Versione
11 dicembre 2016
11 dicembre 2016
Art. 6.
Nazionalita' italiana delle opere
in coproduzione internazionale
1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocita'.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
Nazionalita' italiana delle opere
in coproduzione internazionale
1. Puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocita'.
2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere puo' essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, puo' essere riconosciuta la nazionalita' italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprieta' delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprieta'.
4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalita' italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonche' i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.
Commentario • 1
- 1. Tax credit videogiochi: domande dal 19 giugnoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 giugno 2026 · 10.052715
Con il Decreto n 1657/2026 della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura viene stabilita la data per le domande del tax credit videogiochi, il bonus spettante ai produttori di videogiochi in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di videogiochi che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, hanno la nazionalità italiana, che sono stati riconosciuti dalla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 1, […]
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Giurisprudenza • 2
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- giurisdizione giudice amministrativo·
- revoca contributo·
- art. 11 cod. proc. amm.·
- diritto soggettivo·
- coproduzione internazionale·
- inadempimento obblighi·
- interesse legittimo·
- giurisdizione giudice ordinario·
- contributi pubblici·
- art. 18 Avviso Pubblico