Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/06/2002, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
IN NO DENE POLÓ TALIANO6 / 020.8.3.7 SAZIONE REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SU RENABI CASSAZIONE Oggetto Reyon sakit- SEZIONE TERZA CIVILE Catuitual Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21378/99Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 23147 Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere 1731 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 18/12/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. -IL-SOLE 24 ORE PUSSINI GIULIANO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE er diritti 12.GIU.2002 il IL CANCELLIERE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ALESSANDRO BELTRAMË con studio in 33044 MANZANO (UD) VIA ROMA 13, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UL LT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO GELERA, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato ANDREA FABRIS BONATO, giusta delega in 2001 atti;
2194 controricorrente avversO la sentenza n. 863/98 del Tribunale di UDINE, emessa il 30/04/98 e depositata il 19/09/98 (R.G. 2345/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 18/12/01 dal LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Cividale ON AL, conduttore di un appartamento servito da un impianto di riscaldamento comune ad altro appartamento di proprietà del locatore NI Giuliano, premesso che con patto successivo al contratto di locazione il NI si era obbligato a rifornire di gasolio l'impianto comune, espose che il NI si era reso inadempiente a detta pattuizione e, quindi, chiese ed ottenne nei suoi con- ingiunzione di pagamento della somma di L.fronti 1.112.535 a titolo di rimborso della spesa sostenuta per il riscaldamento del proprio alloggio. Il NI propose opposizione, negando il fondamento dell'avversa pretesa. Con successiva citazione il ON, lamentan- do d'essere stato costretto a munirsi di stufe e a sop- portare disagi in conseguenza del mancato riscaldamento 2 del suo alloggio, imputabile alla inadempienza del Pus- sini, convenne quest'ultimo dinanzi allo stesso Pretore in giudizio di danni. Il NI resistette alla doman- da. Riuniti i procedimenti, il Pretore, con sentenza del 20.7.1995, condannò il NI al pagamento della somma richiesta dal ON col ricorso per ingiunzione e della ulteriore somma di L.
2.319.690 a titolo di ri- sarcimento dei danni. Su appello del NI il Tribu- nale di Udine, con sentenza del 19.9.1998, ha conferma- to la sentenza del Pretore, osservando che contraria- mente all'assunto del NI- le due domande proposte dal ON erano, l'una rispetto all'altra, pienamente compatibili. Ricorre il NI con tre motivi, illu- strati anche da memoria. Resiste il ON con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 163, 164, 184, 189 cod. proc. civ., nonché "omissione ed illogicità di motivazione". Sostiene che gli atti introduttivi dei due distinti giudizi poi ri- uniti (e per quanto si riferisce alla procedura monito- ria sembra alludere al ricorso per ingiunzione) avreb- bero dovuto considerarsi nulli per assoluta indetermi- natezza dei “fatti costitutivi le ragioni della doman- da". Lamenta che la nullità, quantunque eccepitia, non 3 sia stata ritenuta dal Tribunale. La doglianza non ha fondamento. La nullità, quand'anche sussistente, è ri- masta sanata, ai sensi dell'art. 164 CO. II cod. proc. civ., dalla costituzione del convenuto (odier- no ricorrente), che -come si desume dalla sentenza im- pugnata nulla ha eccepito sul punto nel procedimento di primo grado. Con lo stesso motivo il ricorrente osserva che col ricorso per ingiunzione il ON aveva chiesto il rimborso della spesa asseritamente sostenuta per ri- scaldare il suo alloggio e con la citazione introdutti- va dell'altro giudizio aveva chiesto il risarcimento dei danni, che assumeva di aver subito per essere stato costretto a munirsi di stufe per riscaldare il suo al- loggio, a causa della mancata alimentazione dell'impianto comune di riscaldamento. Lamenta che, at- tesa la contraddittorietà tra queste due prospettazioni (denunziata ai giudici del merito, rilevabile -a suo avviso proprio in conseguenza della riunione dei due procedimenti e preclusiva delle possibilità di difesa del convenuto NI) il Tribunale non abbia rigettato le due domande. La doglianza è priva di fondamento. En- trambi i giudici del merito, interpretando le domande proposte dal ON, hanno, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, escluso la denunziata con- 4 ------- - traddizione, osservando che con la prima domanda il ON aveva chiesto un rimborso di spese e con la se- conda un risarcimento di danni, sicchè nessuna inconci- liabilità poteva ravvisarsi tra le due distinte prete- se. Col secondo motivo il ricorrente lamenta che, in- correndo in extrapetizione, il Tribunale abbia fondato la sua decisione sulle pattuizioni contenute nel con- tratto di locazione, quantunque il ON, con la ci- tazione introduttiva del secondo giudizio, avesse invo- cato una convenzione successiva al contratto (e concer- nente la alimentazione del comune impianto di riscalda- mento) e soltanto in prosieguo avesse inammissibilmente invocato lo stesso contratto di locazione. La doglianza è infondata, giacchè il Tribunale, con argomentazione esente da vizi e non investita da alcuna puntuale cen- sura, ha rilevato che il contratto di locazione era stato integrato dalla successiva convenzione, onde non poteva ravvisarsi il mutamento della 'causa petendi", " del quale anche in questa sede il ricorrente insiste nel dolersi. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta che, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., il Tribunale abbia confermato la pronunzia con cui il Pretore aveva compensativi non ri- attribuito al ON interessi 5 chiesti sull'importo liquidatogli a titolo di risarci- mento dei danni. La doglianza è infondata. I giudici del merito si sono uniformati al consolidato orienta- mento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli interessi compensativi sulle somme di danaro liqui- dat a titolo di risarcimento del danno costituiscono una componente del danno stesso e della relativa doman- da e possono, quindi, essere assegnati dal giudice an- che di ufficio (Cass. 29.6.1985 n. 3888; Cass. 25.6.1980 n. 3986). Col terzo motivo il ricorrente denunzia "violazione di legge, insufficienza e illogicità di motivazione, omesso esame di un punto decisivo della controversia in ordine al capo della sentenza, che ha liquidato il dan- no a favore del ON". Nega d'essersi reso inadem- piente alla convenzione integrativa del contratto di locazione e sostiene che nessun danno avrebbe subito il ON. Lamenta che i giudici del merito, in violazio- ne dell'art. 1223 cod.civ., abbiano attribuito al Mul- loni un risarcimento non dovuto ed abbiano, in viola- zione dell'art. 1226 cod.civ., liquidato equitativamen- te una parte del danno in misura eccessiva. Le doglian- ze sono inammissibili. Il ricorrente si diffonde in ge- neriche considerazioni di puro fatto e in valutazioni delle acquisizioni processuali, che non possono -le une | ---- e le altre- trovare ingresso nel giudizio di legi timi- tà per la sola ragione d'essere diverse da quelle, esaurienti ed immuni da vizi logici e giuridici, assun- te dal giudice del gravame di merito a sostegno della decisione qui impugnata. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 18.12.2001. IL CONSIGLIERE EST.CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTEPRESI Ample quis bi ARE C1 Dott.ssa Maria Aiello IL CANCE Depositata in Cancelieria 12.06.02 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 109T 129.11 Registrato in dutch GIU. 2003 Serie 4 afr22488 456T 20,66 149.77 (euro_Cen OVE/77) тотлия, 77 匈 0 0 3 RATE 7 | . - - -