Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Il principio posto dall'art.51, comma 2 e 3, D.L.G. n.213 del 1998 - per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato e, qualora detta conversione produca un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali - è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. (Fattispecie in tema di applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva ai sensi dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981, in cui la Corte ha ritenuto che il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria ai sensi dell'art.135 cod.pen., comportasse l'eliminazione dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000 prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2003, n. 18405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18405 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINO Bruno Presidente del 25/03/2003
1. Dott. PERRONE Pasquale Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARINI Pier Francesco Consigliere N. 579
3. Dott. AMATO Alfonso Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello Consigliere N. 031841/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di JESI;
nei confronti di:
1) BI GA N. IL 24/02/1973;
avverso la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
lette/sentite le conclusioni del P.G.: (Rigetto);
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata applicata, su richiesta, la pena di mesi uno e giorni venti di reclusione, sostituita con la corrispondente sanzione pecuniaria di E.
1.900. Lamenta violazione di legge, poiché il giudice ha proceduto previamente alla traduzione in Euro ed all'immediato arrotondamento dell'importo determinato dal ragguaglio (L. 75.000=E. 38,73=E. 38). Al contrario, egli avrebbe dovuto operare l'arrotondamento, con l'eliminazione dei decimali, solo dopo aver moltiplicato per cinquanta il parametro-base pari ad euro 38,73. Si sarebbe in tal modo pervenuti alla cifra di E. 1936,50 e, per il conseguente arrotondamento, a quella di E. 1936.
La doglianza è infondata.
L'applicazione di una pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ai sensi dell'art. 53 della l. m. 689/81, determina una trasformazione ontologica della sanzione stessa, per cui il giudice deve comportarsi come se il reato prevedesse in un certo senso "alternativamente" l'applicazione della prima in luogo della seconda (V.S.U. n. 11397 del 22.11.95, secondo cui le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita). La norma dell'art. 135 cp costituisce un meccanismo di calcolo, non già in termini di mera esecuzione, ma integrativo di quantificazione della sanzione prevista dall'art. 53 l. n. 689/91. Corretto, pertanto, appare il calcolo eseguito dal tribunale, che rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria secondo un giorno di reclusione alla pena pecuniaria secondo il dettato dell'art. 135 cp, ha immediatamente eliminato i decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie L. 75.000, prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza.
In tal modo si è data attuazione - come sagacemente osserva il P.G. requirente - all'art. 51 l. 24.6.98, n. 213 secondo cui, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative va tradotta in euro, secondo il tasso di conversione fissato dalle autorità monetarie della Comunità Europea, con l'eliminazione dei decimali (arrotondamento) se la conversione produce un risultato con cifra non intera.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2003