Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2111 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NO ELF POLO TALIA JO0 2 1 1 1 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 17264/00 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Cron. 4750 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Filippo CURCURUTO Consigliere Ud.23/10/02 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMMISSIONE REGIONALE E ARTIGIANATO DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400,2002 * 4175 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che -1- lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMONELLA COEN, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
AL AN, SCUPPA ANITA;
intimati avverso il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositato il 24/05/00 R.G.N. 3/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito l'Avvocato COCHETTI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. A seguito di accertamento ispettivo del't.N.P.S. dell'11 giugno 1998, nei confronti della Fieramosca s.p.a., era risultato che questa aveva impiegato dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1993 e dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 1992, rispettivamente, le lavoratrici NI NI e NI PP per l'assemblaggio di antine per mobili, secondo modalità che rivelavano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio. Pertanto l'I.N.P.S. chiedeva alla Commissione provinciale per l'artigianato la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane delle menzionate ditte individuali. L'istanza veniva respinta. La Commissione regionale per l'artigianato, successivamente adita dall'Istituto, respingeva, essa pure, il ricorso sul rilievo che, alla data della segnalazione dell'Istituto di previdenza, le ditte non risultavano più iscritte. L'I.N.P.S. ricorreva allora al Tribunale di Ancona che, con decisione del 13 dicembre 1999, rigettava il ricorso. Proponeva reclamo l'I.N.P.S. avanti alla Corte di appello di Ancona e resistevano le lavoranti e la Regione Marche. Con decreto in data 27 aprile /24 maggio 2000, la Corte di appello dichiarava il difetto di legittimazione processuale a resistere della regione Marche. 1726400.doc 3 Ha ritenuto la Corte di appello (per quanto ora interessa) che non fosse accoglibile la richiesta dell'Istituto di far retroagire la cancellazione all'epoca della avvenuta iscrizione: l'I.N.P.S., aveva seguito le procedure previste dalla legge n.443 del 1985, in relazione alle quali avrebbero dovuto ritenersi convalidate>> (per la certezza delle situazioni giuridiche) le posizioni venute in essere tra il momento dell'iscrizione all'Albo a quello del ricorso che le pone in discussione o a quello in cui venga disposta la cancellazione. L'art.6 della legge regionale delle Marche 28 marzo 1988, n.6 ha stabilito che la cancellazione abbia efficacia dal momento della notificazione della delibera della Commissione provinciale, sicché anche in caso di insussistenza originaria dei requisiti richiesti per l'iscrizione non era concepibile un annullamento dell'iscrizione con efficacia ex tunc. Doveva considerarsi che i meccanismi della legge regionale (art.2, comma quarto e 3 comma 1) e l'art.7 della legge n.443 del 1985 ponevano sempre l'I.N.P.S. in condizione di far valere costantemente le proprie ragioni in ordine ad iscrizioni illegittime. Concludeva la Corte di appello che "nella particolare fattispecie giacché i lavoratori sono stati cancellati rispettivamente dal 31.12.1993 e parzial dal 31.12.1992 ne consegue il aprziale rigetto del reclamo". Per la cassazione di questo provvedimento ricorre l'I.N.P.S. con due motivi. 통 в Resiste la Regione Marche con controricorso з И 1726400.doc MOTIVI DELLA DECISIONE. Il controricorso della Regione è improcedibile perché depositato (il 10 novembre 2000), oltre il termine di venti giorni (stabilito dall'art.370, terzo comma, c.p.c.) dalla data della sua notificazione (20 ottobre 2000). Questa pronuncia esonera dal considerare se sia ammissibile il controricorso, proposto dalla parte dichiarata priva di legittimazione processuale dal giudice di appello, la quale non impugni incidentalmente questa decisione. Col primo motivo di ricorso, l'Istituto di previdenza deduce violazione degli artticoli 5 e 7, commi 1-3-4-5-6, della legge 8 agosto 1985, n.443; - violazione dell'art.5 della legge n.2248,1865 allegato E - violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma sesto, della legge regionale Marche n.6 del 28 marzo 1988>> Sostiene che erroneamente il Tribunale aveva attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione dall'Albo; trattandosi di atto di annullamento, l'efficacia della cancellazione avrebbe dovuto retroagire al momento del venir meno dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi e non dal momento della notificazione, dipendente, oltretutto, dal grado di efficienza della Commissione nel provvedervi. La legge regionale non avrebbe potuto derogare alla legislazione previdenziale nazionale (legge n.443 del 1985), né contrastare con i 1726400.doc principi generali del diritto relativi alla nascita ed estinzione dell'obbligazione contributiva per i lavoratori artigiani. La giurisprudenza di questa Corte si era pronunciata nel senso della efficacia ex tunc'> della cancellazione dall'albo, mentre l'efficacia costitutiva era stata riconosciuta solo ai fini delle agevolazioni. A tutto concedere, la natura costitutiva riguarderebbe la sola iscrizione, non anche la cancellazione dall'albo, né sarebbe ravvisabile una sorta di principio di simmetria degli effetti non potendosi sostenere che l'annullamento, atto di natura ricognitiva, muterebbe efficacia per la sua incidenza sull'iscrizione. La Corte di appello avrebbe dovuto disapplicare l'atto di cancellazione per illegittimità nella parte in cui aderge>> il suo momento di efficacia (ai fini previdenziali) a quello di notificazione della domanda di cancellazione, oppure sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art.6, comma sesto, della legge regionale Marche 28 marzo 1988, n.6 per violazione degli artt.3, 38 e 117 Cost.. Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono. Questa Corte (Sent., 1° ottobre 1994, n.7991) ha affermato che la cancellazione dal registro delle imprese "non ha l'effetto costitutivo proprio della iscrizione (art.5 Legge 443/1985); ha, invero, pura e semplice finalità di formalizzare un accertamento che riverbera i suoi effetti nel senso che il soggetto nei cui confronti è stata disposta la cancellazione dall'albo è considerato come se non vi fosse stato iscritto dalla data in cui sono l p r e 1726400.doc V venute meno le condizioni necessarie. E, dunque, la cancellazione ha effetto ex tunc. Dalla data non già della cancellazione bensì da quella in cui sono venute meno le condizioni per l'iscrizione". Pur dopo l'entrata in vigore del sistema delineato dalla legge h.443/1985, si discuteva se le statuizioni in punto di iscrizione all'Albo avessero ° non effetto costitutivo (anche) ai fini previdenziali e assistenziali e non soltanto ai fini delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane, essendosi prospettate diverse soluzioni: 1) valore costitutivo a tutti gli effetti e conseguente presunzione di qualificazione artigiana contestabile solo in sede amministrativa o avanti al giudice ordinario, a horma dell'art.7, commi 4 e 5 della legge n.443/1985 (Cass. 22 febbraio 1993, n.2117; Cass.1° ottobre 1994 n.7991, cit.); 2) valore costitutivo solo ai fini delle agevolazioni (Cass. 11 giugno 1994, n.5685; 15 marzo 1990, n.2122); 3) valore costitutivo a tutti gli effetti, ma con facoltà di provare l'inesattezza dell'iscrizione (Cass.23 novembre 1992, n.12490). Sinché, con sentenza 5 aprile 1996, n.3184, questa Corte, riepilogati i diversi indirizzi ora esposti, ha stabilito che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo, alla stregua della letterale formulazione del comma quinto del suddetto articolo (anche al confronto dell'art.5 della precedente legge 25 luglio 1956, n.860, secondo il quale la qualifica artigiana è "comprovata" dall'iscrizione all'albo) ed ha una portata generale e non limitata alla concessione delle agevolazioni in favore di tale categoria di imprese. In tal senso, secondo la citata sentenza 726400.doc 7 n.3184/1996, depongono i lavori preparatori, la coordinata lettura del menzionato comma quinto dell'art.5 e del comma sesto dell'art. 13 della stessa legge il quale ultimo, mentre esclude dall'ambito di efficacia della legge le regioni a statuto speciale e le province autonome con competenza primaria in materia di artigianato, stabilisce, tuttavia, che anche in esse l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati nei rispettivi ordinamenti fa stato "ad ogni effetto di legge", così rendendo ingiustificata, e quindi irragionevole, una più limitata efficacia dell'iscrizione hel restante territorio nazionale. Peraltro, la Corte costituzionale, già con sentenza 15 giugno 1989, n.336 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art.5, comma nono (contenente interpretazione autentica dell'art.13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n.443), del d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.48, nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali aveva sottolineato come “il principio costituzionale di - eguaglianza non consente che in una materia quale quella previdenziale, sussistano disparità di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioè che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di 1726400.doc 8 discipline differenziate [...] in ogni caso, la possibilità di trattamenti differenziati ratione loci in via generale e di principio, risulta esclusa dalla decisiva considerazione che lo stesso legislatore costituzionale, considerando quella previdenziale come materia a se stante, non ha attribuito in proposito alcuna competenza alle Regioni a statuto ordinario [...]. In conformità con tale quadro normativo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso la possibilità che la potestà legislativa delle Regioni a statuto comune incida nei rapporti previdenziali (cfr. sentenze nn.92 del 1976, 41 del 1982, 520, 979 del 1988)”. Il presupposto della pronuncia è, dunque, che nella legislazione statale l'iscrizione all'albo dell'imprese artigiane non abbia effetto costitutivo ai fini previdenziali. Successivamente, con sentenza n.307 del 18 /24 luglio 1996 (di poco posteriore alla citata Cass. n.3184/1996), la Consulta, nel dichiarare non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis n.5 del codice civile e 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443 ("Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge"), sollevata in riferimento agli artt.3, 24 e 117 (testo originario) della Costituzione, ha affermato che le norme impugnate 1726400.doc 9 debbono essere interpretate nel senso di riconoscere che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale o Province autonome, costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste dalla legge quadro o da altre disposizioni, ma non vale a far sorgere una presunzione assoluta circa la qualifica artigiana dell'impresa stessa ai fini del riconoscimento del privilegio generale sui mobili previsto dal codice civile;
al contrario, è consentito al giudice di sindacare la reale consistenza dell'impresa creditrice, con la conseguente eventuale disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione all'albo una volta accertatane l'illegittimità. Deve, ancora, essere ricordata la sentenza 24 /28 maggio 1999, n.196 con la quale la Corte costituzionale investita della questione di - legittimità costituzionale, in relazione agli artt.3, primo comma, 38, quarto comma, e 116 (testo originario) della Costituzione, dell'art. 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n.443, laddove prevede che le norme della stessa legge "non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale" (primo periodo) e "nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge" (secondo periodo) in quanto escludendo l'applicabilità delle altre disposizioni della stessa legge nel territorio delle Regioni titolari di competenza primaria in materia di artigianato, e attribuendo efficacia a tutti gli effetti di legge all'iscrizione 1726400.doc 10 negli albi delle imprese artigiane disciplinati da dette Regioni, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra imprese aventi caratteristiche omogenee, nella materia previdenziale, riservata alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art.38, quarto comma, della Costituzione, e sottratta alla competenza (salvo quella meramente integrativa e di attuazione) delle predette Regioni ha rigettato - l'eccezione di incostituzionalità affermando che la prima parte dell'art. 13 della legge n.443/1985 va intesa nel senso di escludere l'applicabilità delle norme che, concernendo la materia dell'artigianato, sono nelle predette Regioni sostituite dalle norme da queste dettate nell'esercizio della loro competenza primaria, non nel senso, invece, che, ai fin della disciplina di rapporti estranei alla detta materia, e afferenti alla materia previdenziale, di competenza statale, possano valere, nei territori ad autonomia differenziata, le norme regionali, anziché i principi e le norme ricavabili dalla legislazione statale (e desumibili anche dalla stessa legge quadro sull'artigianato). La seconda disposizione dell'art. 13, sesto comma, cit. (secondo cui l'iscrizione negli albi delle imprese artigiane, in quelle Regioni, “fa stato ad ogni effetto di legge", ha le medesima efficacia "costitutiva" che l'art.5, quarto comma della stessa legge quadro n.443 del 1985 attribuisce all'iscrizione negli albi delle Regioni ordinarie, aggiungendo che essa è "condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane" . Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che la 1726400.doc 11 disposizione non poteva intendersi nel senso che all'impresa iscritta nell'Albo delle imprese artigiane di una di dette regioni possa applicarsi la disciplina che la legge dello Stato detta in materia previdenziale nei riguardi di siffatte imprese, anche se essa non abbia i requisiti che, secondo la medesima legge dello Stato, condizionano tale applicabilità. Corollario di tale affermazione è, secondo il giudice delle leggi, che nelle medesime regioni risulteranno applicabili due nozioni, eventualmente diverse, dell'impresa artigiana: l'una ricavata dalla legge regionale, rilevante ai fini della legislazione di massima solo regionale concernente l'artigianato e l'altra, desunta dalla legge statale, rilevante ai fini della legislazione concernente materie, come quella previdenziale, nelle quali lo stato abbia conservato la competenza fondamentale. Applicando tali principi al caso in esame, appare, poi, evidente, che II.N.P.S., agendo per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha teso all'accertamento della reale natura dell'attività svolta dalle monache di clausura essenzialmente per l'esatto inquadramento delle stesse sotto il profilo previdenziale e contributivo, sicché, a tal fine non possono valere le categorie della legislazione regionale (delle Regioni a statuto speciale e, "a fortion", di quelle a statuto ordinario) eventualmente diverse da quelli della legislazione statale. || quadro, sinteticamente esposto, della giurisprudenza costituzionale, mentre evidenzia la non coincidenza della valutazione da parte della Consulta, rispetto a quella fatta propria da questa Corte con la [726400.doc 12 sentenza n. 3184/1996, in ordine al valore costitutivo ad ogni effetto della iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, induce a riaffermare, quanto alla cancellazione, il valore solo dichiarativo di essa, già affermato dalla citata sentenza di legittimità, n.7991 del 1994, e a ritenere che i relativi - e in ambito effetti possano prodursi, secondo l'ordinamento statale previdenziale -, sin dal momento della eventuale, successiva perdita dei requisiti per l'iscrizione. Infine, deve essere ricordato che, questa Corte, con la sentenza 5 novembre 1999, n.12322, questa stessa Corte ha ritenuto che i profili di unicità, decisorietà ed esclusività del procedimento di cui all'art.7 ult. cit. non entrino in contraddizione con il diritto dell'Ente previdenziale di far accertare autonomamente l'insussistenza dei requisiti. Nella fattispecie esaminata da detta sentenza, la cancellazione era avvenuta a domanda dell'iscritto ed era stata quindi pronunciata con effetto ex nunc, sicché la Corte aveva poi risolto negativamente la questione della eventuale preclusione per l'Istituto previdenziale cui non fossero state notificate le remote decisioni, di far valere una propria richiesta di pronuncia con effetto ex tunc, cioè dall'effettivo venir meno dei requisiti per l'iscrizione. Se, dunque, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane e la qualificazione artigiana dell'impresa divengono inopponibili da parte dell'I.N.P.S., qualora l'Istituto medesimo sia stato messo in condizione, con la notifica del provvedimento, di ricorrere ai sensi dell'art.7, comma settimo, della legge n.443/1985 (così come affermato da Cass. 1726400.doc 13 n.12322/1999 cit.), ritiene la Corte che l'inopponibilità dell'iscrizione permanga rebus sic stantibus e che non impedisca all'Istituto di previdenza di instare successivamente per la cancellazione qualora accerti avvalendosi, come nel caso in esame, dei poteri ispettivi e di vigilanza -, che sono venuti meno i requisiti per la configurabilità dell'impresa artigiana: in tale ipotesi gli effetti dell'accoglimento dell'istanza giudiziaria da parte dell'autorità amministrativa 0 dell'autorità successivamente adita, non possono avere effetto, di norma, dalla data di presentazione dell'istanza, ma da quella dell'eventuale venir meno dei presupposti per l'iscrizione nell'Albo. Quanto alla cancellazione, l'art.6, comma sesto, della legge regionale Marche 28 marzo 1988, n.6 (“La cancellazione dall'albo decorre dalla data di notifica della delibera della commissione provinciale) deve dunque interpretarsi (anche in via di adeguamento ai principi costituzionali, come sopra detto, posti in rilievo dalla Consulta), nel senso che la norma abbia riguardo a ipotesi di cancellazione a domanda dell'imprenditore artigiano, e non resti escluso che, in caso di contenzioso con l'INPS sulla permanenza dei requisiti per l'iscrizione, le Commissioni per l'artigianato e l'autorità giudiziaria successivamente adita possano avere pur sempre riguardo, nello stabilire la decorrenza degli effetti della cancellazione, ai fini previdenziali, alla data effettiva di perdita dei requisiti per l'iscrizione quando essa risulti dedotta e accertata e non vi sia prova della notificazione all'I.N.P.S. della delibera di cancellazione. 1726400.doc 14 Occorre a questo punto considerare le innovazioni della legislazione statale intervenute nell'originario impianto della legge quadro h.443 del 1985. L'art. 14, comma quarto, della legge 30 dicembre 1991, n.412, come modificato dall'art. 1 d.l. 15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS [...] nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, [...] poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge”. Osserva la Corte che il testo della norma rende evidente (per quanto interessa) come la stessa abbia riguardo a cancellazioni a domanda (o su denuncia di cessazione) e l'estensione dell'efficacia attenga essenzialmente all'aspetto organizzativo - burocratico, anziché a quello della configurazione giuridica degli atti, nel senso della འབུད། ིང་ predisposizione di un meccanismo ("sportello unico") che esonera le 1726400.doc 15 aziende, per effetto di un unico adempimento, di presentare la denuncia di un medesimo fatto giuridico o la conseguente domanda (di cancellazione dall'Albo) a ciascuno degli enti per i quali lo stesso assuma rilevanza. Con l'entrata in vigore del citato decreto legge, nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. del 16 gennaio 1993 (cfr. art.7) la disciplina sugli sportelli polifunzionali è stata, dunque, estesa anche agli artigiani e alle Commissioni provinciali per l'artigianato; il secondo comma dell'art. 1 del d.l. n.6 del 15 gennaio 1993 ha stabilito che “Le iscrizioni variazioni e cancellazioni e le operazioni di cui al comma 4 dell'art.14 della citata legge n.412 del 1991, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate […] entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (la legge, pubblicata sulla G.U. 18 marzo 1993, è entrata in vigore, a norma dell'art. 10 Disp. sulla legge in gen., il 2 aprile 1993; la NI è stata cancellata dal 31 dicembre 1993). Il comma terzo dell'art. 1 del citato d.l. n.6/1993 stabilisce, infine che "le iscrizioni effettuate presso gli sportelli polifunzionali […] si perfezionano ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali attraverso gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli stessi ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e della riscossione di ogni altro somma ad essi connessa. Le ditte devono altresì comunicare agli sportelli polifunzionali le sospensione, la ripresa e la cessazione dell'attività. Le commissioni provinciali per l'artigianato […] entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso 1726400.doc 16 lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art.7 della citata legge n.443 del 1985". Il primo periodo del testo ora trascritto dispone l'effetto immediato dell'iscrizione ai fini dell'obbligo dei versamenti contributivi;
peraltro, il terzo periodo riserva alle commissioni provinciali per l'artigianato la verifica dei presupposti della qualifica artigiana del titolare o dell'impresa artigiana con dipendenti: il conseguente provvedimento, attinente sempre all'iscrizione, viene dichiarato dalla medesima disposizione normativa "vincolante ai fini previdenziali ed assisteniziali” e “impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'art.7 della citata legge n.443 del 1965". La dizione "provvedimento vincolante" non può ritenersi senz'altro come sinonimo di provvedimento costitutivo, ma piuttosto di provvedimento opponibile agli enti che, avendone avuto legale conoscenza, non lo abbiano impugnato;
in ogni caso la norma si riferisce alla iscrizione e non anche alla cancellazione, talché, pure alla luce dello “ius superveniens", non può escludersi la facoltà dell'I.N.P.S. di procedere ad accertamenti, successivi all'iscrizione, sulla permanenza dei requisiti necessari alla configurabilità dell'impresa artigiana e, in caso negativo, di chiedere la cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane dalla data nella 726400.doc 17 quale essi risultino venuti meno, eventualmente coincidente con quella dell'accertamento ispettivo (v. anche Cass. 15 marzo 2001, n.2948). A tali principi non è conforme la decisione della Corte di appello di Ancona che ha respinto le istanze dell'I.N.P.S. di retrodatazione degli effetti della cancellazione sul solo rilievo che "i lavoratori sono stati cancellati rispettivamente dal 31 dicembre 1993 e dal 31 dicembre 1992" Col secondo motivo di impugnazione, l'I.N.P.S. denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme in tema di iscrizione e cancellazione della legge n.443/1985 tutte richiamate nel superiore mezzo>> e sostiene che la Corte di appello nel rigettare parzialmente il reclamo sotto il profilo che i lavoratori risultavano già cancellati aveva violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Essendo stata chiesta la cancellazione dalla data dell'iscrizione, la Corte avrebbe dovuto statuire nel merito della posizione soggettiva>> prescindendo dalla data di cancellazione e disapplicando anche l'atto di cancellazione. le considerazioni svolte trattando del motivo che precede impongono di affermare che la cancellazione a domanda delle interessate, non ostava di per sé all'accertamento, comunque dovuto, dell'epoca di effettiva perdita dei requisiti per l'iscrizione, non potendosi le stesse avvalere del fatto di averne eventualmente sottaciuto la perdita prima che avessero chiesto loro stesse la cancellazione, con violazione, tra l'altro, in siffatta ipotesi, degli obblighi di cui all'art.2, comma secondo, del d.p.r. 18 marzo 1957, n.266 e dell'art. 1, comma terzo, secondo periodo, del d.l. 15 1726400.doc 18 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63 e dell'art.6, comma primo della legge regionale citata. Soltanto nell'ipotesi di avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione all'I.N.P.S. e di mancata impugnazione da parte dell'Istituto nei termini prescritti dall'art.7, comma quinto, della legge n.443/1985 cit., il provvedimento di cancellazione diviene vincolante per l'Istituto anche in ordine alla decorrenza degli effetti. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura il ricorso deve essere accolto;
la decisione impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Ancona che deciderà la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "Nel vigore della legge 8 agosto 1985, n.443, del d.l.15 gennaio 1993, n.6, convertito in legge 17 marzo 1993, n.63, e della legge della Regione Marche 28 marzo 1988, n.6, l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non è ostativa alla proposizione da parte dell'I.N.P.S. della istanza di cancellazione, qualora siano successivamente venuti meno i presupposti dell'iscrizione, con decisione avente effetto dal momento in cui, secondo il contenuto della domanda e le prove acquisite, risultino venuti meno i requisiti dell'impresa artigiana. L'istanza di cancellazione può essere proposta dall'I.N.P.S. anche dopo l'intervenuta cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto, al fine di ottenere la retrodatazione degli effetti, a meno che il provvedimento sia stato notificato all'Istituto di previdenza e quest'ultimo non lo abbia poi tempestivamente impugnato ai sensi dell'art.7, comma quinto, della legge regionale citata". 1726400.doc 19 TINY TI30 IV OLLING O • Vads INDO YO ONISION a no 1 V O TO NIS Al giudice di rinvio è altresì opportuno demandare il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Ancona. Così deciso in Roma, addì 23 ottobre 2002. bryliche Fürth IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositate in ✓ celleria FEB. 2003 E R E ☑Oggi, U S IL ELLIERE 2 1726400.doc 020