CASS
Sentenza 19 ottobre 2023
Sentenza 19 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2023, n. 42672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42672 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: SP DR nato il [...] RA EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori L'avv. PENTANGELO Giovanni conclude chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. BOCHICCHIO Tommaso si riporta alla memoria depositata associandosi alle conclusione del P.G. L'avv. SANTIGLI Alberto conclude riportandosi alla memoria depositata e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42672 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione cl giudice del riesame, ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato a SA LA la misura della custodia cautelare in carcere e a IN OR la misura degli arresti domiciliari, perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in odine alla partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di ricettazione, autoriciclaggio, frode, contraffazione di marchée segni distintivi, sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche, adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici. In particolare, SA LA in qualità di promotore e organizzatore e con il compito di procacciare partite di alcol denaturato di illecita provenienza estera e di predisporre falsi documenti di trasporto al fine di occultare la destinazione e mascherare la reale natura del prodotto, oltre che garantire la copertura cartolare della circolazione e della commercializzazione dell'alcol simulando l'acquisto da parte di società fittiziamente intestate a terzi ma di fatto da lui gestite;
IN OR come partecipe con il ruolo di procacciatore e fornitore di materie prime da utilizzare nelle successive attività di contraffazione di bevande alcoliche. I menzionati fatti sono stati presuntivamente commessi in Sant'Antimo e Sarno (basi operative) dal 25 novembre 2019, con condotta perdurante (capo 1). 1.1. Il titolo cautelare era stato emesso nei confronti di SA LA anche per l'addebito di aver intestato fittiziamente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la titolarità della ditta MSI a ET LA VA e la titolarità della Multiservice Group s.r.l.s. ad AN RU, per rimanendo titolare e gestore di fatto delle predette attività imprenditoriali, utilizzate per fornire copertura cartolare alla circolazione e commercializzazione dell'alcol denaturato funzionale alla produzione di prodotti alcolici adulterati, fatti presuntivamente commessi in Qualiano e Volla il 4 novembre 2019 e il 26 ottobre 2020 (capo 27). 2. A giudizio del Tribunale, le conversazioni captate e i risultati delle ulteriori indagini hanno condotto all'accertamento di una attività finalizzata all'adulterazione e alla successiva commercializzazione di champagne e bevande alcoliche e di contraffazione dei loro segni distintivi, ma non anche di una stabile struttura associativa. Nella vicenda in esame si riscontra piuttosto l'ipotesi di un accordo criminoso concernente la vendita di alcolici, vini e oli adulterati, estemporaneo e di volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso da un vincolo preesistente e duraturo di reciproco affidamento. I contatti degli acquirenti 1 con LA e dei venditori al dettaglio con LA e ON non avevano il carattere della imprescindibilità, perché erano di fatto frazionati, fungibili, condizionati da possibilità alternative di acquisto e meramente eventuali, perché dipendevano dalle diverse capacità di rivendita e di riacquisto dei vari committenti. SA LA è coinvolto solo in alcune conversazioni del 25 e del 26 gennaio 2021 con CO RA, PE RA e PO RA e con esclusivo riferimento ai rapporti con LI dei fratelli ET. È stata registrata una sola conversazione tra RI ON e SA LA, da cui tuttavia non sono desumibili elementi in ordine ad un presunto programma criminoso;
ed è stato accertato che SA LA aveva rapporti soltanto con CO RA e con PE e PO RA. Allo stesso modo anche i rapporti di IN OR sono stati sporadici e quanto ha riferito in corso di interrogatorio, ossia di essersi limitato a vendere in alcune occasioni del vino a RI AI sempre accompagnato da adeguata documentazione fiscale, è stato compiutamente riscontrato. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'accusa, i vari prodotti sottoposti a sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza e ciò dimostra che LA non era l'esclusivo autore dell'attività di a pprovvigionamento delle sostanze alcoliche. Per quel che concerne il capo 27) il Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che i fatti non sono recenti, dato che le fittizie intestazioni sono del 2019 e del 2020 e LA non ha carichi pendenti ed ha riportato una sola condanna, risalente nel tempo, per reato contravvenzionale. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. In ordine all'addebito associativo di cui al capo 1) il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di elementi e dati indiziari ed é così incorso una macroscopica illogicità e contraddittorietà della motivazione. Non risponde al vero che l'interessamento di SA LA sia stato limitato alle vicende della LI e che non abbia avuto rapporti con i correi oltre il 25 e il 26 gennaio. Sono stati trascurati i numerosi contatti telefonici intercorsi tra LA ed altri associati in epoca successiva al gennaio 2021, che concorrono a dare consistenza indiziaria alla tesi del coinvolgimento di LA nelle cessioni illecite di alcol presso la CAVIN s.r.l. (febbraio 2021) e la OO LU (giugno 2021). Il Tribunale ha poi errato nell'affermare che vi sia una sola intercettazione tra RI ON e SA LA in epoca successiva al gennaio 2021, ed infatti: 1'11 febbraio 2021, ossia il giorno precedente allo scarico di alcol presso la 2 CAVIN s.r.I., ed in epoca successiva alle cessioni presso la LI sono state registrate due conversazioni tra i due, che hanno rivelato una predisposizione comune di mezzi, una abitualità e costanza nei rapporti e una comunione di intenti. I contatti telefonici tra i due sono proseguiti anche nel luglio 2021, in occasione dei giorni immediatamente successivi alle attività di perquisizione e sequestro nei confronti dei componenti della ipotizzata associazione. Il riscontro di un medesimo modulo operativo - elementi di comunanza nel profilo chimico della sostanza ceduta - e quello derivante dalle attività tecniche e dai sequestri di polizia giudiziaria devono indurre a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle cessioni illecite effettuate dal sodalizio criminoso in favore di numerosi operatori commerciali attivi nel settore della produzione e vendita di bevande alcoliche. Ha quindi errato il Tribunale nell'affermare che "i vari p>rodotti sottoposti a sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza": dagli esami tecnici condotti sul prodotto degli operatori commerciali che hanno intrattenuto rapporti con il gruppo associativo è stata riscontrata la presenza di metiletilchetone e alcole isopropilico, e ciò presso la CAVIN s.r.I., la OO LU s.r.l. , la LI s.r.I., oltre che presso lo stesso Di NZ e presso i locali in uso A RI ON. È rimasto così accertato che il sodalizio, mediante SA LA, si era procurato un ingente quantitativo di alcol denaturato contenente alcole isopropilico e metiletilchetone, che ha costituito la base per molteplici preparazioni illecite, di volta in volta arricchite all'occorrenza mediante l'aggiunta di ulteriori sostanze utili ad ottenere il prodotto finito desiderato. In buona sostanza, il Tribunale ha reso una motivazione illogica e contraddittoria perché: ha negato l'esistenza di numerosi e frequenti contatti tra gli associati e LA in corrispondenza di ogni episodio delittuoso successivo al 26 gennaio 2021, negando per l'effetto l'imprescindibilii:à del ruolo svolto dall'indagato e la strumentalizzazione delle società da lui di fatto gestite;
ha omesso di considerare il contributo logistico recato da RI ON nella consegna del sanificante presso clienti diversi e ulteriori rispetto alla LI e la conseguente esistenza di consolidati contratti tra ON e LA;
ha sminuito i frequenti incontri in presenza fra gli associati, in tal modo negando l'esistenza di una stabile organizzazione;
ha irragionevolmente negato l'esistenza di un fine comune, di un interesse convergente del gruppo criminale, essendo palese che gli appostamenti di LA e la scorta al carico di materia prima illecitamente importato costituiscono condotte che militano in tal senso. 3 Sulla figura di IN OR l'ordinanza impugnata ha speso pochi argomenti e ha omesso di motivare sulla sussistenza dei contatti intercorsi tra IN OR e gli altri associati - RI e NO ON, CO AR È stato accertato che l'indagato riforniva il sodalizio di un ingente quantità di spumante, stoccava presso di sé i tank utilizzati per l'importazione di alcol denaturato, intratteneva rapporti commerciali con più correi. Il Tribunale nulla ha detto in ordine alle riscontrate incongruenze relative al volume di spumante transitato presso la cantina OR e ceduto ai ON e non si è espresso sulla sussistenza di rapporti commerciali con CO AR o con la LI. 3.2. In relazione, infine, all'addebito di cui al capo 27) - fittizia attribuzione di SA LA a ET AD VA della titolarità della ditta MSI e ad AN RU della titolarità della MULTISERVICE GROUP s.r.l.s -, rispetto al quale il Tribunale ha negato le esigenze cautelari, non si è considerato che mediante l'attività delle società oggetto di fittizia intestazione si sono consumati plurimi reati nel corso dell'anno 2021. E non risponde al vero l'assunto dell'assenza di carichi pendenti, atteso che SA LA riveste la qualità di indagato nel procedimento EPPO n. 14/2021 per gravi e reiterate fattispecie di criminalità economica in danno dell'Unione europea, come si desume dal decreto di perquisizione e sequestro dell'Il marzo 2023 notificato a LA in occasione dell'esecuzione della misura cautelare. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di annullamento con rinvio. 5. Successivamente le difese dei ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni della memoria del Procuratore generale e hanno insistito per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento unicamente in riguardo all'addebito di cui al capo 27) nei confronti di SA LA;
per il resto va invece dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari in ordine all'addebito di cui al capo 27, rilevando che i fatti risalgono a qualche anno addietro, che SA LA non ha carichi pendenti e ha un solo precedente, risalente nel tempo, per una mera contravvenzione, e che dagli esiti investigativi 4 hanno dato conto dell'estraneità di SA LA alla più recente commercializzazione di beni contraffatti e adulterati. Ha così ignorato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che l'indagato è tutt'ora interessato dal procedimento EPPO siccome raggiunto da indizi per gravi e reiterati fatti di criminalità economica in danno dell'Unione europea, e quindi per fatti omogenei rispetto a quelli che formano oggetto del presente procedimento. Il dato è di rilievo perché serve a rivelare una carenza di motivazione, nella misura in cui revoca in dubbio uno dei profili richiamati in ordinanza per giustificare la decisione in punto di assenza di esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame. 3. Sull'addebito associativo il Tribunale ha argomentato incentrando la motivazione sul principio di diritto per il quale la stabilità dei collegamenti tra acquirenti, fornitori, realizzatori delle adulterazioni e falsificazioni, collaboratori, ecc. ecc. non assurge ad elemento decisivo per la configurazione del reato, dal momento che, nella vicenda in esame, non si è di fronte a fenomeni di commercializzazione di sostanze illecite, come è nei casi di traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso oggetto del procedimento, ha proseguito il Tribunale, i beni erano lecitamente acquistati e lecitamente tenuti dai commercianti nei loro magazzini, senza alcuna garanzia sui tempi della successiva rivendita, sul numero dei committenti e sull'ammontare degli ordinativi, proprio per la natura assolutamente lecita dell'oggetto. Ciò spiega la ragione per la quale la merce era tranquillamente conservata in attesa di eventuali commesse e poteva essere rivenduta in qualsiasi momento. Il Tribunale ha poi aggiunto che non è stato dimostrato che le società di LA avessero ad oggetto la sola attività di commercio di prodotti contraffatti, aggiungendo che non si vede come e in che misura un eventuale rapporto di tipo continuativo con quel settore di clientela potesse essere imprescindibile per la vita e l'operatività delle società commerciali, il cui oggetto non si identifica né coincide con la ipotizzata societas sceleris. In forza di questi assunti ha infine concluso affermando che più plausibile, rispetto all'ipotesi di accusa, è quella di un accordo criminoso estemporaneo, di volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso da un vincolo preesistente e duraturo di reciproco affidamento. 4. Il pubblico ministero ricorrente ha articolato una c:ritica che non si è misurata con il dato centrale delle argomentazioni del Tribunale, e non ha 5 conseguentemente preso in considerazione, per contrastarne la validità anche solo in riferimento al caso de quo, il principio per il quale la stabilità dei rapporti tra acquirenti e fornitori, attesa la natura lecita delle cose in commercio e della complessiva attività commerciale, non ha di per sé un pregnante significato indiziario per l'esistenza di una struttura associativa che si avvalga e si sovrapponga all'articolazione organizzativa deputata al lecito commercio. Ignorato questo assunto, che ha costituito la premessa e il riferimento per ogni snodo argomentativo della motivazione con cui il Tribunale è giunto all'annullamento del titolo cautelare, il pubblico ministero ricorrente si è sostanzialmente limitato a denunciare un travisamento dei dati indiziari, asseritamente consumato per mezzo dell'omessa considerazione di alcuni risultati delle operazioni di intercettazione e di alcuni altri elementi, di cui però non ha neppure illustrato la decisività. I travisamenti per omissione hanno tutti riguardo, secondo la prospettazione di ricorso, all'aspetto della stabilità e continuatività di relazioni e rapporti tra gli indagati, sicché l'omessa illustrazione dell'incidenza che il loro esame avrebbe potuto avere sulla decisione del Tribunale, e quindi della loro decisività, è ancor più significativa della genericità delle doglianze di ricorso. Il pubblico ministero ricorrente non ha infatti chiarito come possa disarticolarsi il ragionamento indiziario condotto dal Tribunale una volta che si arricchisca di elementi indiziari il quadro descrittivo della stabilità di rapporti tra fornitori e acquirenti, se la premessa e il fondamento dello svolgimento argomentativo contenuto nell'ordinanza è costituito dalla sostanziale irrilevanza di questo aspetto della ricostruzione in fatto rispetto alla ipotesi criminosa in addebito. Parimenti non illustrata, con la necessaria specificità, è la doglianza relativa alla mancata compiuta considerazione della identità della sostanza adulterante, perché non è in alcun modo spiegata quale possa essere la ricaduta sul giudizio di sussistenza o meno dell'associazione e come possa condurre ad escludere, di contro, che si sia trattato di una serie continuata di contraffazioni e adulterazioniP. La genericità dei motivi di ricorso in riguardo alla parte dell'ordinanza relativa all'addebito associativo impone la dichiarazione della inammissibilità del ricorso nei confronti sia di SA LA che di IN OR. 5. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di SA LA limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. \T)' 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LA SA limitatamente al reato di cui al capo 27 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso proposto nei confronti di LA SA. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di OR IN. Così deciso il 13 settembre 2023 Il con igl re estensore Il presidente
sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori L'avv. PENTANGELO Giovanni conclude chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. BOCHICCHIO Tommaso si riporta alla memoria depositata associandosi alle conclusione del P.G. L'avv. SANTIGLI Alberto conclude riportandosi alla memoria depositata e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 42672 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 13/09/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, in funzione cl giudice del riesame, ha annullato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord aveva applicato a SA LA la misura della custodia cautelare in carcere e a IN OR la misura degli arresti domiciliari, perché raggiunti da gravi indizi di colpevolezza in odine alla partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di ricettazione, autoriciclaggio, frode, contraffazione di marchée segni distintivi, sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche, adulterazione e contrabbando di prodotti alcolici. In particolare, SA LA in qualità di promotore e organizzatore e con il compito di procacciare partite di alcol denaturato di illecita provenienza estera e di predisporre falsi documenti di trasporto al fine di occultare la destinazione e mascherare la reale natura del prodotto, oltre che garantire la copertura cartolare della circolazione e della commercializzazione dell'alcol simulando l'acquisto da parte di società fittiziamente intestate a terzi ma di fatto da lui gestite;
IN OR come partecipe con il ruolo di procacciatore e fornitore di materie prime da utilizzare nelle successive attività di contraffazione di bevande alcoliche. I menzionati fatti sono stati presuntivamente commessi in Sant'Antimo e Sarno (basi operative) dal 25 novembre 2019, con condotta perdurante (capo 1). 1.1. Il titolo cautelare era stato emesso nei confronti di SA LA anche per l'addebito di aver intestato fittiziamente, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, la titolarità della ditta MSI a ET LA VA e la titolarità della Multiservice Group s.r.l.s. ad AN RU, per rimanendo titolare e gestore di fatto delle predette attività imprenditoriali, utilizzate per fornire copertura cartolare alla circolazione e commercializzazione dell'alcol denaturato funzionale alla produzione di prodotti alcolici adulterati, fatti presuntivamente commessi in Qualiano e Volla il 4 novembre 2019 e il 26 ottobre 2020 (capo 27). 2. A giudizio del Tribunale, le conversazioni captate e i risultati delle ulteriori indagini hanno condotto all'accertamento di una attività finalizzata all'adulterazione e alla successiva commercializzazione di champagne e bevande alcoliche e di contraffazione dei loro segni distintivi, ma non anche di una stabile struttura associativa. Nella vicenda in esame si riscontra piuttosto l'ipotesi di un accordo criminoso concernente la vendita di alcolici, vini e oli adulterati, estemporaneo e di volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso da un vincolo preesistente e duraturo di reciproco affidamento. I contatti degli acquirenti 1 con LA e dei venditori al dettaglio con LA e ON non avevano il carattere della imprescindibilità, perché erano di fatto frazionati, fungibili, condizionati da possibilità alternative di acquisto e meramente eventuali, perché dipendevano dalle diverse capacità di rivendita e di riacquisto dei vari committenti. SA LA è coinvolto solo in alcune conversazioni del 25 e del 26 gennaio 2021 con CO RA, PE RA e PO RA e con esclusivo riferimento ai rapporti con LI dei fratelli ET. È stata registrata una sola conversazione tra RI ON e SA LA, da cui tuttavia non sono desumibili elementi in ordine ad un presunto programma criminoso;
ed è stato accertato che SA LA aveva rapporti soltanto con CO RA e con PE e PO RA. Allo stesso modo anche i rapporti di IN OR sono stati sporadici e quanto ha riferito in corso di interrogatorio, ossia di essersi limitato a vendere in alcune occasioni del vino a RI AI sempre accompagnato da adeguata documentazione fiscale, è stato compiutamente riscontrato. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dall'accusa, i vari prodotti sottoposti a sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza e ciò dimostra che LA non era l'esclusivo autore dell'attività di a pprovvigionamento delle sostanze alcoliche. Per quel che concerne il capo 27) il Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari, atteso che i fatti non sono recenti, dato che le fittizie intestazioni sono del 2019 e del 2020 e LA non ha carichi pendenti ed ha riportato una sola condanna, risalente nel tempo, per reato contravvenzionale. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. In ordine all'addebito associativo di cui al capo 1) il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di elementi e dati indiziari ed é così incorso una macroscopica illogicità e contraddittorietà della motivazione. Non risponde al vero che l'interessamento di SA LA sia stato limitato alle vicende della LI e che non abbia avuto rapporti con i correi oltre il 25 e il 26 gennaio. Sono stati trascurati i numerosi contatti telefonici intercorsi tra LA ed altri associati in epoca successiva al gennaio 2021, che concorrono a dare consistenza indiziaria alla tesi del coinvolgimento di LA nelle cessioni illecite di alcol presso la CAVIN s.r.l. (febbraio 2021) e la OO LU (giugno 2021). Il Tribunale ha poi errato nell'affermare che vi sia una sola intercettazione tra RI ON e SA LA in epoca successiva al gennaio 2021, ed infatti: 1'11 febbraio 2021, ossia il giorno precedente allo scarico di alcol presso la 2 CAVIN s.r.I., ed in epoca successiva alle cessioni presso la LI sono state registrate due conversazioni tra i due, che hanno rivelato una predisposizione comune di mezzi, una abitualità e costanza nei rapporti e una comunione di intenti. I contatti telefonici tra i due sono proseguiti anche nel luglio 2021, in occasione dei giorni immediatamente successivi alle attività di perquisizione e sequestro nei confronti dei componenti della ipotizzata associazione. Il riscontro di un medesimo modulo operativo - elementi di comunanza nel profilo chimico della sostanza ceduta - e quello derivante dalle attività tecniche e dai sequestri di polizia giudiziaria devono indurre a ritenere la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alle cessioni illecite effettuate dal sodalizio criminoso in favore di numerosi operatori commerciali attivi nel settore della produzione e vendita di bevande alcoliche. Ha quindi errato il Tribunale nell'affermare che "i vari p>rodotti sottoposti a sequestro non sono stati adulterati con la stessa sostanza": dagli esami tecnici condotti sul prodotto degli operatori commerciali che hanno intrattenuto rapporti con il gruppo associativo è stata riscontrata la presenza di metiletilchetone e alcole isopropilico, e ciò presso la CAVIN s.r.I., la OO LU s.r.l. , la LI s.r.I., oltre che presso lo stesso Di NZ e presso i locali in uso A RI ON. È rimasto così accertato che il sodalizio, mediante SA LA, si era procurato un ingente quantitativo di alcol denaturato contenente alcole isopropilico e metiletilchetone, che ha costituito la base per molteplici preparazioni illecite, di volta in volta arricchite all'occorrenza mediante l'aggiunta di ulteriori sostanze utili ad ottenere il prodotto finito desiderato. In buona sostanza, il Tribunale ha reso una motivazione illogica e contraddittoria perché: ha negato l'esistenza di numerosi e frequenti contatti tra gli associati e LA in corrispondenza di ogni episodio delittuoso successivo al 26 gennaio 2021, negando per l'effetto l'imprescindibilii:à del ruolo svolto dall'indagato e la strumentalizzazione delle società da lui di fatto gestite;
ha omesso di considerare il contributo logistico recato da RI ON nella consegna del sanificante presso clienti diversi e ulteriori rispetto alla LI e la conseguente esistenza di consolidati contratti tra ON e LA;
ha sminuito i frequenti incontri in presenza fra gli associati, in tal modo negando l'esistenza di una stabile organizzazione;
ha irragionevolmente negato l'esistenza di un fine comune, di un interesse convergente del gruppo criminale, essendo palese che gli appostamenti di LA e la scorta al carico di materia prima illecitamente importato costituiscono condotte che militano in tal senso. 3 Sulla figura di IN OR l'ordinanza impugnata ha speso pochi argomenti e ha omesso di motivare sulla sussistenza dei contatti intercorsi tra IN OR e gli altri associati - RI e NO ON, CO AR È stato accertato che l'indagato riforniva il sodalizio di un ingente quantità di spumante, stoccava presso di sé i tank utilizzati per l'importazione di alcol denaturato, intratteneva rapporti commerciali con più correi. Il Tribunale nulla ha detto in ordine alle riscontrate incongruenze relative al volume di spumante transitato presso la cantina OR e ceduto ai ON e non si è espresso sulla sussistenza di rapporti commerciali con CO AR o con la LI. 3.2. In relazione, infine, all'addebito di cui al capo 27) - fittizia attribuzione di SA LA a ET AD VA della titolarità della ditta MSI e ad AN RU della titolarità della MULTISERVICE GROUP s.r.l.s -, rispetto al quale il Tribunale ha negato le esigenze cautelari, non si è considerato che mediante l'attività delle società oggetto di fittizia intestazione si sono consumati plurimi reati nel corso dell'anno 2021. E non risponde al vero l'assunto dell'assenza di carichi pendenti, atteso che SA LA riveste la qualità di indagato nel procedimento EPPO n. 14/2021 per gravi e reiterate fattispecie di criminalità economica in danno dell'Unione europea, come si desume dal decreto di perquisizione e sequestro dell'Il marzo 2023 notificato a LA in occasione dell'esecuzione della misura cautelare. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di annullamento con rinvio. 5. Successivamente le difese dei ricorrenti hanno replicato alle argomentazioni della memoria del Procuratore generale e hanno insistito per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento unicamente in riguardo all'addebito di cui al capo 27) nei confronti di SA LA;
per il resto va invece dichiarato inammissibile. 2. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza di esigenze cautelari in ordine all'addebito di cui al capo 27, rilevando che i fatti risalgono a qualche anno addietro, che SA LA non ha carichi pendenti e ha un solo precedente, risalente nel tempo, per una mera contravvenzione, e che dagli esiti investigativi 4 hanno dato conto dell'estraneità di SA LA alla più recente commercializzazione di beni contraffatti e adulterati. Ha così ignorato quanto dedotto dal ricorrente, ossia che l'indagato è tutt'ora interessato dal procedimento EPPO siccome raggiunto da indizi per gravi e reiterati fatti di criminalità economica in danno dell'Unione europea, e quindi per fatti omogenei rispetto a quelli che formano oggetto del presente procedimento. Il dato è di rilievo perché serve a rivelare una carenza di motivazione, nella misura in cui revoca in dubbio uno dei profili richiamati in ordinanza per giustificare la decisione in punto di assenza di esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame. 3. Sull'addebito associativo il Tribunale ha argomentato incentrando la motivazione sul principio di diritto per il quale la stabilità dei collegamenti tra acquirenti, fornitori, realizzatori delle adulterazioni e falsificazioni, collaboratori, ecc. ecc. non assurge ad elemento decisivo per la configurazione del reato, dal momento che, nella vicenda in esame, non si è di fronte a fenomeni di commercializzazione di sostanze illecite, come è nei casi di traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso oggetto del procedimento, ha proseguito il Tribunale, i beni erano lecitamente acquistati e lecitamente tenuti dai commercianti nei loro magazzini, senza alcuna garanzia sui tempi della successiva rivendita, sul numero dei committenti e sull'ammontare degli ordinativi, proprio per la natura assolutamente lecita dell'oggetto. Ciò spiega la ragione per la quale la merce era tranquillamente conservata in attesa di eventuali commesse e poteva essere rivenduta in qualsiasi momento. Il Tribunale ha poi aggiunto che non è stato dimostrato che le società di LA avessero ad oggetto la sola attività di commercio di prodotti contraffatti, aggiungendo che non si vede come e in che misura un eventuale rapporto di tipo continuativo con quel settore di clientela potesse essere imprescindibile per la vita e l'operatività delle società commerciali, il cui oggetto non si identifica né coincide con la ipotizzata societas sceleris. In forza di questi assunti ha infine concluso affermando che più plausibile, rispetto all'ipotesi di accusa, è quella di un accordo criminoso estemporaneo, di volta in volta rinnovato tra i correi e del tutto avulso da un vincolo preesistente e duraturo di reciproco affidamento. 4. Il pubblico ministero ricorrente ha articolato una c:ritica che non si è misurata con il dato centrale delle argomentazioni del Tribunale, e non ha 5 conseguentemente preso in considerazione, per contrastarne la validità anche solo in riferimento al caso de quo, il principio per il quale la stabilità dei rapporti tra acquirenti e fornitori, attesa la natura lecita delle cose in commercio e della complessiva attività commerciale, non ha di per sé un pregnante significato indiziario per l'esistenza di una struttura associativa che si avvalga e si sovrapponga all'articolazione organizzativa deputata al lecito commercio. Ignorato questo assunto, che ha costituito la premessa e il riferimento per ogni snodo argomentativo della motivazione con cui il Tribunale è giunto all'annullamento del titolo cautelare, il pubblico ministero ricorrente si è sostanzialmente limitato a denunciare un travisamento dei dati indiziari, asseritamente consumato per mezzo dell'omessa considerazione di alcuni risultati delle operazioni di intercettazione e di alcuni altri elementi, di cui però non ha neppure illustrato la decisività. I travisamenti per omissione hanno tutti riguardo, secondo la prospettazione di ricorso, all'aspetto della stabilità e continuatività di relazioni e rapporti tra gli indagati, sicché l'omessa illustrazione dell'incidenza che il loro esame avrebbe potuto avere sulla decisione del Tribunale, e quindi della loro decisività, è ancor più significativa della genericità delle doglianze di ricorso. Il pubblico ministero ricorrente non ha infatti chiarito come possa disarticolarsi il ragionamento indiziario condotto dal Tribunale una volta che si arricchisca di elementi indiziari il quadro descrittivo della stabilità di rapporti tra fornitori e acquirenti, se la premessa e il fondamento dello svolgimento argomentativo contenuto nell'ordinanza è costituito dalla sostanziale irrilevanza di questo aspetto della ricostruzione in fatto rispetto alla ipotesi criminosa in addebito. Parimenti non illustrata, con la necessaria specificità, è la doglianza relativa alla mancata compiuta considerazione della identità della sostanza adulterante, perché non è in alcun modo spiegata quale possa essere la ricaduta sul giudizio di sussistenza o meno dell'associazione e come possa condurre ad escludere, di contro, che si sia trattato di una serie continuata di contraffazioni e adulterazioniP. La genericità dei motivi di ricorso in riguardo alla parte dell'ordinanza relativa all'addebito associativo impone la dichiarazione della inammissibilità del ricorso nei confronti sia di SA LA che di IN OR. 5. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nei confronti di SA LA limitatamente al reato di cui al capo 27, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare. Per il resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. \T)' 6
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di LA SA limitatamente al reato di cui al capo 27 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso proposto nei confronti di LA SA. Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di OR IN. Così deciso il 13 settembre 2023 Il con igl re estensore Il presidente