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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2750/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Sergio Lucisano che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e LD EN - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale, accertare e dichiarare, previo
espletamento di CTU medico-legale, la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito
sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
improponibile, improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni tutte
esplicitate, con favore di spese …”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata (non rilevando in senso decisivo il riferimento al 58%, come contestato dalla parte ricorrente, atteso che la c.t.u. indica l'insussistenza della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo), rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti. CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2750/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Europa n. 14, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Sergio Lucisano che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e LD EN - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale, accertare e dichiarare, previo
espletamento di CTU medico-legale, la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito
sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dalla data della domanda
amministrativa …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
improponibile, improcedibile e/o inammissibile e, comunque, infondato per le ragioni tutte
esplicitate, con favore di spese …”. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'assegno ordinario di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato nella prima fase, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata (non rilevando in senso decisivo il riferimento al 58%, come contestato dalla parte ricorrente, atteso che la c.t.u. indica l'insussistenza della riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo), rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti. CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr. Cass.
16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell'
Si comunichi
Cosenza, 5.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise