Sentenza 26 giugno 2003
Massime • 2
In tema di notifica degli atti, quando l'imputato sia stato arrestato all'estero per un fatto diverso, e lo stesso abbia manifestato un totale disinteresse al procedimento pendente a suo carico in Italia, rinunciando espressamente a comparire, e non provvedendo ad eleggere domicilio, la notifica dell'avviso dell'udienza preliminare è ritualmente eseguita mediante consegna al difensore, in quanto l'accertata assenza del ricercato nel territorio dello Stato e la rinuncia espressa a partecipare al processo, a prescindere dall'instaurazione della procedura di estradizione,è di per sè circostanza sufficiente per l'applicazione della procedura relativa al rito degli irreperibili.
La detenzione dell'imputato all'estero, non connessa al procedimento di estradizione, non costituisce legittimo impedimento a comparire in Italia nel procedimento pendente nei suoi confronti e non preclude, pertanto, la celebrazione del giudizio in contumacia, nel caso in cui lo stesso abbia rinunciato espressamente alla partecipazione al processo, manifestando un totale disinteresse personale, in modo assoluto, chiaro e definitivo, a prescindere dalla singola fase processuale di riferimento e dalla instaurazione eventuale di una procedura di estradizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 31693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31693 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
31693/03
101144 on 104003.com Reg. Gen. N. Ord. 0 .26.6.03 N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Morelli Francesco Presidente
1. Dott. Conzatti Alessandro Consigliere
2. "1 Massera Maurizio Consigliere
Alberto Consigliere 3. " Macchia
Giovanni Cons. Relatore 4. " Diotallevi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UR UB
UR MI
avversO la sentenza del 5 giugno 2002, della Corte
d'appello di Brescia, con la quale, in parziale riforma di Brescia in data 16della sentenza del Tribunale
maggio 2001 è stata inflitta la pena di anni nove e
euro 1490 di multa ad mesi nove di. reclusione ed entrambi gli imputati;
Sentita la relazione fatta dal Cons. Giovanni
Diotallevi;
Sentite le conclusioni del P.M. cons. Loris D'Ambrosio
declaratoria la con le quali ha chiesto
d'inammissibilità del ricorso;
Motivi della la decisione
UR UB e UR MI hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 giugno.
2002, della Corte d'appello di Brescia, con la quale,
Brescia in data 16 maggio 2001 è stata inflitta la pena di anni nove e mesi nove di reclusione ed euro 1490 di multa ad entrambi gli imputati.
ricorrenti hanno dell'impugnazione A sostegno dedotto:
a) Violazione di legge ex art. 486 c.p.p.;
presenziare all'udienza; impossibilità di legittimo impedimento dell'imputato in relazione
allo stato di detenzione all'estero.
Viene lamentata la circostanza che il legittimo impedimento degli imputati а comparire, derivante dall'accertato stato di detenzione all'estero, non sarebbe stato assolutamente valutato dai giudici di merito, in particolare per il primo dei due ricorrenti.
b) Violazione di legge;
art. 169 c.p.p. in relazione
all'art. 171 c.p.p. e norme correlate, conseguente nullità assoluta della notificazione del decreto
che dispone il giudizio di primo grado e degli
altri atti processuali.
Viene censurata la modalità di notifica del decreto che dispone il giudizio e quella degli estratti contumaciali delle sentenze a mani del difensore senza rispettare le modalità di notifica per gli imputati residenti all'estero.
c) Insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle censure avanzate nei confronti di tutta la sentenza di primo grado, con particolare riferimento all'efficacia ed alla
portata probatoria dei riconoscimenti fotografici e della riconducibilità delle effigi agli odierni imputati;
conseguente nullità ex art. 546 c.p.p.
Vengono censurate le modalità con cui sono stati effettuati i riconoscimenti fotografici, su fotocopie di fotografie, e le valutazioni tratte dalle ricognizioni dibattimentali, avvenute dopo plurime visioni di fotografie dei prevenuti.
A parere della Corte il ricorso è inammissibile.
2 I ricorrenti hanno sostanzialmente riproposto le alla Corte medesime doglianze sollevate dinanzi d'appello, ed in ordine alle quali il giudice di secondo grado ha fornito una puntuale applicazione della disciplina richiamata.
In particolare, per ciò che concerne l'influenza dello stato di detenzione all'estero, relativo peraltro al solo UR UB sulla regolare costituzione del rapporto processuale, а cominciare dalla regolarità
delle notificazione e dello stato di contumacia dichiarato, i giudici del merito hanno chiarito in maniera inequivocabile, sulla base della documentazione acquisita, 1' Urbanovic che UB espresse testualmente la volontà di non partecipare all'udienza preliminare. Successivamente, come ha potuto accertare
Corte visionando gli atti, dovendosi verificare la la sussistenza o meno di un legittimo impedimento, sempre lo stesso imputato ha dichiarato di non voler
al processo dinanzi al assolutamente presenziare prescindere dalla fase di giudice italiano, a in generale ed in assoluto, riferimento, ma disconoscendo qualsiasi interesse personale al
procedimento in COISO. Tale circostanza rende quindi assolutamente irrilevante ai fini delle modalità di la omessanotificazione degli atti processuali esecuzione delle procedure per le notifiche all'estero,
e l'avvenuta notificazione degli atti presso il
difensore; allo stesso modo e per la medesima ragione, stata esclusa l'equiparazione dello è correttamente al legittimo di. detenzione all'estero, stato impedimento a comparire in udienza, avendo chiaramente il prevenuto espresso la rinuncia all'esercizio di tale diritto.
Allo stesso modo deve ritenersi corretta la valutazione operata dai giudici d'appello in ordine alla permanente validità della Convenzione del 1922 che regola i rapporti tra l'Italia e l'attuale stato di Serbia e
Montenegro non essendovi la prova che tale
3 Convenzione sia stata denunciata dalla Repubblica
essendovi, anzi l'esplicita serbo-montenegrina, ma affermazione da parte dei competenti uffici ministeriali italiani, della permanente validità tra i due Stati della suddetta Convenzione per la regolamentazione dei rapporti processuali penali.
Assolutamente inammissibile, infine, appare il terzo motivo di ricorso, relativo alle modalità del riconoscimento avvenute in sede dibattimentale. La sua genericità infatti non riesce ad evidenziare alcun vizio motivazionale nell'iter logico valutativo seguito dai giudici di secondo grado. Il ragionamento seguito appare coerente e logico e dà conto delle ragioni in base alle quali anche il riconoscimento operato sulle foto dei ricorrenti abbia uno spessore probatorio considerevole, vista la provenienza dei documenti dalle stesse Autorità slave, con la conseguente eliminazione di ulteriori dubbi in ordine alla identificazione dei soggetti raffigurati.
Alla luce delle suesposte considerazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere quindi condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al pagamento dell'ulteriore somma di seicento euro ciascuno in favore della Cassa
delle ammende.
Deve provvedersi infine, alla rettifica, anche con riferimento alla sentenza della corte d'appello di
Brescia, oggi impugnata, delle generalità di UR
MI secondo le indicazioni contenute nella nota del
Ministero dell'Interno in data 15 ottobre 2002.
P.Q.M.
inammissibili i ricorsi e condanna i Dichiara
pagamento delle spesericorrenti in solido al
processuali e dell'ulteriore somma di seicento euro
ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
sentenza della Corte Dispone rettificarsi nella
Brescia in data 5 giugno 2002. le d'appello di
4 generalità di UR MI, nato il [...] a
AN DI (Fed. Bosnia Erzegovina), in quelle di
Trjkovic MI, assunte dall'imputato dal 15 ottobre
2002, secondo quanto comunicato con la nota del ministero dell'Interno in data 15 ottobre 2002. Il Consigliere estensoreConsigli Il Presidente stellen Giovanni Diotalle Francesco Morelli,
Mau Roma, li 26 giugno 2003
:
IN CANCELLERIA
28 LUG. 2003 M
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