Sentenza 21 settembre 2011
Massime • 1
In caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti decisione annullata già favorevoli al ricorrente.
Commentario • 1
- 1. Aumento della pena nel giudizio di rinvio dopo ricorso del solo condannatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2011, n. 39373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39373 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 21/09/2011
Dott. OLDI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. SAVANI Piero Consigliere N. 1269
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 13291/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN IO N. IL 10/05/1961;
avverso l'ordinanza n. 532/2010 TRIBUNALE di ROMA, del 07/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO Oscar: annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione TA AU avverso la ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 7 febbraio 2011 quale giudice della esecuzione. Il Tribunale si è pronunciato su due oggetti:
- il tema devolutogli con sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione il 24 giugno 2010 e cioè il computo della pena per la continuazione ex art. 81 c.p., già riconosciuta nel provvedimento parzialmente annullato dalla Cassazione, tra le sentenze del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2005 e del Gup di Roma in data 23 dicembre 1997, confermata in appello il 3 giugno 2004;
- una ulteriore e nuova istanza di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate sopra ed altre due condanne (quella inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 febbraio 2001 e quella inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 18 novembre 2002). Il giudice a quo, sul secondo punto, ha argomentato la insussistenza della prova della unicità del disegno criminoso mentre sul primo ha così deciso:
considerato che
oggetto delle due condanne erano state, rispettivamente, le pene di anni quattro di reclusione (per il reato ex art. 416 c.p. e reati fine) e anni due e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta della società Laurentina Moda 84, ha individuato la pena da irrogare (che nel provvedimento annullato era stata quella di anni cinque e mesi sei di reclusione) in quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione. È pervenuto a tale conclusione avendo dovuto attenersi ai principi di diritto indicati dalla Cassazione che avevano riguardato:
-la necessità di sciogliere previamente il cumulo giuridico oggetto della condanna relativa al reato più grave (quello ex art. 416 c.p.);
-la necessità di applicare l'aumento per continuazione relativo ai reati oggetto della condanna per i reati satelliti (quella del Gup del 2004), previamente applicando la riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
Deduce il ricorrente:
1) la violazione dell'art. 81 c.p. e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione.
Tutte le condotte oggetto delle sentenze di condanna in esame erano state commesse nel contesto di un medesimo disegno criminoso che era quello di commettere truffe in danno di commercianti di generi di abbigliamento attraverso lo schermo societario e con il concorso di Torri.
Tale era la condotta oggetto della sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva accertato simili modalità, con riferimento ad un periodo (1995) temporalmente corrispondente a quello di contestazione del reato associativo: reato, quest'ultimo, consistito proprio nella realizzazione di una associazione volta alla commissione di truffe del ricorrente in concorso con il Torri. La logica portava dunque a ritenere certo che l'azione del TA fosse il frutto di un generale e complessivo disegno criminoso da attuarsi con medesime e ricorrenti modalità esecutive.
In particolare anche le condanne per le bancarotte delle società IM e IM avevano portato alla luce la reiterazione da parte del TA di condotte sempre analoghe;
2) la violazione dell'art. 627 c.p.p.. I giudici non si sarebbero attenuti al dovere di sciogliere il cumulo derivante dalla condanna per il reato ritenuto più grave ed avrebbero indicato, per gli altri reati satelliti, una pena particolarmente elevata, capace di vanificare gli effetti migliorativi del trattamento sanzionatorio connessi alla pronuncia della Cassazione.
Il Procuratore Generale della Cassazione ha chiesto accogliersi il ricorso limitatamente al secondo motivo.
In data 13 settembre 2011 il difensore ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale insistendo per l'accoglimento anche del primo motivo di ricorso.
Il ricorso è fondato nei termini che si indicheranno. Il primo motivo è invero inammissibile, come sottolineato dal Procuratore Generale, posto che è basato su ragioni diverse da quelle che possono essere devolute alla Cassazione. I giudici del merito hanno argomentato in modo esaustivo e completo sulle ragioni in base alle quali non è dato apprezzare nel caso di specie che il prevenuto avesse, sin dall'inizio, progettato le singole azioni criminose nell'ambito un disegno unitario. La ricorrenza di comportamenti similari, quale sintomo di tale realtà, viene oltretutto rappresentata a questa Corte di legittimità in via diretta e non quale tema specificamente sottoposto al giudice del merito: con la conseguenza che non si apprezza nel ricorso la prospettazione di un effettivo vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 606 c.p.p., bensì una rievocazione di elementi di fatto che la Corte non è deputata a conoscere e tantomeno a valutare autonomamente rispetto a quanto già fatto dal giudice del merito.
Parzialmente fondato è invece il secondo motivo.
Deve escludersi che i giudici del rinvio siano venuti meno al dovere di sciogliere il cumulo giuridico relativo alle pene inflitte con la sentenza emessa in ordine al reato associativo.
Risulta invece dalla lettura del provvedimento impugnato che essi hanno preso le mosse dalla pena base prevista per il detto reato ex art. 416 c.p. (anni tre e mesi tre di reclusione), semplicemente attenendosi alla stessa valutazione già effettuata nella medesima sentenza quanto alla determinazione della pena per i reati satelliti ivi previsti.
Il fatto che sul punto la difesa sottolinei il difetto di motivazione non costituisce motivo apprezzabile di censura, non avendo formato oggetto di doglianza ad hoc nelle precedenti sedi.
Invece risulta che il Tribunale sia effettivamente venuto meno al principio del divieto di reformatio in pejus che, nello specifico della materia in esame, trova applicazione.
Invero ha osservato questa Corte, in precedenti sentenze, che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di parziale accoglimento della richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione non può, in sede di rinvio, incorrere nella violazione del divieto di "reformatio in peius" in ordine ai punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente (vedi in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 36414 del 19/09/2007 Cc. (dep. 04/10/2007) Rv. 237682). Si è anche osservato, sia pure in una materia diversa dalla esecuzione, che il divieto della "reformatio in peius" è un principio di portata generale, che va applicato anche nel giudizio di rinvio rapportando la pena inflitta con la sentenza annullata e quella inflitta dal giudice del rinvio, non potendosi in nessun caso ammettere che l'imputato veda aggravarsi una posizione che non aveva accettato e che possa essere peggiorata in forza di un atto che mirava, invece, a rimuoverla (Sez. 1, Sentenza n. 9861 del 29/09/1993 Ud. (dep. 29/10/1993) Rv. 195434).
Nel caso di specie tali principi non risultano osservati posto che il giudice della esecuzione, per i reati satelliti oggetto della sentenza del Gup emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva, nell'originario provvedimento già annullato dalla Cassazione, individuato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, pena che, in base al dictum della Cassazione, doveva essere assoggettata alla riduzione del terzo per il rito speciale.
Il Tribunale, in sede di rinvio, ha però applicato la riduzione del terzo ad una pena di anni due di reclusione ossia superiore a quella già individuata nel provvedimento poi annullato dalla Cassazione su impugnazione del solo TA.
Ne consegue che - potendo nel senso detto determinarsi direttamente questa Corte con operazione meramente matematica - l'aumento di pena per i reati oggetto della sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Roma del 23 dicembre 1997, confermata in appello il 3 giugno 2004 va fissato in anni uno di reclusione. La pena complessiva per le condanne riunite nel vincolo della continuazione dal giudice a quo è pertanto quella di anni cinque di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato già riconosciuto, pena che determina in anni cinque di reclusione complessivamente. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2011