Sentenza 29 settembre 2004
Massime • 1
Anche con riguardo all'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente, è configurabile la fattispecie attenuata prevista dall'art. 73, quinto comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/09/2004, n. 42590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42590 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 29/09/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1282
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 961/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AR;
avverso la sentenza 17/4/03 Corte di Appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorsO;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/4/03 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna inflitta a CH AR con sentenza in data 22/1/01 del Tribunale di Latina per il reato di cui alL'art. 73/4 D.P.R. 309/90 per avere coltivato piante di canapa indiana, risultata contenere, unitamente alle foglie già essiccate e triturate, un principio attivo di mg. 3.216,5.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la corte di merito condivideva le argomentazioni e i rilievi formulati dal giudice di primo grado in ordine alla configurabilità della coltivazione vietata dalla norma incriminatrice anche alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione sul punto, essendo indubitabile che nella fattispecie il prevenuto non si era limitato a coltivare una piantina di canapa a fini ornamentali o di semplice curiosità. Confermava inoltre le ragioni addotte dal Tribunale per escludere la ricorrenza dell'ipotesi attenuata. Ricorre avverso tale decisione l'imputato a mezzo del suo difensore e deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione della legge processuale in riferimento all'art. 125 c.p.p. e il vizio motivazionale, avendo la corte di merito omesso di apprezzare i principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione, secondo i quali con la coltivazione domestica, che si sostanzia nella semplice messa a dimora di poche piantine in vasi o in giardino, si esula dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria, di guisa che tale condotta in tanto può essere sussunta nella fattispecie della detenzione illecita in quanto sia possibile apprezzarne l'eventuale finalizzazione ad uso non personale, ma di cessione a terzi, di guisa che essendo stata nel caso in esame la finalità di spaccio solo desunta, ma non dimostrata, e non emergendo alcun elemento atto a connotare di illiceità tale condotta, avuto riguardo alla incensuratezza dell'imputato, all'assenza di coinvolgimenti in episodi di droga, al numero esiguo delle piantine repertate e alla loro inidoneità a produrre quantitativi apprezzabili di sostanza drogante, si era al di fuori del concetto di coltivazione presa in considerazione dagli artt. 26-28 D.P.R. 309/90. Eccepisce ancora con il secondo motivo la violazione dell'art. 125 e il difetto di motivazione, in cui era incorsa la corte di merito nell'escludere l'ipotesi attenuata, trascurando il quantitativo minimo repertato ed ogni altra circostanza utile, e riportandosi alla motivazione del giudice di primo grado.
Il primo motivo, al limite dell'inammissibilità, è destituito di fondamento.
Ed invero il giudizio di responsabilità espresso dai giudici di merito è sorretto da adeguata motivazione, che si adegua alla consolidata giurisprudenza di legittimità a mente della quale la coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti continua ad essere configurabile come reato di pericolo, a prescindere dalla sua finalizzazione allo spaccio, atteso che, come affermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 360/1995, difetta nella coltivazione quel nesso di immediatezza con l'uso personale, che giustifica un minor rigore in relazione alle altre condotte prese in considerazione dall'art. 73 cit. D.P.R. 309/90. La punibilità della suddetta attività può pertanto escludersi nelle sole ipotesi, in cui, oltre alla non destinazione all'uso di terzi, si accerti altresì in concreto l'inoffensività della coltivazione per la sua inidoneità a porre in repentaglio il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Cass. Sez. 4^ 22/9/2000 n. 9984 rv. 217258). Nel caso in esame la corte di merito ha dato sufficiente contezza dei motivi, che escludevano la inoffensività della coltivazione de qua attraverso un iter argomentativo, immune da evidenti illogicità, che ha fatto leva sulle modalità del fatto, come accertato, sulla quantità del principio attivo ricavabile dalle piante in vegetazione, dalle sostanze essiccate rinvenute in garage e nel pacchetto di sigarette repertato, da cui potevano ricavarsi circa 107,2 dosi singole per tossicodipendenti. Fondato è invece il secondo motivo del ricorso. È da premettere anzitutto che non vi è alcuna incompatibilità tra il reato di coltivazione non autorizzata, di cui agli artt. 26-28 D.P.R. 309/90 e l'ipotesi attenuata ex art. 73/5. Sul punto vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità. In passato le Sezioni Unite nell'individuare, ai fini del giudizio di lieve entità dei fatti di cui alla norma incriminatrice, gli elementi da prendere in considerazione, ha annoverato anche la coltivazione di qualche piantina di cannabis indiana (Sez.Un.12/9/91 n. 9148 rv. 187931). Ma tale principio non sempre ha trovato concorde applicazione. È stato infatti affermato che il delitto di coltivazione abusiva di piante di canapa indiana deve essere qualificato reato di pericolo, sicché il riferimento normativo, sotto il profilo punitivo, rimane ancorato a quello della fattispecie base di cui all'art. 73/4 e non a quello attenuata di prevista dal successivo quinto comma (Cass. Sez. 6^ 28/6/91 n. 6924 rv. 187662). Ma l'argomento non convince. Così come avviene per l'aggravante ex art. 80/2, che la recente giurisprudenza di questa Sezione ha ritenuto configurabile anche con riguardo alle ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante, dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente (Sez. 6^ 27/8/99 n. 10252 rv. 214379), non v'è ragione di escludere dal medesimo reato l'ipotesi attenuata, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le altre ipotesi di produzione o traffico illecito di cui all'art. 73, con la specificazione che oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice dovrà prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità dei fatto.
Passando al caso in esame, la corte di merito nell'escludere la ricorrenza dell'ipotesi attenuata si è riportata alla motivazione della sentenza di primo grado, erroneamente ritenendo che il Tribunale avesse trattato l'argomento, laddove invece nessun cenno al riguardo contiene l'apparato argomentativo di tale decisione. Trattasi pertanto di motivazione apparente, che non risponde alla specifica doglianza difensiva, onde l'impugnata sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della medesima corte di appello, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare l'evidenziata carenza motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'attenuante ex art. 73/5 D.P.R. 309/90 e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame, rigetta nel resto i ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2004