Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di liquidazione del danno patrimoniale, il risarcimento per il danno costituito dalla perdita del guadagno subito deve comprendere il periodo di invalidità temporanea in cui nessuna attività lavorativa ha potuto svolgersi dal danneggiato ed il successivo periodo di invalidità permanente. Ne consegue che l'inizio del calcolo del danno da invalidità permanente, che segue alla diminuzione della capacità di lavoro impiegata in un'attività di lavoro determinata, va individuato con riferimento al momento della cessazione dell'invalidità temporanea, che deve viceversa essere liquidata autonomamente, in modo tale da condurre ad un risarcimento che possa essere considerato comprensivo di ambedue le voci.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12121 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT SI, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE CLODIA 165, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCARPATI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POLARIS ASSICURAZIONI SPA, AUTOTRASPORTI IV DI IV AU &;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10699/00 proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, quale società incorporante della Soc. POLARIS ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante Ivano Cantarale, nonché Soc. AUTOTRASPORTI IV A.n.c. di OL IO e figli in persona di OL IO, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELONI GULLO, difesi dall'avvocato PIERLUIGI ANGELONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché
contro
IT SI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3184/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione 3^ CIVILE emessa il 12/04/1999, depositata il 05/11/99; RG. 895/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia trae origine da uno scontro, avvenuto il 20.3.1985, tra un'autovettura condotta da MA TZ ed un autoarticolato, di proprietà della società Autotrasporti OL S.n.c. di OL IO e figlio, guidato da AS OL ed assicurato per la responsabilità civile presso la società Sipea Assicurazioni.
2. - MA TZ, con la citazione a comparire davanti al tribunale di Latina, notificata il 17 e 20.1.1987, conveniva in giudizio la società proprietaria del veicolo, il conducente e l'assicuratore e ne chiedeva la condanna solidale al risarcimento dei danni.
Il tribunale, con sentenza 29.10.1993, dichiarava che lo scontro era stato causato dalla colpa esclusiva del conducente dell'autoarticolato e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno.
3. - La decisione veniva impugnata dall'attore.
Davanti alla corte di appello si costituiva in giudizio solo l'assicuratore, con la nuova denominazione di società Polaris, che dal canto suo proponeva appello incidentale.
4. - La decisione è stata in parte riformata.
La corte d'appello di Roma, con sentenza parziale del 2.5.1997, ha dichiarato che anche l'attore aveva concorso a causare lo scontro e ne ha determinato la misura della colpa nel 25%.
Ha poi definito il giudizio con sentenza del 5.11.1999, con cui ha in parte accolto l'appello principale liquidando in misura superiore alcune delle componenti del risarcimento.
4. - MA TZ ha chiesto la cassazione delle due sentenze. Ha notificato il proprio ricorso il 21.4.2000, a mezzo del servizio postale, alla società Polaris, presso il difensore per essa costituito nel giudizio di secondo grado.
Lo stesso ha fatto per la società Autotrasporti OL. La copia del ricorso è stata consegnata il 26.4.2000. Al ricorso hanno resistito, con controricorso notificato il 19.5.2002, sia la società Fondiaria Assicurazioni, che ha dichiarato di aver incorporato la Polaris, sia la società Autotrasporti OL, che hanno dal canto loro proposto ricorso incidentale condizionato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 355 cod. proc. civ.). 2. - Il ricorso principale contiene tre motivi.
Il primo è rivolto contro la sentenza parziale;
il secondo ed il terzo contro punti della sentenza definitiva relativi alla liquidazione di due distinte componenti del danno.
3. - Il primo motivo denunzia un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). 3.1. - La corte d'appello ha dichiarato che lo scontro era avvenuto anche per colpa dell'attore.
Ha accertato che l'attore, alla guida di un'autovettura VW Golf, procedeva su una strada statale e che, dalla sua destra, con una manovra di conversione a sinistra, da una stazione di servizio, un autoarticolato s'era immesso sulla strada.
Quando lo scontro avveniva, l'autoarticolato aveva occupato tutta la strada.
Considerando che, per la manovra in cui era impegnato, l'autoarticolato non potesse che essersi trovato a procedere molto lentamente;
che l'autovettura, senza avere messo in atto alcuna manovra, fosse andata a cozzare contro la sua parte mediana, e ne fosse risultata completamente distrutta;
che nello scontro l'autoarticolato avesse riportato la rottura del supporto della balestra sinistra del primo asse del semirimorchio, con spostamento dello stesso asse;
la corte d'appello ha ritenuto che l'attore si fosse trovato a marciare ad una velocità assai elevata anche in rapporto all'ora notturna ed avesse concorso a causare lo scontro e le conseguenze che ne erano derivate.
3.2. - Secondo il ricorrente queste considerazioni, oltre a non trovare supporto negli elementi di fatto rilevati e riferiti nel rapporto dei carabinieri, sarebbero illogiche ed intrinsecamente contraddittorie.
Ma la valutazione che la corte d'appello ha compiuto a partire dalle tracce lasciate dallo scontro, una traccia sono i danni subiti dai veicoli, non presenta i vizi denunciati.
L'urto di un veicolo contro altro pesante veicolo fermo od in movimento a bassa velocità, se provoca la completa distruzione del primo ed è capace di provocare danni al secondo, è rivelatore di un'alta velocità del primo.
La deduzione che, data l'ora notturna e l'elevata velocità, l'attore non abbia visto l'ostacolo che sì veniva a parare davanti a sè e non abbia fatto nulla per evitare che lo scontro si determinasse con le conseguenze che ne erano derivate, rappresenta quindi una deduzione sorretta da logica e che rientra nell'ambito delle possibili ricostruzioni delle modalità e cause dello scontro e dei danni.
4. - Il secondo e terzo motivo denunziano anch'essi un vizio di difetto di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.). Riguardano il capo della decisione relativo alla liquidazione del danno patrimoniale, ed in particolare la mancata separata liquidazione del danno futuro e di quello subito nel periodo di invalidità temporanea.
4.1. - La corte d'appello ha osservato che il procedimento di liquidazione del danno patrimoniale adottato dal tribunale aveva compreso sia l'una che l'altra componente del danno. Il tribunale al riguardo si era espresso nei termini che seguono. L'attore svolgeva la professione di tecnico audio protesista e rappresentante di commercio. Aveva prodotto le dichiarazioni dei redditi anteriori e successivi al sinistro. Da queste era risultato che nel 1985, nei primi mesi del quale era avvenuto l'incidente, il suo reddito aveva subito una notevole contrazione, mentre negli anni successivi aveva conosciuto un graduale incremento. Il primo dato dimostrava che per l'incidente aveva subito un danno;
il secondo non escludeva che identico danno avesse subito anche negli anni successivi, perché un'attività di lavoro autonomo è destinata a graduale miglioramento nel tempo e, data la accertata limitazione della capacità di lavoro subita dalla parte, era da presumere che ciò potesse essere avvenuto con maggior dispendio di energie e minori risultati.
Si evince ancora dalla sentenza del tribunale, che il calcolo di tale danno, che è stato compensato con l'attribuzione di un capitale, è stato compiuto prendendo a base il reddito netto dell'anno anteriore all'incidente, con impiego di un certo coefficiente di capitalizzazione.
4.2. - La tesi svolta dal ricorrente nel secondo motivo è che, dato quanto era stato riferito dal consulente tecnico, la misura dell'incapacità era destinata ad aumentare in futuro e che di questo non si è tenuto conto, mentre lo si sarebbe dovuto fare, operando una maggiorazione del risultato, che era stato ottenuto con il procedimento di capitalizzazione della parte di reddito quale al momento appariva perduta.
Questo motivo è inammissibile.
Il ricorrente non si assume la responsabilità di indicare da quali considerazioni, che sarebbero state svolte dal consulente tecnico a riguardo di questo aspetto, la corte d'appello avrebbe dovuto trarre il giudizio circa la probabilità di un crescente aggravamento della invalidità.
D'altra parte, dall'esame della relazione presentata nel 1998 dal consulente nominato dalla corte d'appello risulta che l'invalidità permanente è stata misurata nella stessa percentuale del 40% tenuta a calcolo dal tribunale nel 1993.
4.3. - Nel terzo motivo il ricorrente lamenta che non gli sia stato riconosciuto un distinto risarcimento per il danno costituito dalla perdita del guadagno subito durante i 320 giorni di invalidità temporanea.
Questo motivo è fondato.
L'effettivo problema che il motivo pone non è se debbano essere attribuite distinte somme per le due voci di danno.
Invece, siccome si tratta di due distinte componenti del danno, il problema è se la tecnica di liquidazione adottata nel caso abbia potuto condurre ad un risarcimento, che possa essere considerato comprensivo di ambedue le voci.
E ciò sul piano logico è da escludersi.
L'attribuzione,- alla data della sentenza, di un capitale, commisurato ad una quota di reddito proporzionale alla invalidità permanente e maggiorato di interessi, quand'anche calcolato comprendendo pure l'anno in cui la persona si è trovata a subire una invalidità temporanea totale (nel caso della durata di 200 giorni) ed una invalidità temporanea parziale (nel caso della durata di 120 giorni e di misura, il 50%, superiore a quella della invalidità permanente), non è in grado di apprestare un integrale risarcimento per la perdita di guadagno subita nel periodo di invalidità temporanea, e non lo è perché la perdita di guadagno presa a calcolo è rapportata alla percentuale della invalidità permanente, mentre, nel periodo di invalidità temporanea, in cui nessuna attività ha potuto essere stata svolta o in cui la incapacità temporanea è stata superiore a quella definitiva, la perdita di guadagno può avere assunto diversa dimensione. Per questo, normale tecnica di liquidazione del danno patrimoniale, che segue alla diminuzione della capacità di lavoro impiegata in un'attività di lavoro determinata, è quella che fa seguire al momento in cui l'invalidità temporanea è cessata l'inizio del calcolo del danno da invalidità permanente.
Il danno patrimoniale provocato dall'invalidità temporanea si presta poi ad essere individuato ponendo a raffronto i redditi percepiti nell'anno precedente ed in quello in cui l'invalidità temporanea è stata sofferta ed in tal modo può essere per intero risarcito.
La corte d'appello ha invece ritenuto questo risarcimento logicamente compreso in quello del danno da perdita di capacità di guadagno calcolato in base alla misura dell'invalidità permanente. Per questo aspetto la decisione presenta un vizio di motivazione. 5. - Il ricorso principale è dunque accolto in parte.
6. - Il ricorso incidentale condizionato non deve essere esaminato. Non si è verificata la condizione cui è stato subordinato, condizione che il ricorso principale fosse accolto sul primo motivo. 7. - La sentenza impugnata è cassata in relazione.
La causa è rimessa davanti al giudice di rinvio, che si indica in una diversa sezione della corte d'appello di Roma.
Il giudice di rinvio rinnoverà l'esame del secondo motivo di appello e procederà alla liquidazione del danno da perdita di guadagno nel periodo di invalidità permanente, secondo quanto risulterà accertato a proposito della sua consistenza. Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo e secondo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale;
cassa in relazione la sentenza impugnata;
rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 aprile 2003. Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003