Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2001, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A 0361487 01 In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2795/98 7564 Dott. Ettore. Mercurio - Presidente -Cron. -Rep. " Erminio Ravagnani Consigliere " Bruno Battimiello " Rel. -Ud. 18.1.2001 "Minichiello -Oggetto: " RI " EL " Coletti - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappre- sentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di via dei Portoghesi n. 12 in Roma è per legge domiciliato ricorrente
contro
PUCCIARELLI KO intimato per l'annullamento della sentenza del Pretore di Pisa n° 293/96 in data 20 novembre/18 dicembre 1996 (R.G. 1836/95). 219 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'estinzione del giudizio ex art. 16 legge n. 83/2000. Fatto e Diritto Ritenuto che il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Pretore di Pisa deli- berata all'udienza del 20 novembre 1996 e depositata in data 18 dicembre 1996, non notificata;
che detto ricorso è stato notificato alla controparte Puccia- relli KO a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 2 febbraio 1998; che dall'avviso di ricevimento risulta che il plico raccoman- dato è stato consegnato al CC il 4 febbraio 1998, e cioè oltre il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.; che infatti detto termine, computata la sospensione dei ter- mini processuali nel periodo feriale (1° agosto-15 settembre, ex art. 1 L. 7 ottobre 1969 n. 742) scadeva il 2 febbraio 1998; che, pertanto, il detto ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo;
che nulla va disposto in ordine alle spese, non essendosi l'intimato costituito;
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P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spe- se. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001. Il Presidente си Il Consigliere estensore Вино Ванливо Alie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 13 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE I D A 0 S , 3 1 S 3 O . A L 5 نه T T L R , . O A A B ' N S L I E L 3 D P E S 7 - A D I 8 T I N - S S G 1 O N 1 O P E S A M E I D I G E A A , G D O E O T E L R T T T I S N R I A E I L G S D L E E R E O D 3