Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia (art. 6, comma secondo, L. 13 dicembre 1989, n. 401) è applicabile anche alle gare amichevoli, purchè le stesse siano conosciute o conoscibili dal destinatario della prescrizione, ciò che ne impone la loro preventiva ed adeguata pubblicità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 47451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47451 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01178
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 011111/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RO, N. IL 29/02/1980;
avverso ORDINANZA del 27/02/2008 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., che chiede che il ricorso sia particolarmente accolto con conseguente annullamento in parte con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la ordinanza 27 febbraio 2008, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna ha convalidato le prescrizioni imposte dal Questore della stessa città che, con provvedimento in data 19 febbraio 2008, ha vietato a ST TO l'accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive e gli ha imposto, per il periodo di anni tre, l'obbligo di una duplice presentazione presso un ufficio di Polizia in concomitanza con le ricordate manifestazioni agonistiche, pur amichevoli, anche nel caso di trasferta.
Per l'annullamento del provvedimento, ST ha proposto ricorso in Cassazione deducendo difetto di motivazione sui seguenti temi:
- le ragioni per le quali il Giudice ha disatteso le memorie difensive;
- i presupposti della necessità ed urgenza richiesti per l'adozione della misura;
- la attribuibilità delle condotte violente al ricorrente;
- la necessità di duplice obbligo di presentazione alla Polizia anche con riguardo alle competizioni amichevoli.
Prima di affrontare le censure del ricorrente, è il caso di ricordare che le Sezioni Unite (con sentenze 44273/2004, 4441/2005, 4442/2005) hanno fissato i seguenti principi. L'obbligo imposto dal Questore di presentazione in un ufficio o comando di Polizia, previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 configura una misura di prevenzione diretta ad evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dello ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di soggetti che, per precedenti comprovate condotte, siano stati ritenuti socialmente pericolosi.
Dal riconoscimento che il provvedimento del Questore incide sulla libertà personale e in base al principio di riserva assoluta di giurisdizione prevista in materia, la Corte Suprema ha tratto la conclusione che il ricordato provvedimento ha natura "servente" rispetto allo intervento incidente sulla posizione soggettiva della persona di competenza della autorità giudiziaria.
In tale contesto, la verifica del Giudice della convalida deve configurare un "pieno controllo di legalità" sulla esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa compresi quelli che la natura di una misura di prevenzione richiede.
Di conseguenza, i presupposti che il Giudice deve verificare sono i seguenti: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6; la congruità della durata della misura.
Tanto premesso, analizzando le censure del ricorrente, la Corte rileva come l'obbligo di motivazione sulla urgenza si imponga solo nel caso (che non è quello in esame) nel quale il provvedimento del Questore abbia avuto esecuzione prima della convalida del Giudice ed in relazione alle gare svoltesi in quell'arco temporale. La motivazione sul presupposto della necessità è desumibile, dal contesto della impugnata ordinanza, dalla gravità della condotta tenuta dal ST e conseguente sua inaffidabilità e pericolosità.
Sul punto, la Corte rileva come il Giudice abbia avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto il convincimento circa il comportamento violento, lesivo dell'ordine pubblico (analiticamente descritto nel provvedimento in esame) tenuto dal ST. Unitamente ad altri soggetti, in occasione di un incontro calcistico;
l'attuale ricorrente (che è stato individuato con certezza tra i più violenti e facinorosi del gruppo) ha, tra l'altro, lanciato una bottiglia di vetro contro gli operatori. Da tali emergenze, il Giudice ha tratto la ragionevole conclusione della pericolosità del soggetto e della conseguente necessità di applicazione, oltre che del divieto di accesso agli stadi, anche dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia;
per la gravità del caso, la prima misura era del tutto insufficiente per raggiungere la finalità di prevenire il ripetersi di episodi di violenza. Anche la durata della misura e l'obbligo della doppia firma, pur nelle ipotesi di trasferta, che il ricorrente ritiene inutilmente affittivi, si presentano funzionali e necessari sia rispetto ai beni da tutelare,sia in relazione alla personalità del ST ed alle sue manifestazioni violente. Con la possibilità di un plurimo obbligo di presentazione, espressamente previsto dalla L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2 il Legislatore ha inteso evitare facili elusioni al divieto di accesso alle manifestazioni agonistiche.
Relativamente alla residua censura, si rileva come la norma, quando fa riferimento a manifestazioni sportive "specificatamente indicate" non intenda richiedere che esse siano individuate nominatim, ma che siano conoscibili dal destinatario in base ad elementi inseriti nel provvedimento o usando la normale diligenza.
Il requisito della determinabilità delle manifestazioni va valutato in concreto e non aprioristicamente in astratto (Cassazione Sezione terza sentenza 9793/2007); di conseguenza, il controllo sulla esigibilità dell'obbligo, richiesto dalle sentenze della Corte Costituzionale 136/1998 e 512/2002, si traduce nel controllo sulla conoscibilità dello svolgimento delle manifestazioni sportive amichevoli.
Esse, di norma, sono preventivamente ed adeguatamente pubblicizzate e, pertanto, conosciute o conoscibili dallo interessato che ha l'onere di attivarsi in tale senso;
pertanto, l'obbligo strumentale in oggetto è valido anche con riferimento alle gare amichevoli. Nel caso residuale in cui qualcuna di queste manifestazioni si svolga senza la dovuta pubblicità (sì da essere ignota alla tifoseria locale), l'obbligo di presentazione non è più esigibile e la relativa violazione non ha rilevanza penale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2008